Bonus edilizi e cessione parziale del credito
Un contribuente ha espresso un dubbio.“Dopo l’introduzione del divieto di cessione parziale e della tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi, si chiede di chiarire come potranno essere ceduti i crediti successivi al primo esercizio dell’opzione (prima cessione o sconto in fattura) e come sarà possibile individuare tali crediti nella “Piattaforma cessione crediti” dell’Agenzia delle Entrate”.
Bonus edilizi, come funziona la cessione parziale
L’Agenzia ha spiegato che non è consentita la cessione parziale dei crediti derivanti dalle opzioni di sconto in fattura e prima cessione del credito.Per verificare che tale disposizione sia rispettata, è previsto che a questi crediti sia attribuito un codice identificativo che andrà indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni successive.
L’Agenzia ha aggiunto che, come previsto nella faq pubblicata il 19 maggio scorso, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura vengono caricati nella “Piattaforma cessione crediti” già suddivisi in rate annuali di pari importo e a ciascuna rata viene attribuito un codice univoco.
Poiché il divieto di cessione parziale va riferito all’importo delle singole rate annuali, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito.
Le altre rate potranno essere cedute (sempre per l’intero importo) anche in momenti successivi, oppure utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in questo caso, anche in modo frazionato).
Queste regole sono entrate in vigore il 1° maggio con il Decreto Sostegni-ter. L’Agenzia ha infatti concluso spiegando che le disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.