Le nuove regole si applicano agli appalti di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021.
Le gare bandite dopo il 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, data di entrata in vigore del Decreto “Aiuti”, devono avere come riferimento solo i prezzari aggiornati o i prezzi quantificati con l'aumento automatico fino al 20%.
Caro materiali, aggiornamento infrannuale dei prezzari
In condizioni normali, i prezzari su cui sono bandite le gare d’appalto sono aggiornati ogni anno, come previsto dall’articolo 23 del Codice Appalti.Per far fronte alla particolare condizione di crisi, il Decreto Aiuti ha previsto una deroga a tempo determinato.
Le Regioni, entro il 31 luglio 2022, e limitatamente all’anno 2022, devono provvedere ad un aggiornamento straordinario dei prezzari in vigore, prendendo come riferimento le linee guida previste dal Decreto Sostegni-ter, che saranno enamate dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.
In caso di inadempimento, i prezzari aggiornati sono adottati, nei successivi 15 giorni, quindi entro il 15 agosto 2022, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le Regioni.
Questi prezzari cesseranno di avere validità il 31 dicembre 2022 e potranno essere utilizzati, in via transitoria, per i progetti a base di gara approvati entro il 31 marzo 2023.
Caro materiali, aumento immediato fino al 20%
Nell’attesa che i nuovi prezzari regionali siano approvati, le Stazioni Appaltanti quantificano il prezzo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, cui l'appaltatore ha diritto, incrementando fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali esistenti e ancora da aggiornare.Se, dopo l'aggiornamento del prezzario regionale, emerge che la variazione del prezzo è inferiore o superiore all'incremento quantificato, le Stazioni Appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori.
Le imprese colpite dall’incremento dei prezzi ottengono una compensazione pari al 90% dell’eccedenza.
Caro materiali, risorse per cantieri vecchi e nuovi
Il Decreto “Aiuti” rifinanzia con 2,55 miliardi di euro totali il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture dal DL 76/2020, e il Fondo per l’adeguamento dei prezzi, istituito, sempre presso il Ministero delle Infrastrutture, dal DL 73/2021.Le risorse complessive saranno utilizzate per consentire la prosecuzione delle opere già avviate o appaltate, tra cui quelle finanziate dal PNRR, dal PNC o per le quali è stato nominato un commissario straordinario.
Il Decreto “Aiuti” instituisce inoltre, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, con una dotazione da 7,5 miliardi fino al 2026. Le opere finanziate da questo Fondo dovranno essere ultimate entro il 31 dicembre 2026. Tra le opere che saranno finanziate con le risorse del nuovo Fondo ci sono quelle relative al Giubileo 2025, alle Olimpiadi di Cortina e ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
Ance: ‘ci auguriamo estrema rapidità’
Il presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), Gabriele Buia, in una nota ha affermato di apprezzare “l’imponente sforzo finanziario messo in atto dall’esecutivo che consentirà di coprire gran parte dei sovraccosti sostenuti finora solo dalle imprese” e “l’introduzione di un principio che consente finalmente di adeguare automaticamente e immediatamente i prezzi ai valori correnti di mercato, senza lungaggini burocratiche”.
“Ci auguriamo ora estrema rapidità nel dare attuazione a queste misure indispensabili se si vogliono realizzare le opere del Pnrr e non solo”, prosegue il Presidente Ance che auspica che in sede di conversione possa essere corretta anche la norma che esclude da questo regime le multiutility perché “sono regole che devono valere per tutte le stazioni appaltanti e per tutte le imprese”.