Permessi di costruire, proroga di un anno
In base al Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), nel permesso di costruire devono essere indicati il termine di inizio dei lavori e quello di ultimazione delle opere. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello per l’ultimazione dell’opera non può essere superiore a tre anni dall’inizio dei lavori.La particolare situazione di aumento dei prezzi e irreperibilità dei materiali da costruzione ha causato ritardi nei cantieri. Per rispondere alle preoccupazioni degli addetti ai lavori, il Decreto “Ucraina” proroga di un anno i termini di inizio e ultimazione dei lavori indicati nei permessi di costruire rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2022.
La proroga di un anno è riconosciuta anche ai permessi di costruire ai quali l’Amministrazione ha già concesso una proroga per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso o per la mole e la complessità delle opere da realizzare (come previsto dal Testo Unico dell’edilizia) o, ancora, per far fronte all’emergenza Covid-19.
Scia, autorizzazione paesaggistica, autorizzazioni ambientali: proroga di un anno
La proroga di un anno vale anche per le Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), le autorizzazioni paesaggistiche e le dichiarazioni e autorizzazioni ambientali.Anche in questo caso, possono ottenere la proroga di un anno i titoli abilitativi già prorogati per cause imprevedibili, complessità dei lavori ed emergenza Covid-19.
Titoli abilitativi, le condizioni per la proroga
Per la proroga dei permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche, dichiarazioni e autorizzazioni ambientali, sono previste due condizioni:- i termini non devono essere decorsi al momento in cui l’interessato comunica di volersi avvalere della proroga;
- al momento della comunicazione dell’interessato, i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
Convenzioni di lottizzazione, proroga di un anno
Il Decreto “Ucraina” proroga di un anno anche i termini di validità e quelli di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione, degli accordi similari previsti dalla legislazione regionale e dei relativi piani attuativi, nonché degli atti ad esse propedeutici, formatisi fino al 31 dicembre 2022.La proroga è consentita a condizione che le convenzioni e gli accordi non risultino in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
Analogamente a quanto previsto per i titoli abilitativi, possono ottenere la proroga anche le convenzioni e gli accordi già prorogati da precedenti normative, tra cui quelle per far fronte alla crisi causata dalla pandemia.