Ci sono dei margini di esclusione. Il nuovo adempimento vale solo al di sopra della soglia di 70mila euro.
L’obbligo di coinvolgere, nei lavori agevolati con le detrazioni fiscali, imprese considerate in regola, per tutelare la qualità e la sicurezza sul lavoro, è stato voluto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, e inserito nel pacchetto di misure antifrode varate a febbraio, poi confluite nel Decreto Sostegni-ter (Legge 25/2022).
L’adempimento è stato modificato, prima di entrare in vigore, con il Decreto “Ucraina” o "Taglia prezzi" (Legge 51/2022).
Superbonus e bonus edilizi, obbligo del contratto collettivo
Da oggi, i lavori edili indicati nell’allegato X del D.lgs. 81/2008, che concorrono alla realizzazione di un’opera di importo complessivo superiore a 70mila euro, possono essere agevolati con il Superbonus e gli altri bonus edilizi solo se affidati ad imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative.Il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori, nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori e deve essere verificato dai soggetti preposti al rilascio del visto di conformità.
Per Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Ristrutturazioni e Bonus facciate l’obbligo del contratto collettivo vale sia se si usufruisce della detrazione direttamente, nella dichiarazione dei redditi, sia se si opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare 19/E/2022, l’obbligo vale anche per il bonus barriere architettoniche, per l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, l’installazione di impianti fotovoltaici, bonus verde e bonus mobili. L’Agenzia specifica infatti che si ha diritto al bonus mobili solo se nell’atto di affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia è indicato, ove previsto, che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile.
Lavori edili con obbligo del contratto collettivo
Considerando, all’interno dell’Allegato X del D.lgs. 81/2008, solo le opere agevolate dai bonus edilizi, il nuovo adempimento riguarda i cantieri temporanei o mobili relativi a lavori di:- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Contratto collettivo, i confini del nuovo obbligo
L’Agenzia, con la Circolare 19/E/2022, spiega che il contratto collettivo applicato deve essere indicato, oltre che nell’atto di affidamento dei lavori, anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.L’obbligo si applica solo alle imprese con dipendenti e vale anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto.