Questa, in sintesi, la decisione che il Tar Lazio ha preso con la sentenza 7215/2022 sul ricorso presentato dall’Associazione nazionale costruttori edili (Ance).
L’Ance, fin dall’approvazione del DM 11 novembre 2021, con cui il Mims ha rilevato l’aumento dei prezzi relativo al primo semestre 2021, ha lamentato uno scostamento tra le rilevazioni, effettuate dal Mims per determinare l’aumento dei prezzi, e la realtà, proponendo fonti di rilevazioni a suo avviso più attendibili.
Caro materiali, le rilevazioni del Mims
Per determinare l’aumento dei prezzi, il Mims ha utilizzato tre fonti: i Provveditorati, Unioncamere e Istat.Secondo l’Ance, le rilevazioni del Mims devono essere considerate inattendibili se raffrontate ai risultati dell’attività di verifica e rilevazione condotta dall’Associazione dei costruttori edili. In base ai dati dedotti dall’Ance, le rilevazioni del Mims sono attendibili solo per 5 materiali, mentre per 15 le differenze sarebbero così esorbitanti da mettere in pericolo la tenuta stessa del mercato.
Caro materiali, il Tar riconosce le anomalie ma salva il metodo
I giudici da una parte hanno verificato la presenza di anomalie ingiustificabili, ma dall’altra hanno ritenuto validi i metodi di rilevazioni utilizzati dal Mims che, tuttavia, deve condurre altre verifiche per giungere a dati più aderenti alla realtà.Per quanto riguarda le rilevazioni condotte dai Provveditorati e dalle Camere di Commercio, il Tar ha affermato che “il disallineamento tra la media prezzi ricavate dai due istituti di rilevazione si palesa talmente ampio, ad esempio con riguardo ai materiali n° 5 (lamiere in acciaio corten), n° 7 (Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali anche zincati) e n° 54 (Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato), da rendere evidente la presenza di anomalie nel reperimento e nell’elaborazione dei dati stessi”.
Il Tar afferma che anche l’esame dei dati offerti dai singoli provveditorati evidenzia rilevanti disallineamenti. Secondo i giudici, pur in presenza di variazioni territoriali, appare anomalo un range di variazione compreso tra lo 0% e oltre il 100%.
Nonostante questo scollamento tra le rilevazioni e la realtà, il Tar ritiene che il sistema utilizzato dal Mims offra garanzie sotto il profilo procedimentale e del perseguimento del pubblico interesse. Il Tar, in sostanza, da una parte ritiene valida la metodologia utilizzata dal Mims, ma dall’altra conclude che non sia stata in grado di cogliere le dinamiche straordinarie del mercato.
Sulla base di queste considerazioni, i giudici hanno imposto al Mims di condurre una nuova istruttoria, scegliendo eventualmente altre fonti, tra cui quelle utilizzate dall’Ance.
Caro materiali, cosa accadrà dopo la nuova istruttoria?
La sentenza del Tar è una vittoria per il mondo delle imprese, ma apre la strada anche a nuove incertezze. La nuova attività istruttoria del Mims potrebbe portare all’elaborazione di correttivi. Cambierebbe quindi la base su cui calcolare le compensazioni. Le imprese hanno infatti chiesto le compensazioni sulla base delle indicazioni fornite dal Mims ma, in attesa dei correttivi, il meccanismo che porta all’erogazione delle risorse potrebbe subire un arresto.In generale, potrebbero essere erogate le risorse relative alle richieste di compensazione già presentate e approvate. In questo caso, le imprese riceverebbero dei conguagli sulla base dei correttivi. Le imprese alle quali non è stata ancora riconosciuta la compensazione potrebbero essere costrette ad aspettare i correttivi. Questa scelta contrasterebbe con l'esigenza di dare respiro alle imprese in una situazione di emergenza. Resta quindi da capire quali indicazioni darà il Mims alle stazioni appaltanti.