
Superbonus e unità unifamiliari, come funziona la data spartiacque del 30 settembre
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NORMATIVA
Superbonus e unità unifamiliari, come funziona la data spartiacque del 30 settembre
Cessione del credito e controlli. Dall’Agenzia delle Entrate una circolare che raggruppa tutti i chiarimenti sui bonus edilizi
Aggiornato al 27/06/2022

di Paola Mammarella
Aggiornato al
27/06/2022 - La disciplina sul Superbonus e sugli altri bonus edilizi ha subìto diverse modifiche. A causa della formulazione delle norme, spesso poco chiara, e dei cambiamenti che hanno creato sovrapposizioni, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta diverse volte con circolari interpretative e risposte ad istanze di interpello.
Per creare un unico strumento di riferimento, l’Agenzia ha messo a punto la circolare 23/E/2022. Il documento, che si articola in 130 pagine, raggruppa le risposte alle istanze di interpello fornite negli ultimi mesi su beneficiari, interventi agevolati, spese ammesse alla detrazione, scadenze e controlli.
Nella circolare, l’Agenzia spiega che, per quanto riguarda le unità immobiliari unifamiliari, si può usufruire del Superbonus per le spese sostenute entro il 30 settembre 2022.
Se, poi, entro il 30 settembre 2022 è stato completato almeno il 30% dell’intervento complessivo, possono essere agevolate anche le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Questo significa che chi ha iniziato da poco i lavori, o comunque non riuscirà a completare il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022, può comunque ottenere l’agevolazione maggiorata sulle spese sostenute entro il 30 settembre 2022. Le spese sostenute dopo tale data, per completare i lavori, saranno invece agevolate con l’ecobonus o il sismabonus.
Nel calcolo del 30% dell’intervento complessivo possono essere compresi anche i lavori non agevolati. In una recente interrogazione, la Sottosegretaria al MEF, Maria Cecilia Guerra, ha spiegato che è possibile scegliere se calcolare il 30% dei lavori effettuati entro il 30 settembre 2022 considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus, oppure includere anche altri lavori, esclusi da tale detrazione, effettuati sul medesimo immobile.
La circolare spiega che l’assenza dei requisiti richiesti per le agevolazioni e la mancata realizzazione degli interventi comporta il recupero della detrazione indebitamente fruita, anche sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito.
Il fornitore che ha applicato lo sconto, o il cessionario della detrazione, può essere responsabile in solido, ma tale responsabilità va verificata caso per caso. Bisogna valutare, ad esempio, se il cessionario ha effettuato i dovuti controlli.
L’Agenzia precisa che il livello di diligenza richiesto al cessionario per i controlli dipende dalla natura del cessionario stesso. Banche e intermediari finanziari, ad esempio, sono sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale.
Ciascun cessionario deve sempre valutare, al momento dell’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali acquisiti, di aver preventivamente operato con la necessaria diligenza all’atto dell’acquisto del credito.
Per creare un unico strumento di riferimento, l’Agenzia ha messo a punto la circolare 23/E/2022. Il documento, che si articola in 130 pagine, raggruppa le risposte alle istanze di interpello fornite negli ultimi mesi su beneficiari, interventi agevolati, spese ammesse alla detrazione, scadenze e controlli.
Superbonus e unifamiliari, la scadenza del 30 settembre
Il Superbonus è stato prorogato con scadenze e aliquote differenziate, raccolte in una tabella riepilogativa.Nella circolare, l’Agenzia spiega che, per quanto riguarda le unità immobiliari unifamiliari, si può usufruire del Superbonus per le spese sostenute entro il 30 settembre 2022.
Se, poi, entro il 30 settembre 2022 è stato completato almeno il 30% dell’intervento complessivo, possono essere agevolate anche le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Questo significa che chi ha iniziato da poco i lavori, o comunque non riuscirà a completare il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022, può comunque ottenere l’agevolazione maggiorata sulle spese sostenute entro il 30 settembre 2022. Le spese sostenute dopo tale data, per completare i lavori, saranno invece agevolate con l’ecobonus o il sismabonus.
Nel calcolo del 30% dell’intervento complessivo possono essere compresi anche i lavori non agevolati. In una recente interrogazione, la Sottosegretaria al MEF, Maria Cecilia Guerra, ha spiegato che è possibile scegliere se calcolare il 30% dei lavori effettuati entro il 30 settembre 2022 considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus, oppure includere anche altri lavori, esclusi da tale detrazione, effettuati sul medesimo immobile.
Bonus edilizi, i controlli sulla cessione del credito
L’Agenzia dedica un paragrafo ai controlli e alle cause che fanno perdere le agevolazioni. Un tema molto attuale, viste le truffe rilevate dalla Guardia di Finanza che hanno portato il Governo a mettere in dubbio la bontà dei bonus.La circolare spiega che l’assenza dei requisiti richiesti per le agevolazioni e la mancata realizzazione degli interventi comporta il recupero della detrazione indebitamente fruita, anche sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito.
Il fornitore che ha applicato lo sconto, o il cessionario della detrazione, può essere responsabile in solido, ma tale responsabilità va verificata caso per caso. Bisogna valutare, ad esempio, se il cessionario ha effettuato i dovuti controlli.
L’Agenzia precisa che il livello di diligenza richiesto al cessionario per i controlli dipende dalla natura del cessionario stesso. Banche e intermediari finanziari, ad esempio, sono sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale.
Ciascun cessionario deve sempre valutare, al momento dell’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali acquisiti, di aver preventivamente operato con la necessaria diligenza all’atto dell’acquisto del credito.
Norme correlate
Circolare 23/06/2022 n.23/E
Agenzia delle Entrate - Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Ulteriori chiarimenti
Approfondimenti
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