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Le spese per ristrutturare lo studio in affitto sono abnormi? L’Iva non è detraibile

Le spese per ristrutturare lo studio in affitto sono abnormi? L’Iva non è detraibile

Corte di Cassazione: è illegittimo lo scomputo dell’Iva per costi esorbitanti sostenuti per un immobile in locazione

Foto: Dmitry Kalinovsky © 123rf.com
di Rossella Calabrese
15/06/2022 - Il professionista che ha ristrutturato lo studio condotto in locazione non ha diritto alla detrazione Iva sulle spese sostenute. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione respingendo il ricorso di un architetto.
 
Il caso è nato quando l’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di un professionista per contestargli la detraibilità dell’importo relativo all’Iva sugli acquisti effettuati per la ristrutturazione di un immobile, condotto in locazione e adibito a studio professionale.
 
Secondo l’ufficio si trattava, infatti, di una spesa straordinaria di competenza del locatore proprietario e non del conduttore libero professionista.
 
L’architetto ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) e ha avuto ragione ma poi il caso è finito davanti alla Cassazione, con esito opposto.
 
Nel rigettare il ricorso la Cassazione ha precisato che i lavori fatti erano abnormi e non di mero adattamento, motivo per cui la spesa era antieconomica (di molto superiore, in proporzione) ai canoni di locazione tra l’altro spettante al proprietario locatore. L’accertamento è stato quindi confermato e reso definitivo in sede di legittimità.
 
Secondo la Cassazione, infatti, la CTR ha giustamente accertato che la singolare operazione economica posta in essere dal contribuente - in virtù della quale una spesa straordinaria di radicale ristrutturazione dell’immobile di competenza del locatore proprietario dell’immobile veniva sostenuta dal locatario libero professionista - è stata contestata dall’Agenzia ad ampio spettro nella sua dimensione elusiva.
 
Nel quadro di detta operazione, l’antieconomicità non ha rappresentato il profilo assorbente. Piuttosto, la portata esorbitante dell’esborso effettuato in funzione della ristrutturazione complessiva del bene e del suo cambio d’uso è espressiva, tanto nella contestazione dell’Agenzia, quanto nella ricostruzione della CTR che su detta contestazione si sofferma, proprio della non inerenza della spesa.

Ciò anche perché, in materia di Iva, l’inerenza del costo non può essere esclusa in base a un giudizio di congruità della spesa, salvo che l’amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell’assenza di connessione tra costo e attività d’impresa.
 
In altre parole - spiega l’Agenzia -, la pretesa dell’ufficio è fondata perché l’ammontare degli esborsi per la ristrutturazione confligge con un canone di economicità che non trova obbiettiva giustificazione in rapporto all’entità elevata dei costi sostenuti. I giudici di merito si sono, pertanto, accertati della non inerenza dei beni rispetto all’attività professionale svolta, valorizzando la descrizione delle opere contenuta nel capitolato allegato al contratto di locazione ed evidenziando come le stesse non siano consistite “in un semplice adattamento dei locali alle esigenze connesse alla attività professionale del locatario”, piuttosto sostanziandosi in una “ristrutturazione completa e radicale dell’immobile, comprensiva dei lavori di rimozione e rifacimento del manto di copertura dell’edificio, smantellamento e rimozione degli impianti tecnologici, demolizione e rimozione della pavimentazione interna ed esterna, delle vasche di raccolta e trattamento dei liquami e delle connesse tubazioni”.

Il principio dell’inerenza dei costi - aggiunge l’Agenzia - si ricava dalla nozione di reddito d’impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, esclusa ogni valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta) o congruità, perché il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo.

La prova dell’inerenza di un costo quale atto d’impresa, ossia dell’esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto tenuto a provare l’imponibile maturato - spiegano le Entrate.
 
L’amministrazione, tuttavia, può contestare l’incongruità e l’antieconomicità della spesa, che assumono rilievo sul piano probatorio come indici sintomatici della carenza di inerenza pur non identificandosi in essa. In tal caso, è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell’attività d’impresa e alle scelte imprenditoriali.
 

In materia di Iva, invece, l’inerenza del costo non può essere esclusa in base a un giudizio di congruità della spesa, salvo che l’amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell’assenza di connessione tra costo e l’attività d’impresa: in detta ipotesi, spetta al contribuente provare che la prestazione del bene o servizio è reale e inerente all’attività svolta.

Non è possibile, quindi, applicare direttamente e automaticamente le conclusioni sull’antieconomicità al comparto dell’Iva, tributo basato sul principio di neutralità che, attraverso il meccanismo della detrazione, mira a esonerare completamente gli imprenditori, negli scambi B2B, dall’imposta.

L’amministrazione finanziaria può contestare la detrazione soltanto qualora l’antieconomicità sia assunta quale indizio di non veridicità della fattura (intesa come inesistenza dell’operazione o infedeltà del prezzo fatturato) oppure in difetto di inerenza dell’operazione con l’attività esercitata. Qualora il Fisco riesca a dimostrare l’antieconomicità manifesta e macroscopica, spetterà al contribuente dimostrare l’effettività e l’inerenza dell’operazione.
 
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