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Rinnovabili, il GSE proroga i termini per ottenere gli incentivi

Rinnovabili, il GSE proroga i termini per ottenere gli incentivi

Le nuove scadenze tengono conto del differimento di un anno dei termini, indicati nei titoli abilitativi, per l’inizio e la fine dei lavori

Foto: olegdudko ©123RF.com
di Paola Mammarella
29/06/2022 - La proroga dei termini per l’inizio e la fine dei lavori, contenuta nei titoli abilitativi, allunga anche i tempi per ottenere gli incentivi sulle energie rinnovabili. Lo ha reso noto il Gestore dei servizi energetici (GSE).
 

Titoli abilitativi, la proroga di un anno

Il Decreto “Ucraina” o “Taglia prezzi” (Legge 51/2022) ha prorogato di un anno i termini indicati nei permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni ambientali, convenzioni e accordi di lottizzazione, rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2022.
 
La proroga è riconosciuta a due condizioni:
- i termini non devono essere decorsi al momento in cui l’interessato comunica di volersi avvalere della proroga;
- al momento della comunicazione dell’interessato, i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
 


Rinnovabili, proroga degli adempimenti per gli incentivi

Il GSE ha ricordato che i termini degli adempimenti previsti per l’accesso agli incentivi, previsti per le fonti rinnovabili, sono stati prorogati a causa dell’emergenza Covid dal DL 221/2021 (con cui è stato prorogato lo stato di emergenza).
 
Le nuove scadenze sono indicate in una tabella, messa a punto dal GSE, e differenziate in base agli incentivi. Per ogni incentivo, sono riportate le norme di riferimento, gli adempimenti previsti, il termine inizialmente previsto per l’adempimento e il nuovo termine.
 
In considerazione della proroga dei titoli abilitativi, i termini degli adempimenti previsti per l’accesso agli incentivi previsti per le fonti rinnovabili sono stati ulteriormente prorogati nel seguente modo:
 
- nel caso la data ultima per il completamento dei lavori, prorogata di un anno, ricada nei 12 mesi successivi al termine dell'adempimento aggiornato dalle disposizioni del DL 221/2021, il termine è differito alla nuova data ultima per il completamento dei lavori;
 
- nel caso la data ultima per il completamento dei lavori, prorogata di un anno, ricada oltre i 12 mesi successivi al termine dell'adempimento aggiornato dalle disposizioni del DL 221/2021, il termine è differito di 12 mesi. 
 
Per beneficiare della proroga per le rinnovabili, aggiunge il GSE, bisogna dimostrare di aver ottenuto il differimento dei termini dei titoli abilitativi edilizi.
 
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