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Rinnovabili, in vigore l’obbligo del 60% negli edifici nuovi o ristrutturati

Rinnovabili, in vigore l’obbligo del 60% negli edifici nuovi o ristrutturati

Negli edifici pubblici obblighi al 65%, esclusi gli edifici collegati ad una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento

Vedi Aggiornamento del 20/09/2023
Foto: Federico Rostagno©123RF.com
Foto: Federico Rostagno©123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 20/09/2023
13/06/2022 - Entra in vigore oggi l’obbligo di coprire almeno il 60% dei consumi energetici, degli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, con fonti rinnovabili.
 
Lo prevede il Decreto Legislativo 199/2021 con cui l’Italia ha recepito la Direttiva 2018/2001/UE (RED II) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
 

Edifici nuovi o ristrutturati con 60% di rinnovabili

Gli edifici che saranno realizzati ex novo o sottoposti a ristrutturazione, sulla base di un titolo abilitativo presentato a partire dal 13 giugno 2022 (180 giorni dall’entrata in vigore del D.lgs, 199/2021), dovranno essere progettati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
 
Sono esclusi da questo obbligo gli edifici allacciati a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente.
 
Negli edifici pubblici, le rinnovabili devono coprire il 65% dei consumi.

Rinnovabili, le procedure per l’installazione

Ricordiamo che il D.lgs. 199/2021 ha definito procedure omogenee per le nuove installazioni e la sostituzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
 
Ricordiamo che, per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici e termici negli edifici, la legge di conversione del Decreto “Energia” (DL 17/2022) ha introdotto una vera e propria liberalizzazione.
 
L’installazione degli impianti fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra, e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso.
 
Nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo, è liberalizzata l’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. La liberalizzazione non riguarda le coperture realizzate con materiali della tradizione locale.
 

Rinnovabili, la percentuale di copertura aumenta negli anni

La percentuale di copertura dei consumi con fonti rinnovabili è stata elevata nel corso degli anni.
 
Inizialmente, per effetto del Dlgs 28/2011, era pari al 20%. Successivamente, per i titoli abilitativi richiesti entro il 31 dicembre 2017, è stata pari al 35%. Dal 2018 ad oggi la percentuale è stata pari al 50%
 
Il progressivo innalzamento segue gli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.
 
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