14/07/2022 - Per usufruire del Superbonus, e degli altri bonus edilizi, è necessario che un tecnico asseveri la conformità degli interventi e la congruità delle spese. Le spese sulle quali lo Stato riconosce le detrazioni devono essere consone ai lavori effettuati e ai risultati raggiunti in termini di efficientamento energetico e miglioramento della sicurezza antisismica.
Per evitare di appesantire troppo le procedure, sono previste delle esenzioni per i piccoli lavori. Ad ogni modo, sui professionisti gravano delle responsabilità notevoli, dato che gli errori e le omissioni sono punite con pene fino alla reclusione.
Bonus edilizi, visto di conformità e congruità delle spese
Per gli interventi di efficientamento energetico, le asseverazioni sulla rispondenza degli interventi ai requisiti tecnici e sulla
congruità delle spese devono essere conformi al
DM requisiti tecnici e massimali di costo e al Decreto Prezzi.
Il decreto Prezzi indica i costi massimi dei
beni che concorrono alla realizzazione dell’opera. Nei costi massimi non sono compresi l’IVA, i costi delle prestazioni professionali e i costi di installazione e manodopera.
Per l’Iva bisogna fare riferimento alla normativa di settore. Per le prestazioni professionali al Decreto Parametri bis (
DM 17 giugno 2016). Per l’installazione e i costi della manodopera, l’asseverazione della congruità delle spese deve avvenire sulla base dei prezzari (regionali e DEI) indicati nel Decreto Requisiti tecnici.
Per i lavori antisismici, l’asseverazione deve essere rilasciata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico e deve attestare l’efficacia degli interventi
sulla base del DM 329/2020.
È tenuto a produrre l’asseverazione della congruità delle spese:
- chi usufruisce del
Superbonus sotto forma di detrazione Irpef o scegliendo lo sconto in fattura o la cessione del credito;
- chi usufruisce degli
altri bonus edilizi attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Non occorre produrre il visto di conformità e l'attestato di congruità delle spese se gli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, sono classificati come
attività di edilizia libera o se l’importo dei lavori
non supera i 10.000 euro. Da questa semplificazione è escluso il bonus facciate.
Il visto di conformità non è obbligatorio se:
- il contribuente invia in autonomia la
precompilata;
- il contribuente invia la dichiarazione tramite il
sostituto d’imposta (nella maggior parte dei casi il datore di lavoro che opera le trattenute Irpef);
- sussiste già un
visto di conformità sull’intera dichiarazione (perché ad esempio dalla dichiarazione il contribuente è risultato titolare di un credito di imposta superiore a 5mila euro).
False asseverazioni, come si sono aggravate le sanzioni
Il Codice Penale ha sempre previsto sanzioni a carico dei professionisti che asseverano il falso. Le sanzioni sono state via via inasprite.
Il Decreto Rilancio nel
2020 ha previsto:
- sanzioni da 2mila a 15mila euro per ogni asseverazione infedele;
- l’obbligo di stipulare una polizza con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni, comunque non inferiore a 500mila euro.
Nel 2022, l Decreto “Sostegni-ter” ha
appesantito le sanzioni. Oggi sono previsti:
- la
reclusione da 2 a 5 anni o la
multa da 50.000 a 100.000 euro;
- l’obbligo di stipulare una
polizza di assicurazione della responsabilità civile con
massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle attestazioni o asseverazioni.
False asseverazioni, come funzionano le sanzioni
La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) ha spiegato che le sanzioni più pesanti, introdotte per le informazioni false e per le omissioni, si applicano alle condotte che i professionisti hanno tenuto
dal 25 febbraio 2022 in poi. Questo perché la modifica normativa del Decreto “Sostegni-ter” è entrata in vigore il 25 febbraio 2022.
Se le
informazioni false sono state rese
prima del 25 febbraio il tecnico asseveratore è punito ai sensi dell’articolo 481 del Codice Penale (reclusione fino a un anno o multa da euro 51 a euro 516).
Per le
informazioni false rese
dal 25 febbraio, il tecnico asseveratore è punito ai sensi della nuova norma (reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 euro a 100.000 euro).
Per le
omissioni, il tecnico asseveratore risponde (con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro) solo per i fatti commessi dal 25 febbraio. Prima dell’entrata in vigore del Decreto “Sostegni ter”, infatti, le omissioni non erano penalmente rilevanti.
False asseverazioni, cosa sono
Ma, in generale, quando si è in presenza di una falsa asseverazione e si corre quindi il rischio di essere sottoposti ad una sazione?
Lo studio di RPT spiega che l’esposizione di informazioni false consiste nel fornire i seguenti elementi non rispondenti a quelli concretamente riscontrati dal professionista abilitato:
- dati;
- misure;
- qualità degli interventi o degli edifici sui quali vengono eseguiti;
- tipo e consistenza degli interventi;
- il costo complessivo degli interventi ovvero entità delle spese da sostenere e della spesa massima ammissibile;
- il rispetto delle norme in materia di efficienza energetica e sicurezza;
- l’aumento di due classi energetiche.
Nei lavori antisismici, le informazioni rilevanti sono inoltre:
- la classificazione sismica dell’edificio ante
-intervento;
- il possesso della polizza assicurativa di legge;
- la congruità della spesa ammessa a detrazione;
- classe di rischio, valore dell’indice di sicurezza, valore della perdita annua media, sia
ante che post-intervento;
- effetti della mitigazione del rischio espresso in classi;
False asseverazioni, le valutazioni
Il documento redatto da RPT sottolinea che il reato di falsa asseverazione può essere commesso solo da tecnici abilitati, quindi ingegneri, architetti e geometri, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.
In molti casi, i tecnici sono chiamati non solo a fornire un dato certo e oggettivo, ma a compiere delle valutazioni, che possono rivelarsi inesatte. Come capire, quindi, se si tratta di un semplice errore o, invece, di una condotta volontaria?
RPT, rifacendosi alla giurisprudenza, richiama il
criterio della ragionevolezza, in virtù del quale è punibile solo la dichiarazione falsa che si discosta dai criteri redazionali normativamente previsti per ragioni non razionalmente spiegabili.
Secondo la Cassazione, c’è un falso valutativo “se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”.