Se, per ritardi nei lavori, slitta il termine della consegna e, di conseguenza, quello del contratto definitivo, non si può ottenere la detrazione maggiorata, ma quella con aliquote ordinarie al 75% o 85%. Lo ha spiegato l'Agenzia delle Entrate con la risposta 384/2022.
Ci sono però dei casi in cui è possibile stipulare il contratto definitivo entro il 31 dicembre 2022 continuando ad usufruire della detrazione al 110%. Bisogna però rispettare tassativamente alcune condizioni.
Sismabonus acquisto, il caso
L’acquirente dell’abitazione ha spiegato che il 24 maggio 2021 ha sottoscritto il preliminare di vendita e versato una caparra. Il pagamento del saldo e la stipula del rogito erano previsti per il 30 giugno 2022, ma a causa della pandemia l’impresa ha registrato un ritardo nella realizzazione dei lavori e ha fatto slittare la consegna dell’immobile dal 30 giugno al 30 novembre 2022.L’acquirente ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate:
- se può beneficiare del Sismabonus acquisto al 110% nonostante il ritardo nella consegna;
- se, versando un secondo acconto entro il 30 giugno 2022, può usufruire del Sismabonus acquisto al 110% e beneficiare dello sconto in fattura.
Sismabonus acquisto al 110%: se il rogito slitta, no alla detrazione
L’Agenzia ha risposto che lo slittamento del rogito a novembre 2022 fa venire meno il diritto alla detrazione maggiorata, i cui limiti sono stati fissati per legge al 30 giugno 2022.L’acquirente, ha aggiunto l’Agenzia, può usufruire del Sismabonus acquisto con le aliquote ordinarie fino al 31 dicembre 2024:
- 75% se con i lavori c’è stato un passaggio a una classe di rischio sismico inferiore;
- 85% se con i lavori c’è stato un passaggio a due classi di rischio sismico inferiori.
In questi casi, ha concluso l’Agenzia, è possibile ottenere lo sconto in fattura.
Sismabonus acquisto al 110% fino al 31 dicembre, quando è possibile
Ricordiamo che la Legge “PNRR2” riconosce la possibilità di ottenere il Sismabonus acquisto al 110% anche se il contratto è stipulato entro il 31 dicembre 2022.La mini-proroga vale solo se vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:
- entro il 30 giugno 2022 deve essere stato sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato;
- devono essere stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e deve essere maturato il relativo credito d'imposta;
- bisogna aver ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico;
- l'immobile deve essere stato accatastato almeno in categoria F/4.