Appalto integrato, non va escluso automaticamente il progettista del definitivo
PROFESSIONE
Appalto integrato, non va escluso automaticamente il progettista del definitivo
CdS: l’interessato deve dimostrare di non aver acquisito vantaggi che possano falsare la concorrenza

11/07/2022 - Il professionista che ha partecipato al progetto definitivo, posto a base di gara in un appalto integrato, può partecipare alla gara e non deve essere escluso automaticamente.
Si è pronunciato in questi termini il Consiglio di Stato con la sentenza 5499/2022.
L’impresa terza classificata ha presentato ricorso perché le prime due concorrenti in graduatoria avevano designato, come incaricati alla progettazione esecutiva, delle società che avevano preso parte alla progettazione definitiva dell’intervento.
Il Tar ha accolto il ricorso e le prime classificate hanno presentato appello in Consiglio di Stato.
Il CdS ha ribaltato la situazione spiegando che, in base all’articolo 24, comma 7, del Codice Appalti, è vero che “gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione”, ma anche che “Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita dell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori”.
L’obiettivo della norma, illustra il CdS, è evitare che gli interessi di carattere generali, perseguiti con la gara, possano essere sviati a favore di un operatore economico privato. Non solo, aggiunge il CdS, perché il divieto si propone di assicurare le condizioni di indipendenza e imparzialità del progettista rispetto all’esecutore dei lavori.
Ad ogni modo, il CdS afferma che non esiste una causa automatica e insuperabile di esclusione, ma l’onere, a carico dell’operatore economico, di dimostrare che l’esperienza acquisita non determini un vantaggio tale da falsare la concorrenza.
Nel caso preso in esame, il CdS ha accertato che l’Amministrazione ha messo a disposizione dei concorrenti tutti gli elaborati tecnici e ha differito il termine per la presentazione delle offerte per dare ai concorrenti la possibilità di prendere visione del materiale pubblicato.
I giudici, sulla base di questi elementi, hanno concluso che i progettisti che hanno partecipato alla progettazione definitiva non hanno acquisito alcun vantaggio sugli altri concorrenti.
La sentenza del Tar è stata annullata e la graduatoria confermata.
Si è pronunciato in questi termini il Consiglio di Stato con la sentenza 5499/2022.
Appalto integrato ed esclusione del progettista, il fatto
Il contenzioso ha avuto origine quando la Città Metropolitana di Roma Capitale ha indetto un appalto integrato per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento di miglioramento e adeguamento sismico di una scuola.L’impresa terza classificata ha presentato ricorso perché le prime due concorrenti in graduatoria avevano designato, come incaricati alla progettazione esecutiva, delle società che avevano preso parte alla progettazione definitiva dell’intervento.
Il Tar ha accolto il ricorso e le prime classificate hanno presentato appello in Consiglio di Stato.
Appalto integrato, ok al progettista del definitivo
Il CdS ha ribaltato la situazione spiegando che, in base all’articolo 24, comma 7, del Codice Appalti, è vero che “gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione”, ma anche che “Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita dell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori”.L’obiettivo della norma, illustra il CdS, è evitare che gli interessi di carattere generali, perseguiti con la gara, possano essere sviati a favore di un operatore economico privato. Non solo, aggiunge il CdS, perché il divieto si propone di assicurare le condizioni di indipendenza e imparzialità del progettista rispetto all’esecutore dei lavori.
Ad ogni modo, il CdS afferma che non esiste una causa automatica e insuperabile di esclusione, ma l’onere, a carico dell’operatore economico, di dimostrare che l’esperienza acquisita non determini un vantaggio tale da falsare la concorrenza.
Nel caso preso in esame, il CdS ha accertato che l’Amministrazione ha messo a disposizione dei concorrenti tutti gli elaborati tecnici e ha differito il termine per la presentazione delle offerte per dare ai concorrenti la possibilità di prendere visione del materiale pubblicato.
I giudici, sulla base di questi elementi, hanno concluso che i progettisti che hanno partecipato alla progettazione definitiva non hanno acquisito alcun vantaggio sugli altri concorrenti.
La sentenza del Tar è stata annullata e la graduatoria confermata.