Bonus edilizi, il trasferimento dei crediti nel consolidato fiscale non è una cessione
NORMATIVA
Bonus edilizi, il trasferimento dei crediti nel consolidato fiscale non è una cessione
Agenzia delle Entrate: i passaggi tra controllante e controllata sono liberi e non devono sottostare ai limiti delle norme sulla cessione del credito
17/08/2022 - Il trasferimento dei crediti fiscali tra società in determinati casi non rappresenta una cessione del credito. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 45/E/2022.
Dati i limiti cui la cessione del credito è sottoposta, la risposta ha una valenza pratica determinante perché mette nero su bianco la possibilità di effettuare le operazioni senza “bruciare” il primo passaggio della cessione, che è libero.
La società controllante vorrebbe che la controllata le trasferisse il credito per utilizzarlo a compensazione del debito Ires del gruppo. Ha quindi chiesto all’Agenzia quali siano le modalità corrette per utilizzare il credito nell’ambito del consolidato fiscale e se questo passaggio rappresenta una cessione.
La domanda ha un risvolto pratico perché la cessione del credito è soggetta a limiti. I crediti possono infatti essere ceduti al massimo tre volte e solo la prima cessione è libera. Le due cessioni successive possono avvenire solo a favore di banche, intermediari finanziari, società di un gruppo bancario e assicurazioni autorizzate ad operare in Italia e i crediti non possono essere frazionati (è consentito solo il frazionamento per singole annualità). Se il passaggio dalla controllata alla controllante si qualificasse come cessione, la controllante avrebbe meno chance di utilizzo del credito.
Riprendendo una risposta dell’anno scorso, l’Agenzia ha illustrato che se si negasse alla società la possibilità di cedere il credito d'imposta al consolidato fiscale, verrebbe meno la possibilità di utilizzarlo in compensazione ai fini IRES.
Di conseguenza, il trasferimento non incorre nelle limitazioni della normativa sulla cessione del credito.
Vale la stessa considerazione per il credito di imposta che la controllata acquista da una società esterna al consolidato: la controllata può trasferire tale credito alla controllante. Se invece l’operazione si fosse qualificata come cessione del credito, non sarebbe stata consentita perché la controllata, cedendo il credito acquistato, avrebbe operato il secondo passaggio della cessione, che è consentito solo a favore di banche, intermediari finanziari ed assicurazioni.
La società controllante può utilizzare i crediti in compensazione, tramite F24 e, per consentire all’amministrazione di verificare, con i controlli automatizzati, la capienza del plafond delle agevolazioni disponibili rispetto ai crediti utilizzati, dovrà indicare, nella sezione “Contribuente” del modello:
- nel campo "Codice fiscale”, il proprio
- nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", quello della società consolidata che lo ha trasferito, insieme al codice identificativo “62”.
Dati i limiti cui la cessione del credito è sottoposta, la risposta ha una valenza pratica determinante perché mette nero su bianco la possibilità di effettuare le operazioni senza “bruciare” il primo passaggio della cessione, che è libero.
Trasferimento dei crediti, è una cessione?
A rivolgersi all’Agenzia è stata una società controllante, che applica il regime del consolidato fiscale. Una delle controllate ha realizzato interventi di efficientamento energetico e ha applicato lo sconto in fattura ai propri clienti: di conseguenza possiede una serie di crediti di imposta nel suo cassetto fiscale.La società controllante vorrebbe che la controllata le trasferisse il credito per utilizzarlo a compensazione del debito Ires del gruppo. Ha quindi chiesto all’Agenzia quali siano le modalità corrette per utilizzare il credito nell’ambito del consolidato fiscale e se questo passaggio rappresenta una cessione.
La domanda ha un risvolto pratico perché la cessione del credito è soggetta a limiti. I crediti possono infatti essere ceduti al massimo tre volte e solo la prima cessione è libera. Le due cessioni successive possono avvenire solo a favore di banche, intermediari finanziari, società di un gruppo bancario e assicurazioni autorizzate ad operare in Italia e i crediti non possono essere frazionati (è consentito solo il frazionamento per singole annualità). Se il passaggio dalla controllata alla controllante si qualificasse come cessione, la controllante avrebbe meno chance di utilizzo del credito.
Trasferimento crediti nel consolidato fiscale, non è una cessione
L’Agenzia ha spiegato che il trasferimento dei crediti di imposta, corrispondenti al Superbonus e agli altri bonus edilizi, dalla controllata alla controllante non costituisce una cessione del credito a terzi. Si è invece in presenza di un trasferimento di una posizione soggettiva, che rileva ai soli fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle società.Riprendendo una risposta dell’anno scorso, l’Agenzia ha illustrato che se si negasse alla società la possibilità di cedere il credito d'imposta al consolidato fiscale, verrebbe meno la possibilità di utilizzarlo in compensazione ai fini IRES.
Di conseguenza, il trasferimento non incorre nelle limitazioni della normativa sulla cessione del credito.
Vale la stessa considerazione per il credito di imposta che la controllata acquista da una società esterna al consolidato: la controllata può trasferire tale credito alla controllante. Se invece l’operazione si fosse qualificata come cessione del credito, non sarebbe stata consentita perché la controllata, cedendo il credito acquistato, avrebbe operato il secondo passaggio della cessione, che è consentito solo a favore di banche, intermediari finanziari ed assicurazioni.
Bonus edilizi, come si utilizzano i crediti trasferiti
L’Agenzia ha fornito inoltre delle indicazioni pratiche per l’utilizzo dei crediti da parte della controllante.La società controllante può utilizzare i crediti in compensazione, tramite F24 e, per consentire all’amministrazione di verificare, con i controlli automatizzati, la capienza del plafond delle agevolazioni disponibili rispetto ai crediti utilizzati, dovrà indicare, nella sezione “Contribuente” del modello:
- nel campo "Codice fiscale”, il proprio
- nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", quello della società consolidata che lo ha trasferito, insieme al codice identificativo “62”.