18/08/2022 - L’impresa e il direttore dei lavori rispondono in solido dei danni causati da un lavoro mal eseguito, anche
Vizi dell’opera, il caso
Un condominio ha fatto causa all’architetto che, in veste di direttore dei lavori, era a suo avviso responsabile dell’esecuzione scorretta dei lavori.
Il condominio ha chiesto un risarcimento all’architetto che, a sua volta, ha chiamato in causa l’impresa appaltatrice.
L’impresa riteneva di non essere responsabile dei danni imputati al direttore dei lavori perché avevano agito sulla base di contratti diversi stipulati con il condominio.
Vizi dell’opera, responsabilità solidale tra appaltatore e direttore lavori
La Cassazione ha spiegato che se il danno subito dal committente rientra nell’ambito dell’articolo 1669 del Codice Civile, articolo che regola la rovina e i difetti delle cose immobili, ed è conseguenza degli inadempimenti concorrenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono in solido dei danni.
Perché ci sia responsabilità solidale, si legge nella sentenza, è sufficiente che le azioni o le omissioni di ciascuno abbiano concorso a produrre l’evento.
Non è importante, hanno aggiunto i giudici, che le azioni o le omissioni costituiscano fatti illeciti autonomi o violazioni di differenti norme giuridiche o, ancora, derivino da contratti diversi.
Sia l’appaltatore sia il direttore dei lavori, ha illustrato la Cassazione, con le rispettive azioni o omissioni, sono autori dello stesso danno. Ne consegue, ha concluso, che entrambi sono tenuti al risarcimento del danno.
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