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Fotovoltaico a terra, cadono altri limiti nei centri storici e nelle aree vincolate

Fotovoltaico a terra, cadono altri limiti nei centri storici e nelle aree vincolate

Con la Legge ‘Aiuti-bis’ installazione con DILA nelle strutture turistiche. Dopo la liberalizzazione degli impianti sugli edifici continua l’accelerazione verso la transizione energetica

Vedi Aggiornamento del 11/09/2023
Foto: bilanol©123RF.com
Foto: bilanol©123RF.com
di Paola Mammarella
23/09/2022 - L’emergenza energetica e le difficoltà di approvvigionamento hanno mostrato l’urgenza del passaggio alle rinnovabili. La normativa sta quindi semplificando le procedure per l’installazione degli impianti in modo da creare un contesto favorevole alla diffusione delle fonti alternative.
 
La Legge “Aiuti-bis” introduce nuove semplificazioni per il fotovoltaico collocandosi nella scia della prima Legge "Aiuti", che a luglio ha iniziato a semplificare l’installazione dei pannelli a terra nelle strutture turistiche e ha ampliato le aree idonee all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e del Decreto “Energia”, che ad aprile 2022 ha liberalizzato l’installazione degli impianti fotovoltaici sugli edifici.

Ulteriori semplificazioni, sono presenti anche nel Decreto "Aiuti-ter"(DL 144/2022), che punta a rendere più veloce l'installazione degli impianti sugli edifici.
 

Fotovoltaico a terra nelle strutture turistiche, DILA anche nei centri storici

La Legge “Aiuti” del 15 luglio 2022  ha stabilito che fino al 16 luglio 2024 è possibile utilizzare la Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) per installare nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1000 chilowatt picco (kWp) nelle aree delle strutture turistiche o termali. La legge ha posto due condizioni:
- l’energia autoprodotta deve essere utilizzata prioritariamente per i fabbisogni delle medesime strutture;
- le aree devono trovarsi al di fuori dei centri storici e non essere tutelate ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.
 
La legge “Aiuti-bis”, in vigore da ieri, ammorbidisce la seconda condizione e stabilisce che questi impianti possono essere installati con DILA anche nei centri storici e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio. Si tratta degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico come, per fare degli esempi, ville, giardini, parchi e complessi di valore estetico e tradizionale. L'unica condizione è che il progettista attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.
 


Fotovoltaico sugli edifici liberalizzato

La Legge “Aiuti-bis” precisa che restano ferme le semplificazioni introdotte per l’installazione dei pannelli fotovoltaici sugli edifici.
 
Si tratta della liberalizzazione del Decreto “Energia”, che ha classificato come manutenzione ordinaria, non subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso, l’installazione degli impianti fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica.
 
Nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo è liberalizzata l’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. Non è invece stata liberalizzata l’installazione dei pannelli sulle coperture realizzate con materiali della tradizione locale.
 

Fotovoltaico, modello unico fino a 200 kW

Per accelerare la transizione energetica, il Decreto “Energia” ha esteso la procedura semplificata del modello unico, inizialmente utilizzata per gli impianti di potenza fino a 50 kW, agli impianti di potenza fino a 200 kW.
 
Il modello unico semplificato è utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti.
 
Nei centri storici e nelle aree tutelate, il modello unico può essere utilizzato a condizione che i pannelli siano integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. 
 

Rinnovabili, aumentano le aree idonee

Un impulso alla diffusione delle energie alternative è arrivato anche con l’ampliamento delle aree idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
 
La Legge “Aiuti” ha incluso le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela e che non ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela.

 
La legge ha anche stabilito che la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici.
 
Queste aree idonee si sono sommate a quelle previste dal Decreto Legislativo 199/2021, con cui l’Italia ha recepito la Direttiva 2018/2001/UE (RED II), e integrate dal Decreto “Energia” cioè:
- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale;
- le aree dei siti oggetto di bonifica individuate secondo le regole del Codice Ambiente;
- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
 
La Legge “Aiuti” ha inoltre facilitato l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle aziende agricole. Le imprese agricole possono infatti incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per realizzare, sui tetti delle proprie strutture produttive, impianti fotovoltaici aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare, e la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta.
 

Rinnovabili, tempi dimezzati per il parere sul progetto antincendio

Un’ulteriore semplificazione, per agevolare l’installazione di impianto fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate degli edifici, arriva con il Decreto “Aiuti-ter”: nel caso in cui, a seguito dell’installazione, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini entro cui il Comando dei Vigili del Fuoco deve dare il parere preventivo sulla conformità vengono dimezzati da 60 a 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della documentazione.

 

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