
Fotovoltaico, modello unico esteso agli impianti fino a 200 kW
La procedura semplificata può essere utilizzata anche nei centri storici per pannelli integrati nelle coperture e non visibili da spazi pubblici esterni e punti panoramici

Dopo che l’installazione degli impianti fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra è diventata un intervento di manutenzione ordinaria, rientrante nel regime di edilizia libera, il Ministero della Transizione Ecologica (Mite) ha modificato il modello unico semplificato. Il modello, fino ad ora in vigore per gli impianti fino a 50 kW, può essere utilizzato per gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW.
Queste semplificazioni si applicano, a determinate condizioni, anche nei centri storici.
Fotovoltaico, modello unico fino a 200 kW
Per effetto del D.lgs. 191/2021, attuativo della Direttiva RED II, fino ad oggi il modello unico semplificato è stato utilizzato per l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 50 kW.Il Decreto Energia (DL 17/2022 convertito nella Legge 34/2022) ha esteso la procedura semplificata del modello unico agli impianti di potenza fino a 200 kW con l’obiettivo di accelerare la transizione energetica.
Il decreto del Mite dà quindi attuazione al Decreto Energia e definisce le modalità con cui utilizzare il modello unico semplificato.
Il modello unico semplificato deve essere utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti con le seguenti caratteristiche:
- situati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo;
- per i quali siano necessari lavori semplici;
- per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia al Gse.
Il richiedente deve compilare e trasmettere il modello unico semplificato al proprio gestore di rete. Il gestore effettua le verifiche e, in caso di esito positivo, avvia automaticamente l’iter di connessione alla rete.
Fotovoltaico, semplificazioni anche nei centri storici
Il decreto del Mite definisce le condizioni e le modalità per utilizzare il modello unico semplificato per l’installazione di un impianto solare fotovoltaico di potenza nominale complessiva fino a 200 kW su edifici o strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici. Ricordiamo che questi interventi, per effetto del Decreto Energia, sono classificati come manutenzione ordinaria. Questo significa che non sono soggetti a permessi e autorizzazioni e rientrano nel regime dell'edilizia libera.La liberalizzazione del Decreto Energia si estende anche ai centri storici, a condizione che i pannelli siano integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. La liberalizzazione non riguarda invece le coperture realizzate con materiali della tradizione locale.
Di conseguenza, il Mite ha stabilito che il modello unico semplificato può essere utilizzato anche nelle aree soggette a vincolo ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004), in cui rientrano i centri storici. Le condizioni per l’utilizzo del modello unico semplificato sono le stesse, cioè che i pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e panoramici.
Ministero della Transizione Ecologica - Modello unico semplificato per gli impianti solari fotovoltaici di potenza nominale complessiva fino a 200 kW
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (Decreto Energia o Decreto Bollette)
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (Decreto Energia o Decreto Bollette)
Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II)
Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II)
Codice dei beni culturali e del paesaggio

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