Cessione del credito, come correggere gli errori nelle comunicazioni
NORMATIVA
Cessione del credito, come correggere gli errori nelle comunicazioni
Annullamento, sostituzione, rifiuto del cessionario e remissione in bonis: tutti gli strumenti per non perdere la detrazione
21/10/2022 - Chi commette errori nella comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di imposta può correggerli rispettando alcune regole. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate, rispondendo alla domanda di un contribuente alla posta di Fisco Oggi.
Il contribuente ha quindi chiesto se è possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisca quella precedente, considerato che il credito non è stato ancora accettato.
L’Agenzia, nella risposta, rimanda ai chiarimenti contenuti nella circolare 33/E/2022.
La comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in alternativa alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta.
Entro lo stesso termine (quinto giorno del mese successivo a quello dell’invio), può essere inviata un’altra comunicazione che sostituisce interamente quella già trasmessa.
Se il termine è già trascorso, e non è più possibile sostituire la comunicazione errata con una nuova, il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore attraverso l’apposita funzione della “Piattaforma cessione crediti”.
Se il cessionario ha accettato il credito, ma nella comunicazione sono presenti solo errori formali, il credito può essere utilizzato in compensazione o ulteriormente ceduto, ma il cedente deve inviare all’Agenzia una nota di segnalazione ai fini dei controlli successivi.
In caso di errori sostanziali, i titolari delle detrazioni, i cessionari e i fornitori possono chiedere l’annullamento dell’accettazione del credito derivante dalla comunicazione non corretta, utilizzando il modello allegato alla circolare 33/E/2022.
Queste operazioni di correzione e annullamento potrebbero far sforare i termini per comunicare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Ricordiamo che i termini per l’invio delle comunicazioni per il 2021 e per le rate residue del 2020 sono scaduti:
- il 29 aprile dai soggetti privati;
- il 15 ottobre per le Partite Iva e le imprese.
In questi casi, ci si può avvalere della remissione in bonis: la comunicazione può essere presentata entro il 30 novembre 2022, pagando una sanzione di 250 euro.
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 58/E/2022 ha fornito le indicazioni pratiche per avvalersi della remissione in bonis e, successivamente, ha aggiornato il software per l’invio delle comunicazioni.
Cessione del credito, errore nella comunicazione
Il contribuente ha scritto all’Agenzia perché si è reso conto di aver commesso un errore nella comunicazione relativa alla cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione per un intervento di recupero del patrimonio edilizio.Il contribuente ha quindi chiesto se è possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisca quella precedente, considerato che il credito non è stato ancora accettato.
Cessione del credito, come correggere gli errori
L’Agenzia, nella risposta, rimanda ai chiarimenti contenuti nella circolare 33/E/2022.La comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in alternativa alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta.
Entro lo stesso termine (quinto giorno del mese successivo a quello dell’invio), può essere inviata un’altra comunicazione che sostituisce interamente quella già trasmessa.
Se il termine è già trascorso, e non è più possibile sostituire la comunicazione errata con una nuova, il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore attraverso l’apposita funzione della “Piattaforma cessione crediti”.
Se il cessionario ha accettato il credito, ma nella comunicazione sono presenti solo errori formali, il credito può essere utilizzato in compensazione o ulteriormente ceduto, ma il cedente deve inviare all’Agenzia una nota di segnalazione ai fini dei controlli successivi.
In caso di errori sostanziali, i titolari delle detrazioni, i cessionari e i fornitori possono chiedere l’annullamento dell’accettazione del credito derivante dalla comunicazione non corretta, utilizzando il modello allegato alla circolare 33/E/2022.
Queste operazioni di correzione e annullamento potrebbero far sforare i termini per comunicare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Ricordiamo che i termini per l’invio delle comunicazioni per il 2021 e per le rate residue del 2020 sono scaduti:
- il 29 aprile dai soggetti privati;
- il 15 ottobre per le Partite Iva e le imprese.
In questi casi, ci si può avvalere della remissione in bonis: la comunicazione può essere presentata entro il 30 novembre 2022, pagando una sanzione di 250 euro.
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 58/E/2022 ha fornito le indicazioni pratiche per avvalersi della remissione in bonis e, successivamente, ha aggiornato il software per l’invio delle comunicazioni.