
Cessione del credito, i ritardi nelle comunicazioni costano 250 euro
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NORMATIVA
Cessione del credito, i ritardi nelle comunicazioni costano 250 euro
Dall’Agenzia delle Entrate il codice tributo e le istruzioni pratiche per compilare il modello F24 Elide
Vedi Aggiornamento
del 08/11/2023

Vedi Aggiornamento del 08/11/2023
13/10/2022 - Come si sanano gli errori nelle comunicazioni relative alla cessione del credito e allo sconto in fattura? Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 58/E/2022.
La risoluzione aggiunge delle indicazioni pratiche alle spiegazioni fornite con la Circolare 33/E/2022 che, a determinate condizioni, concede la possibilità di sanare gli errori formali o sostanziali, anche avvalendosi dello strumento della remissione in bonis.
- entro il 29 aprile dai soggetti privati;
- entro il 15 ottobre per le Partite Iva e le imprese.
È possibile presentare la comunicazione oltre questi termini, avvalendosi della remissione in bonis, se il contribuente:
- ha i requisiti richiesti dalle norme;
- effettua la comunicazione entro il termine per la prima dichiarazione dei redditi utile;
- versa la sanzione di 250 euro.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DL n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS”.
Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.
La risoluzione fornisce anche spiegazioni sulla compilazione del modello. Ad esempio, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici” bisogna inserire i dati del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio o del condomino incaricato dell’invio della comunicazione. Nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” si deve inserire il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, va riportato il codice fiscale di uno di essi.
La risoluzione aggiunge delle indicazioni pratiche alle spiegazioni fornite con la Circolare 33/E/2022 che, a determinate condizioni, concede la possibilità di sanare gli errori formali o sostanziali, anche avvalendosi dello strumento della remissione in bonis.
Cessione del credito e remissione in bonis
Prima di entrare nel merito, bisogna ricordare che ci sono delle scadenze per comunicare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito all’Agenzia delle Entrate. Per il 2021 e per le rate residue del 2020, le comunicazioni devono essere inviate:- entro il 29 aprile dai soggetti privati;
- entro il 15 ottobre per le Partite Iva e le imprese.
È possibile presentare la comunicazione oltre questi termini, avvalendosi della remissione in bonis, se il contribuente:
- ha i requisiti richiesti dalle norme;
- effettua la comunicazione entro il termine per la prima dichiarazione dei redditi utile;
- versa la sanzione di 250 euro.
Cessione del credito e remissione in bonis, come pagare
Così come previsto dalla Circolare 33/E/2022, la risoluzione fornisce le istruzioni per il pagamento della sanzione.Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DL n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS”.
Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.
La risoluzione fornisce anche spiegazioni sulla compilazione del modello. Ad esempio, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici” bisogna inserire i dati del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio o del condomino incaricato dell’invio della comunicazione. Nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” si deve inserire il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, va riportato il codice fiscale di uno di essi.
Norme correlate
Risoluzione 11/10/2022 n.58/E
Agenzia delle Entrate - Istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Circolare 06/10/2022 n.33/E
Agenzia delle Entrate - Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione perl’esercizio dell’opzione
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