
Cessione del credito, quando c’è dolo o colpa grave e come sanare gli errori
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NORMATIVA
Cessione del credito, quando c’è dolo o colpa grave e come sanare gli errori
Dall’Agenzia delle Entrate chiarimenti su responsabilità solidale, edilizia libera e general contractor e il modello per chiedere l’annullamento dell’accettazione del credito
Aggiornato al 10/10/2022

di Paola Mammarella
Aggiornato al
07/10/2022 - Quali sono i casi concreti di dolo e colpa grave che creano problemi nelle operazioni di cessione del credito? È possibile sanare gli errori commessi nelle comunicazioni per non perdere le agevolazioni?
A queste domande di ordine pratico ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la circolare 33/E/2022.
Per la corretta individuazione delle nozioni di dolo e colpa grave, occorre fare riferimento al D.lgs. 472/1997 e alla circolare 180 /1998. Sulla base di queste norme, si considera dolosa la violazione diretta consapevolmente all’evasione.
Diversamente, la colpa grave si verifica quando c’è imperizia o negligenza del comportamento, con una macroscopica inosservanza degli elementari obblighi normativi.
L’Agenzia distingue inoltre il grado della colpa in base all’attività professionale svolta dal cessionario. Viene quindi richiesto un livello di diligenza più alto a quei soggetti che tenuti al rispetto di regolamenti e delle indicazioni delle autorità di vigilanza.
Nella circolare, l’Agenzia riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune ipotesi di dolo e colpa grave:
- il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, o quando il carattere fittizio del credito è manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, ma procede comunque all’acquisizione;
- la colpa grave ricorre quando il cessionario omette, in termini macroscopici, la diligenza richiesta, ad esempio se l’acquisto dei crediti è eseguito in assenza della documentazione richiesta o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente.
Cessione del credito e bonus edilizi, il caso dell’edilizia libera e del general contractor
Ricordiamo che la normativa sulla cessione del credito ha subìto modifiche introdotte con il ddl “Aiuti-bis”.
Nelle cessioni relative al Superbonus, la responsabilità solidale scatta solo in caso di dolo o colpa grave.
Per gli altri bonus edilizi, la responsabilità solidale è limitata ai casi di dolo o colpa grave solo per le cessioni effettuate dopo il 12 novembre 2021, cioè dopo l’entrata in vigore del Decreto “Antifrode”, che ha introdotto l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Per le cessioni precedenti al 12 novembre 2021, relative ai bonus edilizi diversi dal Superbonus, la responsabilità solidale del cessionario è limitata se il cedente acquisisce, e rilascia al cessionario, l’asseverazione di un tecnico che certifichi l’effettiva realizzazione del lavoro agevolato. Ci sono due condizioni:
- il cedente deve essere un soggetto diverso da banche, istituti di credito e assicurazioni;
- il cedente deve coincidere con il fornitore.
Dettata la regola generale, la circolare dell’Agenzia scende nel dettaglio, spiegando cosa accade agli interventi di edilizia libera e per quelli, diversi dall’edilizia libera, di importo fino a 10mila euro. Questi interventi non sono stati esonerati dall’obbligo di visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese. Secondo l’Agenzia, per limitare la responsabilità solidale nelle cessioni precedenti al 12 novembre 2021, è necessario acquisire tale documentazione, anche se non è obbligatoria.
L’Agenzia ha aggiunto che le condizioni per limitare la responsabilità solidale si applicano anche al general contractor che effettua lo sconto in fattura.
L’Agenzia spiega anche quali errori possono essere considerati formali. Tra questi ci sono errori nei recapiti o nel codice identificativo dell’asseverazione, nei dati catastali, data di esercizio dell’opzione, tipologia del cessionario e SAL.
Ai fini dei controlli, il cedente, l’amministratore di condominio o l’intermediario che ha inviato la comunicazione deve segnalare l’errore all’Agenzia.
Gli errori sostanziali, invece, incidono sugli elementi essenziali della detrazione spettante. Tra questi c’è ad esempio l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente.
Per evitare ripercussioni, i titolari delle detrazioni, i cessionari e i fornitori possono chiedere l’annullamento dell’accettazione del credito derivante dalla comunicazione non corretta, utilizzando il modello allegato alla circolare.
Dopo l’annullamento, è possibile inviare una nuova comunicazione, a condizione che non siano scaduti i termini previsti. L’Agenzia ricorda che la comunicazione dell’opzione va inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese che danno diritto alla detrazione. La comunicazione relativa alle rate residue non fruite della detrazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Tuttavia, spiega l’Agenzia, anche a termini scaduti, è possibile ricorrere alla remissione in bonis. La comunicazione può essere inviata successivamente se:
- sussistono i requisiti per ottenere la detrazione;
- i contribuenti hanno avuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza della comunicazione;
- non ci sono attività di controllo sulla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto;
- è versata la sanzione di 250 euro.
In presenza di queste condizioni, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione può essere trasmessa entro il 30 novembre 2022.
A queste domande di ordine pratico ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la circolare 33/E/2022.
Cessione del credito: i casi di dolo e colpa grave
L’Agenzia ha spiegato che, affinché il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d’imposta possa considerarsi responsabile in solido con il beneficiario della detrazione deve aver operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l’ipotesi di colpa lieve.Per la corretta individuazione delle nozioni di dolo e colpa grave, occorre fare riferimento al D.lgs. 472/1997 e alla circolare 180 /1998. Sulla base di queste norme, si considera dolosa la violazione diretta consapevolmente all’evasione.
Diversamente, la colpa grave si verifica quando c’è imperizia o negligenza del comportamento, con una macroscopica inosservanza degli elementari obblighi normativi.
L’Agenzia distingue inoltre il grado della colpa in base all’attività professionale svolta dal cessionario. Viene quindi richiesto un livello di diligenza più alto a quei soggetti che tenuti al rispetto di regolamenti e delle indicazioni delle autorità di vigilanza.
Nella circolare, l’Agenzia riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune ipotesi di dolo e colpa grave:
- il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, o quando il carattere fittizio del credito è manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, ma procede comunque all’acquisizione;
- la colpa grave ricorre quando il cessionario omette, in termini macroscopici, la diligenza richiesta, ad esempio se l’acquisto dei crediti è eseguito in assenza della documentazione richiesta o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente.
Cessione del credito e bonus edilizi, il caso dell’edilizia libera e del general contractor
Ricordiamo che la normativa sulla cessione del credito ha subìto modifiche introdotte con il ddl “Aiuti-bis”.
Nelle cessioni relative al Superbonus, la responsabilità solidale scatta solo in caso di dolo o colpa grave.
Per gli altri bonus edilizi, la responsabilità solidale è limitata ai casi di dolo o colpa grave solo per le cessioni effettuate dopo il 12 novembre 2021, cioè dopo l’entrata in vigore del Decreto “Antifrode”, che ha introdotto l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Per le cessioni precedenti al 12 novembre 2021, relative ai bonus edilizi diversi dal Superbonus, la responsabilità solidale del cessionario è limitata se il cedente acquisisce, e rilascia al cessionario, l’asseverazione di un tecnico che certifichi l’effettiva realizzazione del lavoro agevolato. Ci sono due condizioni:
- il cedente deve essere un soggetto diverso da banche, istituti di credito e assicurazioni;
- il cedente deve coincidere con il fornitore.
Dettata la regola generale, la circolare dell’Agenzia scende nel dettaglio, spiegando cosa accade agli interventi di edilizia libera e per quelli, diversi dall’edilizia libera, di importo fino a 10mila euro. Questi interventi non sono stati esonerati dall’obbligo di visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese. Secondo l’Agenzia, per limitare la responsabilità solidale nelle cessioni precedenti al 12 novembre 2021, è necessario acquisire tale documentazione, anche se non è obbligatoria.
L’Agenzia ha aggiunto che le condizioni per limitare la responsabilità solidale si applicano anche al general contractor che effettua lo sconto in fattura.
Cessione del credito ed errori
La circolare precisa che, in caso di errori formali, l’opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione.L’Agenzia spiega anche quali errori possono essere considerati formali. Tra questi ci sono errori nei recapiti o nel codice identificativo dell’asseverazione, nei dati catastali, data di esercizio dell’opzione, tipologia del cessionario e SAL.
Ai fini dei controlli, il cedente, l’amministratore di condominio o l’intermediario che ha inviato la comunicazione deve segnalare l’errore all’Agenzia.
Gli errori sostanziali, invece, incidono sugli elementi essenziali della detrazione spettante. Tra questi c’è ad esempio l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente.
Per evitare ripercussioni, i titolari delle detrazioni, i cessionari e i fornitori possono chiedere l’annullamento dell’accettazione del credito derivante dalla comunicazione non corretta, utilizzando il modello allegato alla circolare.
Dopo l’annullamento, è possibile inviare una nuova comunicazione, a condizione che non siano scaduti i termini previsti. L’Agenzia ricorda che la comunicazione dell’opzione va inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese che danno diritto alla detrazione. La comunicazione relativa alle rate residue non fruite della detrazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Tuttavia, spiega l’Agenzia, anche a termini scaduti, è possibile ricorrere alla remissione in bonis. La comunicazione può essere inviata successivamente se:
- sussistono i requisiti per ottenere la detrazione;
- i contribuenti hanno avuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza della comunicazione;
- non ci sono attività di controllo sulla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto;
- è versata la sanzione di 250 euro.
In presenza di queste condizioni, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione può essere trasmessa entro il 30 novembre 2022.
Norme correlate
Circolare 06/10/2022 n.33/E
Agenzia delle Entrate - Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione perl’esercizio dell’opzione
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