
Equo compenso, 2 livelli di progettazione e subappalto libero, come sarà il nuovo Codice Appalti?
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NORMATIVA
Equo compenso, 2 livelli di progettazione e subappalto libero, come sarà il nuovo Codice Appalti?
Ministro Salvini: prima riunione la prossima settimana e approvazione preliminare in Consiglio dei Ministri entro l'inizio di dicembre
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del 28/03/2023

Vedi Aggiornamento del 28/03/2023
28/10/2022 - Equo compenso e riduzione dei livelli di progettazione nella bozza del nuovo Codice Appalti da 230 articoli che, come primo principio, individua il risultato, cioè la conclusione dei contratti e la realizzazione dei lavori in tempi rapidi.
SCARICA LA BOZZA DEL NUOVO CODICE APPALTI
Non è detto che i contenuti della bozza, messa a punto dal Consiglio di Stato su impulso del Governo Draghi, siano integralmente accettati anche dal nuovo Governo. L’unica certezza è che, per centrare gli obiettivi del PNRR, la parola d’ordine è fare presto, come affermato oggi dallo stesso Salvini in un collegamento durante i lavori del 66° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia “Confini - Linguaggi, progetti e idee per un futuro sostenibile”.
Salvini ha fornito una tabella di marcia di massima. La prossima settimana ci sarà il primo incontro al Ministero. Tra fine ottobre e novembre bisogna poi chiudere i lavori, fare i dovuti passaggi in Conferenza Unificata e arrivare in Consiglio dei Ministri i primi di dicembre per l’approvazione preliminare. In questo modo, sostiene, si potrà rispettare la scadenza del 31 marzo prevista dal PNRR.
Rispetto al Codice del 2016, la bozza del Consiglio di Stato contiene una serie di snellimenti procedurali ed è quindi probabile che l’impostazione sia gradita al Ministero.
La prima semplificazione è il nuovo Codice sarà direttamente applicabile. Non ci sarà di regolamenti applicativi o linee guida. In questo senso, il testo va incontro alle richieste degli operatori del settore, che da tempo chiedono regole chiare e facilmente applicabili.
Nel testo della bozza ci sono poi temi molto caldi, come l’equo compenso, i livelli di progettazione, l’appalto integrato e il subappalto.
Gi incarichi a titolo gratuito, in base alla bozza, possono essere affidati a soggetti diversi dai professionisti, ma solo in presenza di un interesse economico per l’affidatario.
Questa impostazione dovrebbe piacere al Governo. Ricordiamo infatti che il disegno di legge sull’equo compenso, che non è riuscito a vedere la luce a causa dello scioglimento delle Camere e delle elezioni anticipate, porta la firma, tra gli altri, della neo-Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
Il ddl mai approvato prevede sanzioni a carico dei professionisti che accettano incarichi a titolo gratuito e sembra quindi in linea con la bozza del Codice Appalti. Bisogna ora capire che direzione prenderanno queste norme e come si tradurranno in pratica nei contratti pubblici dato che, in campagna elettorale, il centrodestra ha promesso di tornare sul tema dell’equo compenso.
- il progetto di fattibilità tecnico-economica;
- il progetto esecutivo.
Viene quindi meno il progetto definitivo.
Le Stazioni appaltanti dovranno indicare, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell’intervento, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria potrà essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.
Il Codice del 2016 prevedeva tre livelli di progettazione (di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo), ma la regolamentazione di questi livelli, che doveva avvenire attraverso un decreto di soft-law, non è mai andata a buon fine dopo una serie di tentativi. Anche all’epoca, per le manutenzioni era stata ipotizzata una via semplificata.
I concorsi di progettazione avranno per oggetto progetti con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto esecutivo potrà essere affidato, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, al vincitore del concorso di progettazione.
Si tratta di una liberalizzazione rispetto al Codice del 2016, che vietava il ricorso all’appalto integrato.
Il divieto, di non facile applicazione, è stato però derogato. il decreto Sblocca Cantieri, prorogato più volte, ha sospeso fino al 30 giugno 2023 il divieto di appalto integrato. Successivamente, il Decreto Governance PNRR e Semplificazioni ha previsto la possibilità di bandire un appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ma solo per gli appalti di lavori finanziati dal PNRR e dal PNC.
Questo significa che, al di fuori di casi specifici, da indicare e motivare, si può fare ricorso al subappalto a cascata. Si tratta di una novità sostanziale, che rompe con i limiti imposti dal Codice del 2016 e poi progressivamente allentati. Ricordiamo che il Codice del 2016 era partito con un tetto del 30% al subappalto, poi progressivamente elevato ed eliminato per conformarsi ai richiami dell'Unione Europea.
Nella bozza resta il divieto di cessione del contratto: qualsiasi accordo in tal senso sarà nullo.
Anche questa liberalizzazione del subappalto, col limite di non trasformarsi in cessione, dovrebbe trovare concorde il neo-Ministro.
SCARICA LA BOZZA DEL NUOVO CODICE APPALTI
Non è detto che i contenuti della bozza, messa a punto dal Consiglio di Stato su impulso del Governo Draghi, siano integralmente accettati anche dal nuovo Governo. L’unica certezza è che, per centrare gli obiettivi del PNRR, la parola d’ordine è fare presto, come affermato oggi dallo stesso Salvini in un collegamento durante i lavori del 66° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia “Confini - Linguaggi, progetti e idee per un futuro sostenibile”.
Salvini ha fornito una tabella di marcia di massima. La prossima settimana ci sarà il primo incontro al Ministero. Tra fine ottobre e novembre bisogna poi chiudere i lavori, fare i dovuti passaggi in Conferenza Unificata e arrivare in Consiglio dei Ministri i primi di dicembre per l’approvazione preliminare. In questo modo, sostiene, si potrà rispettare la scadenza del 31 marzo prevista dal PNRR.
Rispetto al Codice del 2016, la bozza del Consiglio di Stato contiene una serie di snellimenti procedurali ed è quindi probabile che l’impostazione sia gradita al Ministero.
La prima semplificazione è il nuovo Codice sarà direttamente applicabile. Non ci sarà di regolamenti applicativi o linee guida. In questo senso, il testo va incontro alle richieste degli operatori del settore, che da tempo chiedono regole chiare e facilmente applicabili.
Nel testo della bozza ci sono poi temi molto caldi, come l’equo compenso, i livelli di progettazione, l’appalto integrato e il subappalto.
Equo compenso, vietate le prestazioni gratuite
La bozza vieta ai professionisti le prestazioni gratuite di opere intellettuali e obbliga le Amministrazioni a garantire l’applicazione del principio dell’equo compenso.Gi incarichi a titolo gratuito, in base alla bozza, possono essere affidati a soggetti diversi dai professionisti, ma solo in presenza di un interesse economico per l’affidatario.
Questa impostazione dovrebbe piacere al Governo. Ricordiamo infatti che il disegno di legge sull’equo compenso, che non è riuscito a vedere la luce a causa dello scioglimento delle Camere e delle elezioni anticipate, porta la firma, tra gli altri, della neo-Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
Il ddl mai approvato prevede sanzioni a carico dei professionisti che accettano incarichi a titolo gratuito e sembra quindi in linea con la bozza del Codice Appalti. Bisogna ora capire che direzione prenderanno queste norme e come si tradurranno in pratica nei contratti pubblici dato che, in campagna elettorale, il centrodestra ha promesso di tornare sul tema dell’equo compenso.
Livelli di progettazione, scendono a 2
La bozza prevede due livelli di progettazione:- il progetto di fattibilità tecnico-economica;
- il progetto esecutivo.
Viene quindi meno il progetto definitivo.
Le Stazioni appaltanti dovranno indicare, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell’intervento, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria potrà essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.
Il Codice del 2016 prevedeva tre livelli di progettazione (di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo), ma la regolamentazione di questi livelli, che doveva avvenire attraverso un decreto di soft-law, non è mai andata a buon fine dopo una serie di tentativi. Anche all’epoca, per le manutenzioni era stata ipotizzata una via semplificata.
I concorsi di progettazione avranno per oggetto progetti con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto esecutivo potrà essere affidato, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, al vincitore del concorso di progettazione.
Appalto integrato, saranno individuate soglie
L’appalto integrato, cioè l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, potrà essere utilizzato, previa motivazione, negli appalti di lavori complessi. Il CdS suggerisce di individuare una soglia al di sotto della quale vietare questa facoltà e di escludere sempre le manutenzioni ordinarie e straordinarie.Si tratta di una liberalizzazione rispetto al Codice del 2016, che vietava il ricorso all’appalto integrato.
Il divieto, di non facile applicazione, è stato però derogato. il decreto Sblocca Cantieri, prorogato più volte, ha sospeso fino al 30 giugno 2023 il divieto di appalto integrato. Successivamente, il Decreto Governance PNRR e Semplificazioni ha previsto la possibilità di bandire un appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ma solo per gli appalti di lavori finanziati dal PNRR e dal PNC.
Subappalto più libero
La bozza prevede che le Stazioni appaltanti indichino le prestazioni o lavorazioni che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. Le ragioni possono essere le particolari caratteristiche dell'appalto, la complessità tecnica o la necessità di rafforzare i controlli in cantiere.Questo significa che, al di fuori di casi specifici, da indicare e motivare, si può fare ricorso al subappalto a cascata. Si tratta di una novità sostanziale, che rompe con i limiti imposti dal Codice del 2016 e poi progressivamente allentati. Ricordiamo che il Codice del 2016 era partito con un tetto del 30% al subappalto, poi progressivamente elevato ed eliminato per conformarsi ai richiami dell'Unione Europea.
Nella bozza resta il divieto di cessione del contratto: qualsiasi accordo in tal senso sarà nullo.
Anche questa liberalizzazione del subappalto, col limite di non trasformarsi in cessione, dovrebbe trovare concorde il neo-Ministro.
Norme correlate
Decreto Legislativo 31/03/2023 n.36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (Nuovo Codice Appalti)
Approfondimenti
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