
Superbonus e bonus edilizi, quando il credito è falso?
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Redazione Edilportale
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Superbonus e bonus edilizi, quando il credito è falso?
Dall’Agenzia delle Entrate chiarimenti sull’utilizzo degli indici per la verifica delle responsabilità nella cessione del credito
Vedi Aggiornamento
del 03/09/2024

di Redazione Edilportale
Vedi Aggiornamento del 03/09/2024
10/10/2022 - Il Superbonus e gli altri bonus edilizi si reggono in buona parte sullo sconto in fattura e la cessione del credito.
Avere un meccanismo funzionante e poter contare su regole certe è fondamentale per rendere agevoli le operazioni. Negli ultimi mesi, però, il timore di possibili frodi ha fatto sì che fossero introdotte delle restrizioni e dei profili di responsabilità, da accertare sulla base di alcuni parametri di riferimento.
A giugno, l’Agenzia delle Entrate ha diramato una circolare con una serie di chiarimenti sui bonus fiscali. La circolare ha individuato degli indici da utilizzare per valutare la veridicità del credito.
A settembre, la responsabilità solidale è stata limitata in modo da evitare che il timore di eventuali irregolarità, anche minime, potesse bloccare il mercato. In particolare, nelle cessioni relative al Superbonus, la responsabilità solidale scatta solo in caso di dolo o colpa grave, mentre per gli altri bonus edilizi, la responsabilità solidale è limitata ai casi di dolo o colpa grave solo per le cessioni effettuate dopo il 12 novembre 2021, cioè dopo l’entrata in vigore dell’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Per le cessioni precedenti al 12 novembre 2021, relative ai bonus edilizi diversi dal Superbonus, la responsabilità solidale del cessionario è limitata se il cedente acquisisce, e rilascia al cessionario, l’asseverazione di un tecnico che certifichi l’effettiva realizzazione del lavoro agevolato. Ci sono due condizioni:
- il cedente deve essere un soggetto diverso da banche, istituti di credito e assicurazioni;
- il cedente deve coincidere con il fornitore.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi varato una nuova circolare, che spiega quando si verificano i casi di dolo o colpa grave, a causa dei quali la cessione del credito è invalida e fa perdere la detrazione.
Secondo la circolare di giugno, la falsità del credito emerge in questi casi:
- assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
- incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni;
- sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;
- incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;
- anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
- mancata effettuazione dei lavori.
Con la nuova circolare, l’Agenzia specifica che questi indici costituiscono solo istruzioni rivolte agli organi di controllo dell’Agenzia delle entrate allo scopo di rendere omogenee e trasparenti le attività istruttorie.
Si tratta, spiega la circolare, di un elenco con carattere esemplificativo e gli uffici preposti ai controlli possono prenderli in considerazione singolarmente o nel loro complesso.
Il cessionario, si legge nella circolare, per provare la sua diligenza, può utilizzare elementi e circostanze ulteriori, purchè ugualmente idonei a dimostrare, con opportune evidenze documentali, la necessaria diligenza richiesta.
Se, argomenta la circolare, la documentazione è presente e sono stati effettivamente eseguiti i lavori, per importi corrispondenti a quelli comunicati, gli altri indici assumono minore rilevanza.
L’incoerenza reddituale e finanziaria può ripercuotersi sul committente o sul cessionario e l'Agenzia delle Entrate fa alcune considerazioni.
Se l’agevolazione fiscale non copre l’intero importo dei lavori eseguiti e una parte del corrispettivo rimane a carico del committente, bisogna verificare che il committente, in sede di cessione del credito a favore di un cessionario diverso dal fornitore, possieda capacità reddituali e finanziarie non manifestamente sproporzionate rispetto all’esborso del corrispettivo dei lavori non coperto dal beneficio fiscale. In questi casi, la condotta diligente dei cessionari è dimostrata dall’acquisizione di copia dei bonifici o di altra documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta esecuzione, da parte del committente, dei pagamenti relativi all’importo dei lavori rimasto a suo carico.
Nel caso in cui il committente sia un condominio, la verifica delle capacità reddituali e finanziarie può ritenersi soddisfatta con la prova dell’avvenuta esecuzione del bonifico da parte del condominio
Il cessionario deve acquisire la documentazione che dimostri che il cedente, anche se fornitore, possieda la verosimile capacità reddituale e finanziaria per sostenere quanto meno il prezzo di acquisto dei crediti d’imposta, oltre all’avvenuto pagamento.
Per quanto riguarda la sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare, spiega la circolare, bisogna valutare anche la tipologia e l’ubicazione dell’immobile.
Questo indice può assumere per importi particolarmente significativi, a fronte di immobili con valore commerciale pressoché nullo, in particolar modo se per la tipologia di lavori eseguiti non è normativamente previsto un tetto di spesa.
Per la mancata effettuazione dei lavori, si legge infine nella circolare, la diligenza può essere dimostrata con l’acquisizione dell’asseverazione predisposta dal tecnico abilitato, che attesti, ove richiesto dalla norma, anche l’effettiva realizzazione dei lavori.
Avere un meccanismo funzionante e poter contare su regole certe è fondamentale per rendere agevoli le operazioni. Negli ultimi mesi, però, il timore di possibili frodi ha fatto sì che fossero introdotte delle restrizioni e dei profili di responsabilità, da accertare sulla base di alcuni parametri di riferimento.
Cessione del credito, la responsabilità
Il meccanismo della cessione del credito ha subìto delle battute di arresto a causa delle modifiche normative, adottate per prevenire truffe e comportamenti elusivi. Tra queste l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito e la responsabilità solidale tra cedente del credito e cessionario.A giugno, l’Agenzia delle Entrate ha diramato una circolare con una serie di chiarimenti sui bonus fiscali. La circolare ha individuato degli indici da utilizzare per valutare la veridicità del credito.
A settembre, la responsabilità solidale è stata limitata in modo da evitare che il timore di eventuali irregolarità, anche minime, potesse bloccare il mercato. In particolare, nelle cessioni relative al Superbonus, la responsabilità solidale scatta solo in caso di dolo o colpa grave, mentre per gli altri bonus edilizi, la responsabilità solidale è limitata ai casi di dolo o colpa grave solo per le cessioni effettuate dopo il 12 novembre 2021, cioè dopo l’entrata in vigore dell’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Per le cessioni precedenti al 12 novembre 2021, relative ai bonus edilizi diversi dal Superbonus, la responsabilità solidale del cessionario è limitata se il cedente acquisisce, e rilascia al cessionario, l’asseverazione di un tecnico che certifichi l’effettiva realizzazione del lavoro agevolato. Ci sono due condizioni:
- il cedente deve essere un soggetto diverso da banche, istituti di credito e assicurazioni;
- il cedente deve coincidere con il fornitore.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi varato una nuova circolare, che spiega quando si verificano i casi di dolo o colpa grave, a causa dei quali la cessione del credito è invalida e fa perdere la detrazione.
Superbonus e bonus edilizi, gli indici per verificare la veridicità dei crediti
Come accennato, la circolare di giugno ha fissato una serie di indici per la verifica della veridicità dei crediti fiscali.Secondo la circolare di giugno, la falsità del credito emerge in questi casi:
- assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
- incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni;
- sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;
- incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;
- anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
- mancata effettuazione dei lavori.
Con la nuova circolare, l’Agenzia specifica che questi indici costituiscono solo istruzioni rivolte agli organi di controllo dell’Agenzia delle entrate allo scopo di rendere omogenee e trasparenti le attività istruttorie.
Si tratta, spiega la circolare, di un elenco con carattere esemplificativo e gli uffici preposti ai controlli possono prenderli in considerazione singolarmente o nel loro complesso.
Il cessionario, si legge nella circolare, per provare la sua diligenza, può utilizzare elementi e circostanze ulteriori, purchè ugualmente idonei a dimostrare, con opportune evidenze documentali, la necessaria diligenza richiesta.
Se, argomenta la circolare, la documentazione è presente e sono stati effettivamente eseguiti i lavori, per importi corrispondenti a quelli comunicati, gli altri indici assumono minore rilevanza.
L’incoerenza reddituale e finanziaria può ripercuotersi sul committente o sul cessionario e l'Agenzia delle Entrate fa alcune considerazioni.
Se l’agevolazione fiscale non copre l’intero importo dei lavori eseguiti e una parte del corrispettivo rimane a carico del committente, bisogna verificare che il committente, in sede di cessione del credito a favore di un cessionario diverso dal fornitore, possieda capacità reddituali e finanziarie non manifestamente sproporzionate rispetto all’esborso del corrispettivo dei lavori non coperto dal beneficio fiscale. In questi casi, la condotta diligente dei cessionari è dimostrata dall’acquisizione di copia dei bonifici o di altra documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta esecuzione, da parte del committente, dei pagamenti relativi all’importo dei lavori rimasto a suo carico.
Nel caso in cui il committente sia un condominio, la verifica delle capacità reddituali e finanziarie può ritenersi soddisfatta con la prova dell’avvenuta esecuzione del bonifico da parte del condominio
Il cessionario deve acquisire la documentazione che dimostri che il cedente, anche se fornitore, possieda la verosimile capacità reddituale e finanziaria per sostenere quanto meno il prezzo di acquisto dei crediti d’imposta, oltre all’avvenuto pagamento.
Per quanto riguarda la sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare, spiega la circolare, bisogna valutare anche la tipologia e l’ubicazione dell’immobile.
Questo indice può assumere per importi particolarmente significativi, a fronte di immobili con valore commerciale pressoché nullo, in particolar modo se per la tipologia di lavori eseguiti non è normativamente previsto un tetto di spesa.
Per la mancata effettuazione dei lavori, si legge infine nella circolare, la diligenza può essere dimostrata con l’acquisizione dell’asseverazione predisposta dal tecnico abilitato, che attesti, ove richiesto dalla norma, anche l’effettiva realizzazione dei lavori.
Norme correlate
Circolare 06/10/2022 n.33/E
Agenzia delle Entrate - Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione perl’esercizio dell’opzione
Circolare 23/06/2022 n.23/E
Agenzia delle Entrate - Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Ulteriori chiarimenti
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