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Veranda senza permesso di costruire, è possibile?

Veranda senza permesso di costruire, è possibile?

Entro determinate dimensioni è sufficiente una comunicazione e il pagamento di un contributo. Ecco dove

Vedi Aggiornamento del 30/07/2024
PaylessImages ©123RF.com
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di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 30/07/2024
22/11/2022 - La Sicilia si conferma permissiva sulla realizzazione delle verande. A determinate condizioni, sono considerate regolari e non rappresentano automaticamente un abuso edilizio.
 
È giunto a queste conclusioni il Tar Sicilia con la sentenza 3166/2022.
 
La pronuncia arriva due anni dopo un’altra sentenza, riguardante sempre la Sicilia, cha ha stabilito che verande e tettoie possono essere realizzate senza alcuna autorizzazione, ma solo se si utilizzano determinati materiali. 
 
Sia la sentenza più recente, sia quella di due anni fa, si basano sulla Legge Regionale 4/2003, che contiene disposizioni per la chiusura di verande e balconi.
 

Veranda, il caso

I giudici si sono pronunciati sul ricorso contro l’ordine di demolizione di una veranda laterale, non a prospetto, chiusa da un muretto in cemento e da infissi.
 
I responsabili dell’intervento sostengono di aver depositato una comunicazione in Comune prima dell’inizio dei lavori e di aver quindi agito secondo quanto previsto dalla LR 4/2003.
 

Veranda, quando non serve il permesso di costruire

I giudici hanno spiegato che, in base alla LR 4/2003, “non sono soggetti a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerati aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla-osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo”.
 
In questi casi, sempre secondo la LR 4/2003, contestualmente all’inizio dei lavori, il proprietario dell’unità immobiliare deve presentare al Comune una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti.
 
Oltre alla relazione, la legge regionale prevede il versamento di un importo pari a 50 euro per ogni metro quadro sottoposto a chiusura con struttura precaria.
 
La legge specifica che le disposizioni si applicano anche alla chiusura di verande o balconi con strutture precarie. In questo caso, bisogna pagare un contributo di 25 euro per ogni metro quadro sottoposto a chiusura con struttura precaria.
 
I giudici hanno illustrato che, in base alla legge regionale, queste opere sono assimilate alle opere interne. Tali opere, non determinando aggravio urbanistico, alterazione di volumi e superfici e prospetti, né la creazione di un organismo edilizio diverso, non richiedono alcun titolo abilitativo, se non la relazione tecnica e il pagamento degli oneri.
 
Dal momento che dai sopralluoghi è emerso che la veranda è ancorata al davanzale con un sistema facilmente rimovibile, che occupa una superficie di 5,39 metri quadri e che è stata realizzata nel rispetto delle norme di sicurezza, urbanistiche e igienico-sanitarie, i giudici hanno annullato l’ordine di demolizione.
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