L’ascensore esterno all’edificio è ammesso al superbonus
NORMATIVA
L’ascensore esterno all’edificio è ammesso al superbonus
A condizione che l’intervento sia conforme alle norme che disciplinano l’abbattimento delle barriere architettoniche
05/12/2022 - Tra i lavori ''trainati'' dagli interventi di efficienza energetica sono inclusi quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Come l’installazione di ascensori e montacarichi e lavori per favorire la mobilità interna ed esterna attraverso la comunicazione e la robotica (articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Tuir).
Ma se l’ascensore venisse realizzato all’esterno dell’edificio, la spesa sarebbe ammessa al Superbonus?
Il quesito è stato posto tramite interpello all’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un condominio che intende realizzare interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni, contestualmente prevede di installare un nuovo ascensore a servizio dell’edificio con impianto e relative apparecchiature da eseguire all'esterno del medesimo.
L’Agenzia, con la risposta n. 580, ha espresso parere favorevole, a patto che:
a) Siano presenti tutte le condizioni indicate dalla normativa, quindi:
- l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche (trainato) deve essere effettuato congiuntamente agli interventi di efficienza energetica dell’immobile (trainanti);
- deve essere conseguito il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o la classe energetica più alta, da asseverare tramite Ape.
b) Siano rispettate tutte le caratteristiche tecniche previste dal Decreto Ministeriale n. 236/1989 in base alle quali l’intervento si può ritenere finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Il DM 236/1989 definisce, infatti, regole, misure e standard di progettazione nel campo dell'edilizia residenziale (privata e pubblica) necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità. È la conformità a tali prescrizioni tecniche che qualifica l’intervento come abbattimento delle barriere architettoniche e non il suo posizionamento rispetto all’edificio.
L’agenzia ha ricordato inoltre che, come già previsto dai chiarimenti della circolare n. 23/2022, la detrazione sulle barriere architettoniche spetta anche in assenza di disabili, o di over 65, nell’immobile oggetto dei lavori.
Come l’installazione di ascensori e montacarichi e lavori per favorire la mobilità interna ed esterna attraverso la comunicazione e la robotica (articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Tuir).
Ma se l’ascensore venisse realizzato all’esterno dell’edificio, la spesa sarebbe ammessa al Superbonus?
Il quesito è stato posto tramite interpello all’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un condominio che intende realizzare interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni, contestualmente prevede di installare un nuovo ascensore a servizio dell’edificio con impianto e relative apparecchiature da eseguire all'esterno del medesimo.
L’Agenzia, con la risposta n. 580, ha espresso parere favorevole, a patto che:
a) Siano presenti tutte le condizioni indicate dalla normativa, quindi:
- l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche (trainato) deve essere effettuato congiuntamente agli interventi di efficienza energetica dell’immobile (trainanti);
- deve essere conseguito il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o la classe energetica più alta, da asseverare tramite Ape.
b) Siano rispettate tutte le caratteristiche tecniche previste dal Decreto Ministeriale n. 236/1989 in base alle quali l’intervento si può ritenere finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Il DM 236/1989 definisce, infatti, regole, misure e standard di progettazione nel campo dell'edilizia residenziale (privata e pubblica) necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità. È la conformità a tali prescrizioni tecniche che qualifica l’intervento come abbattimento delle barriere architettoniche e non il suo posizionamento rispetto all’edificio.
L’agenzia ha ricordato inoltre che, come già previsto dai chiarimenti della circolare n. 23/2022, la detrazione sulle barriere architettoniche spetta anche in assenza di disabili, o di over 65, nell’immobile oggetto dei lavori.