
Superbonus, ecco quando possono ottenerlo gli immobili collabenti
NORMATIVA
Superbonus, ecco quando possono ottenerlo gli immobili collabenti
La detrazione segue regole diverse a seconda che si realizzino interventi di efficientamento energetico o lavori antisismici
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del 25/03/2024

12/12/2022 - Gli immobili collabenti possono ottenere il Superbonus? Come spesso accade, la risposta è sì, ma a determinate condizioni.
L’Agenzia ha spiegato che la condizione per ottenere il Superbonus è che l’intervento sia realizzato su un immobile esistente. Le unità immobiliari collabenti, classificate nella categoria catastale F/2, pur rientrando in una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, possono comunque essere considerate come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.
Di conseguenza, possono ottenere il Superbonus se al termine dei lavori le unità immobiliari rientrano in categorie diverse da A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Prima ancora, l’Agenzia ha fornito spiegazioni sull’argomento anche con la Circolare 19/E/2020.
In entrambe le circolari l’Agenzia ha spiegato che il Superbonus spetta sempre per i lavori antisismici, mentre per gli interventi di efficientamento energetico è necessario che nell’immobile collabente sia presente un impianto di riscaldamento, anche non funzionante.
Tuttavia, a luglio 2022, l’allora viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, rispondendo a un’interrogazione ha affermato che la presenza dell’impianto può essere autocertificata.
Superbonus sulle unità collabenti
Un contribuente si è rivolto alla posta di Fisco Oggi per sapere se è possibile ottenere il Superbonus su un immobile collabente, iscritto nella categoria catastale F/2 perché non produttivo di reddito.L’Agenzia ha spiegato che la condizione per ottenere il Superbonus è che l’intervento sia realizzato su un immobile esistente. Le unità immobiliari collabenti, classificate nella categoria catastale F/2, pur rientrando in una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, possono comunque essere considerate come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.
Di conseguenza, possono ottenere il Superbonus se al termine dei lavori le unità immobiliari rientrano in categorie diverse da A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Immobili collabenti, le condizioni per il Superbonus
Nella risposta, l’Agenzia ricorda che è stata la Circolare 30/E/2020 a chiarire che gli immobili collabenti possono usufruire del Superbonus.Prima ancora, l’Agenzia ha fornito spiegazioni sull’argomento anche con la Circolare 19/E/2020.
In entrambe le circolari l’Agenzia ha spiegato che il Superbonus spetta sempre per i lavori antisismici, mentre per gli interventi di efficientamento energetico è necessario che nell’immobile collabente sia presente un impianto di riscaldamento, anche non funzionante.
Tuttavia, a luglio 2022, l’allora viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, rispondendo a un’interrogazione ha affermato che la presenza dell’impianto può essere autocertificata.