
Caro materiali, Anac: ok alle varianti in tutte le gare anche se non relative al PNRR
LAVORI PUBBLICI
Caro materiali, Anac: ok alle varianti in tutte le gare anche se non relative al PNRR
Ma ci sono dei limiti: non si può modificare il corrispettivo dell’appalto e bisogna rispettare le previsioni del bando
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del 04/03/2024

31/01/2023 - Ok alle varianti in corso d’opera per compensare l’aumento dei prezzi dei materiali in tutti gli appalti e non solo in quelli relativi al PNRR.
Il via libera è arrivato con il parere 67/2023 con cui l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha fornito un’interpretazione sulla spinosa questione delle imprese messe in difficoltà dal caro materiali.
Occhio però, perché la variante non deve comportare la modifica del corrispettivo dell’appalto. Le previsioni del bando, che costituisce una “lex specialis” e ha natura vincolante sia per la Stazione Appaltante sia per i concorrenti, non possono essere disattese e deve esserci corrispondenza tra l’appalto messo in gara e quello eseguito.
Per spiegare le sue motivazioni, l’Anac ha fornito un excursus sulle norme adottate per far fronte all’aumento dei prezzi:
- il Decreto Sostegni bis (Legge 106/2021), che ha istituito il Fondo per la compensazione dell’aumento dei prezzi, destinato alle imprese appaltatrici di opere pubbliche che hanno subìto rincari superiori all’8% nel primo e secondo semestre 2021;
- il Decreto Sostegni ter (Legge 25/2022), in base al quale nei bandi di gara pubblicati dal 28 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 devono essere inserite apposite clausole di revisione dei prezzi;
- il Decreto Aiuti (Legge 91/2022), che ha disposto l’aggiornamento straordinario dei prezzari regionali;
- il Decreto PNRR 2 (Legge 79/2022), che ha inserito il sensibile aumento del costo dei materiali tra le cause impreviste ed imprevedibili che giustificano le modifiche contrattuali.
L’Autorità dopo aver osservato che questa previsione è stata introdotta per dare attuazione al PNRR, ma le si può dare una valenza generale, applicabile quindi a tutti i contratti d’appalto, anche se non finanziati con le risorse del NRR o del PNC.
Per quanto riguarda l’arco temporale delle misure, l’Anac ha sottolineato che, in base alle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio per il 2023, il sistema di adeguamento di prezzi si applica ai lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e relativamente alle lavorazioni “eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023”.
Il via libera è arrivato con il parere 67/2023 con cui l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha fornito un’interpretazione sulla spinosa questione delle imprese messe in difficoltà dal caro materiali.
Occhio però, perché la variante non deve comportare la modifica del corrispettivo dell’appalto. Le previsioni del bando, che costituisce una “lex specialis” e ha natura vincolante sia per la Stazione Appaltante sia per i concorrenti, non possono essere disattese e deve esserci corrispondenza tra l’appalto messo in gara e quello eseguito.
Prezzo materiali, l’aumento è una causa imprevista e imprevedibile
Gli unici casi in cui è possibile modificare i contratti durante il loro periodo di efficacia sono indicati, in modo tassativo, dall’articolo 106 del Codice Appalti. Tra queste c’è la revisione dei prezzi, che deve però essere prevista a nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”.Per spiegare le sue motivazioni, l’Anac ha fornito un excursus sulle norme adottate per far fronte all’aumento dei prezzi:
- il Decreto Sostegni bis (Legge 106/2021), che ha istituito il Fondo per la compensazione dell’aumento dei prezzi, destinato alle imprese appaltatrici di opere pubbliche che hanno subìto rincari superiori all’8% nel primo e secondo semestre 2021;
- il Decreto Sostegni ter (Legge 25/2022), in base al quale nei bandi di gara pubblicati dal 28 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 devono essere inserite apposite clausole di revisione dei prezzi;
- il Decreto Aiuti (Legge 91/2022), che ha disposto l’aggiornamento straordinario dei prezzari regionali;
- il Decreto PNRR 2 (Legge 79/2022), che ha inserito il sensibile aumento del costo dei materiali tra le cause impreviste ed imprevedibili che giustificano le modifiche contrattuali.
Caro materiali e variante in corso d’opera
L’Anac ha aggiunto che, in presenza di un aumento dei prezzi imprevisto ed imprevedibile, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi utili a compensare tali aumenti.L’Autorità dopo aver osservato che questa previsione è stata introdotta per dare attuazione al PNRR, ma le si può dare una valenza generale, applicabile quindi a tutti i contratti d’appalto, anche se non finanziati con le risorse del NRR o del PNC.
Per quanto riguarda l’arco temporale delle misure, l’Anac ha sottolineato che, in base alle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio per il 2023, il sistema di adeguamento di prezzi si applica ai lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e relativamente alle lavorazioni “eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023”.