
Abusi edilizi, l’agibilità può salvare dall’ordine di demolizione?
NORMATIVA
Abusi edilizi, l’agibilità può salvare dall’ordine di demolizione?
Il Consiglio di Stato spiega le caratteristiche e i diversi presupposti dei due provvedimenti adottati dallo stesso Comune
Aggiornato al 05/01/2023

04/01/2023 - Un edificio che ha ottenuto il certificato di agibilità, ma su cui sono state realizzate opere senza titolo abilitativo, può ritenersi al riparo dall’ordine di demolizione?
Il certificato di agibilità, rilasciato dal Comune con la formula “vista la completezza e la regolarità della documentazione richiesta”, può presupporre la regolarità delle opere edilizie?
Su questo tema si è pronunciato il Consiglio di Stato, che con la sentenza 10340/2022 ha fornito una panoramica sulle differenze tra il certificato di agibilità e l’ordine di demolizione.
Il responsabile sottolinea che lo stesso Comune, prima di emettere l’ordine di demolizione, ha rilasciato un certificato di agibilità dell’immobile su cui sono state realizzate le opere abusive. A suo avviso, il certificato di agibilità presuppone la regolarità delle opere edilizie. L’ordine di demolizione sarebbe quindi in contrasto con il certificato di agibilità.
Il Tar, in primo grado, ha respinto il ricorso spiegando che non sussiste alcun contrasto tra il certificato di agibilità e l’ordine di demolizione perché i due provvedimenti hanno contenuto differente e richiedono accertamenti fra loro eterogenei.
Il responsabile degli abusi ha quindi presentato ricorso al Consiglio di Stato.
I giudici hanno spiegato che il permesso di costruire e il certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro, in quanto il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l'immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, mentre il titolo edilizio è finalizzato all'accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche.
Il rilascio del certificato di abitabilità (o agibilità), si legge nella sentenza, non preclude quindi agli uffici comunali la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio, né costituisce rinuncia implicita a esigere il pagamento dell'oblazione in caso di sanatoria.
Il certificato di agibilità, aggiunge il CdS, garantisce che l'edificio sia idoneo ad essere utilizzato per le destinazioni ammissibili, ma non esprime una valutazione di regolarità dell’opera rispetto al titolo edilizio.
I giudici hanno infine osservato che, nel rilascio del certificato di agibilità, il Comune utilizza la formula “vista la completezza e la regolarità della documentazione richiesta”. Questa espressione, hanno concluso, si riferisce alla documentazione allegata alla richiesta del certificato di agibilità, ma non esprime una valutazione di regolarità dell’opera rispetto al titolo edilizio.
Il certificato di agibilità, rilasciato dal Comune con la formula “vista la completezza e la regolarità della documentazione richiesta”, può presupporre la regolarità delle opere edilizie?
Su questo tema si è pronunciato il Consiglio di Stato, che con la sentenza 10340/2022 ha fornito una panoramica sulle differenze tra il certificato di agibilità e l’ordine di demolizione.
Abusi edilizi, agibilità e demolizione: il caso
Il caso riguarda il responsabile di alcune opere realizzate senza alcun titolo abilitativo, e in difformità rispetto allo strumento urbanistico, che ha presentato ricorso contro l’ordine di demolizione emesso dal Comune.Il responsabile sottolinea che lo stesso Comune, prima di emettere l’ordine di demolizione, ha rilasciato un certificato di agibilità dell’immobile su cui sono state realizzate le opere abusive. A suo avviso, il certificato di agibilità presuppone la regolarità delle opere edilizie. L’ordine di demolizione sarebbe quindi in contrasto con il certificato di agibilità.
Il Tar, in primo grado, ha respinto il ricorso spiegando che non sussiste alcun contrasto tra il certificato di agibilità e l’ordine di demolizione perché i due provvedimenti hanno contenuto differente e richiedono accertamenti fra loro eterogenei.
Il responsabile degli abusi ha quindi presentato ricorso al Consiglio di Stato.
Abusi edilizi, l’agibilità non preclude la demolizione
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar, affermando che il rilascio del certificato di agibilità non impedisce al Comune di punire gli abusi edilizi riscontrati, in un momento successivo, sullo stesso immobile.I giudici hanno spiegato che il permesso di costruire e il certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro, in quanto il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l'immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, mentre il titolo edilizio è finalizzato all'accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche.
Il rilascio del certificato di abitabilità (o agibilità), si legge nella sentenza, non preclude quindi agli uffici comunali la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio, né costituisce rinuncia implicita a esigere il pagamento dell'oblazione in caso di sanatoria.
Il certificato di agibilità, aggiunge il CdS, garantisce che l'edificio sia idoneo ad essere utilizzato per le destinazioni ammissibili, ma non esprime una valutazione di regolarità dell’opera rispetto al titolo edilizio.
I giudici hanno infine osservato che, nel rilascio del certificato di agibilità, il Comune utilizza la formula “vista la completezza e la regolarità della documentazione richiesta”. Questa espressione, hanno concluso, si riferisce alla documentazione allegata alla richiesta del certificato di agibilità, ma non esprime una valutazione di regolarità dell’opera rispetto al titolo edilizio.