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Ecobonus, lavori sullo stesso immobile in anni diversi hanno tetti di spesa distinti

Ecobonus, lavori sullo stesso immobile in anni diversi hanno tetti di spesa distinti

La condizione ricordata dall’Agenzia delle entrate: dimostrare che ciascun intervento è autonomo

Vedi Aggiornamento del 11/03/2024
toeytoey © 123rf.com
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di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 11/03/2024
25/01/2023 - I lavori di riqualificazione energetica realizzati su uno stesso immobile in periodi d’imposta differenti non vanno considerati l’uno la prosecuzione dell’altro ma interventi distinti; per questo ognuno di essi gode dell’ecobonus con tetto di spesa proprio. L’autonomia dei singoli lavori è dimostrata dagli adempimenti amministrativi necessari per la loro realizzazione.
 
Lo ha messo nero su bianco l’Agenzia delle entrate con la Risposta 143 del 23 gennaio 2023 relativa a lavori su un edificio.
 
La Società proprietaria dell’immobile ha eseguito lavori di sistemazione e rifacimento della copertura, fatturati nel 2019; la Cila e la comunicazione all’Enea sono state presentate rispettivamente ad agosto e a dicembre 2019. L’anno successivo la Società ha sostituito gli infissi, con analoghi documenti datati 2020.
 
La Società - spiega l’Agenzia - pur avendo già usufruito, nel 2019, della detrazione fiscale del 65% fino a un valore massimo di 60mila euro, per le spese di sistemazione e rifacimento del tetto, può beneficiare, nel 2020, della detrazione fiscale del 50% fino a un valore massimo di 60mila euro, per le spese sostenute per la sostituzione degli infissi.
 
Il dubbio espresso dalla Società era generato dall’articolo 16-bis, comma 4, del TUIR, che recita: “nel caso in cui gli interventi … realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni”.
 


Ecobonus, lavori sullo stesso immobile in anni diversi hanno tetti di spesa distinti

Per dissolvere il dubbio l’Agenzia ricorre, non soltanto alla normativa vigente, ma anche alle proprie Circolari:
 
- la Circolare 17/2015 con la quale ha chiarito che l’intervento, per essere considerato autonomamente detraibile rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente;
 
- la Circolare 19/2020 nella quale ha precisato che l’autonoma configurabilità dell’intervento è dimostrata da elementi riscontrabili in via di fatto oltre che dall’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi, come ad esempio, Scia, eventuale collaudo o dichiarazione di fine lavori (la questione è stata anche oggetto dell’interrogazione parlamentare 503909 del 1° dicembre 2010, richiamata nella Risposta 143/2023).

Per concludere, considerato che gli adempimenti amministrativi espletati in relazione ai due interventi, sono indubbiamente riscontrabili - spiega l’Agenzia - come previsto dall’articolo 14 del DL 63/2013, che attualmente disciplina l’ecobonus, lo sconto fiscale spetta nella misura del 65% fino a un valore massimo di 60mila euro per l’intervento del 2019 e nella misura del 50% fino a un valore massimo di 60mila euro per la sostituzione degli infissi.
 
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