13/01/2023 - Quando si decide di installare un
sistema di videosorveglianza in condominio occorre conciliare la sicurezza del condominio con il
diritto alla privacy dei condòmini.
Per affrontare questo argomento complesso e non privo di rischi, è fondamentale la condotta professionale del soggetto che in primis si occupa della tutela del diritto alla privacy:
l’Amministratore condominiale.
Vediamo come questo tema è stato
“messo in pratica” da un giovane Amministratore romano, W. Flavio Solari, che ci aiuterà nella disamina di un caso concreto.
Dottore, può raccontare brevemente ai lettori il caso verificatosi?
“Mi sono trovato ad acquisire l’amministrazione di un Condominio e, dopo neanche un mese dalla nomina, hanno iniziato a susseguirsi numerosi furti nel locale autorimessa e box. All’interno del Condominio era già presente un sistema di video sorveglianza, ed è per tale ragione che ho richiesto alla Ditta incaricata di acquisire le immagini relative alle notti oggetto di furti. La società, però, mi comunicava che il sistema non aveva registrato nulla, in quanto lo stesso non era manutenuto da anni.”
Successivamente a tale scoperta, come ha deciso di operare?
“Innanzitutto, mi sono confrontato con il mio Legale di fiducia per stabilire, in questo specifico caso, le responsabilità dell’Amministratore. Soprattutto in relazione al diritto alla privacy: non solo dei singoli condomini ma anche dei soggetti terzi che avrebbero potuto, involontariamente, essere ripresi.
Perché ha sentito la necessità di confrontarsi con il suo legale di fiducia?
“Ho voluto confrontarmi con il mio Avvocato al fine di chiarire chi fosse il reale detentore dei dati personali sulla privacy in quel caso specifico, visto e considerato che la normativa è stata recentemente aggiornata e, soprattutto, in quanto molti condomini mi avevano chiesto di indire un’Assemblea straordinaria, finalizzata al ripristino del precedente sistema di video sorveglianza.”
A seguito delle delucidazioni fornitegli, come ha agito?
“Ho indetto un’Assemblea d’urgenza, visto il terzo furto perpetrato, con inserimento all’ordine del giorno della delibera relativa all’installazione di un nuovo sistema di video sorveglianza.”
Perché non si è limitato a chiedere alla precedente società il ripristino?
“Non ho potuto chiedere il ripristino e, per l’effetto, la rinnovazione automatica del precedente contratto, in quanto nello stesso non risultava chiaro quale soggetto fosse il reale detentore dei dati personali. Difatti, il precedente mandato non rispettava la normativa vigente ed aggiornata in materia di trattazione dei dati personali.”
Chi ha convocato in Assemblea e perché?
“In sede assembleare ho convocato l’intero Condominio al fine di rispettare la maggioranza stabilita dall’art. 1122 del codice civile
[1]. Infatti, la maggioranza richiesta dalla Legge è pari alla maggioranza dei partecipanti all’Assemblea, corrispondete al 50% dei millesimi dell’intero edificio. Pertanto, l’installazione del nuovo sistema di video sorveglianza è stata deliberata con il quorum stabilito.”
Dove sono state installate le telecamere?
“Sono state installate nel vialetto d’ingresso condominiale e nel locale autorimessa.”
Come sono state posizionate le telecamere nel vialetto d’ingresso del Condominio?
“Le telecamere riprendono il solo vialetto d’ingresso del Condominio senza, naturalmente, focalizzare l’obiettivo sulla strada comunale. Il sistema di video sorveglianza installato, se pur deliberato dal Condominio a maggioranza, non può riprendere aree esterne alle zoni comuni.”
Chi è, ad oggi, il detentore dei dati personali registrati dal sistema?
“Il detentore dei dati personali sono io, nella qualità di rappresentante del Condominio. La società con la quale l’Assemblea ha deliberato di collaborare è mera sub-detentrice: per tale ragione l’Amministratore è tenuto per legge a stabilire con la ditta di riferimento le manutenzioni periodiche del sistema ordinarie e/o straordinarie.”
In cosa incorre l’Amministratore in caso inottemperanza?
“Nel caso in cui l’Amministratore non ottemperi a quanto stabilito dalla Legge relativamente al trattamento dei dati personali, incorre nella possibilità di essere chiamato personalmente per richiesta di risarcimento danni. Tale circostanza ricadrebbe non solo personalmente sulla figura dell’Amministratore ma altresì ed economicamente, sul Condominio tutto.”
Nel suo lavoro, che ruolo ricopre il diritto e la corretta applicazione dello stesso nelle sue decisioni professionali?
“Il diritto è alla base di qualsiasi azione l’Amministratore voglia o debba porre in essere. Che si tratti di ordinaria o straordinaria amministrazione. Dalla redazione di un bilancio, all’installazione della video sorveglianza, all’approvazione di lavori straordinari: la Giurisprudenza è la “mappa” che l’Amministratore deve seguire pedissequamente al fine di garantire il rispetto dei diritti del Condominio e dei singoli condomini.”
Alla luce delle deduzioni e dell’operato dell’Amministratore Solari risulta lapalissiano quanto la
corretta applicazione del diritto da parte dell’Amministratore protegga da problematiche possibili al verificarsi a scapito del Condominio.
Per ciò che attiene l’installazione di un sistema di videosorveglianza, come ben specificato, non è solo necessario il raggiungimento del
quorum in sede di approvazione ma, inoltre, ed al fine di preservare la riservatezza dei soggetti che potrebbero essere ripresi,
è d’obbligo l’affissione di un cartello che indichi la presenza del sistema di video registrazione.
Ciò, però, non è bastevole in quanto ulteriori sono le statuizioni relative al
modus operandi da porsi in essere in queste specifiche situazioni:
le registrazioni vanno conservate per un massimo di 24-48 ore. Il tempo aumenta ad un massimo di 7 giorni nel caso in cui sia necessario un controllo da parte del Garante. Fermo restando che le registrazioni devono essere protette in quanto solo ed unicamente le persone autorizzate hanno il potere di accesso, vedi
ut supra.
Infine, è d’uopo sottolineare che le telecamere installate possono
inquadrare solamente aree comuni e non zone circostanti e/o antistanti il Condominio.
Tutto ciò premesso, alla luce di una testimonianza diretta inerente il ruolo dell’Amministratore in applicazione della normativa vigente e relativa Giurisprudenza in materia di privacy, emerge palese il
diritto di riservatezza dei condomini e dei soggetti terzi estranei al Condominio.
Ed è proprio per tale ragione che, onde evitare la necessità di assistenza legale e problematiche giuridiche gravati sul Condominio, il ruolo-base è ricoperto proprio dall’applicazione normativa da parte dell’Amministratore, quale custode e tutore non solo delle proprietà dei singoli condomini ma, altresì, della sicurezza e riservatezza di questi.
[1] “Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136”