20/02/2023 - L’attestazione Soa, che le imprese devono avere per realizzare lavori agevolati col superbonus superiori a 516mila euro, per i contratti stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 non deve necessariamente essere posseduta dall’impresa al momento della sottoscrizione del contratto, ma può essere acquisita fino al 1° gennaio 2023.
Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 invece, le imprese devono essere in possesso dell’attestazione Soa, pena la decadenza del superbonus.
Nonostante il ‘terremoto’ degli ultimi giorni, che ha inferto un colpo letale al superbonus con la
cancellazione delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, l’Agenzia delle entrate fornisce un chiarimento che era stato sollecitato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e che riguarda i lavori almeno formalmente già avviati.
Attestazione Soa, ecco le scadenze per le imprese
In risposta al
quesito posto dai commercialisti, l’Agenzia chiarisce i dubbi relativi all’applicazione della norma (articolo 10-bis del DL 21/2022) in vigore dal 21 maggio 2022, secondo cui, per il riconoscimento degli incentivi fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata a imprese:
- provviste, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente
attestazione Soa;
- che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, documentano al committente o all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione Soa.
L’Agenzia precisa che, secondo un’interpretazione sistematica della norma che tenga conto del fatto che l’onere dell’attestazione Soa decorre dal 1° gennaio 2023, si può ritenere che, per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del DL 34/2020, possano aver acquisito
l’attestazione Soa entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto.
L’Agenzia specifica, inoltre, che secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 10-
bis richiamato, dal 1° luglio 2023, per usufruire del superbonus, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata necessariamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della suddetta attestazione Soa.