
Codice Appalti, Ance: le procedure emergenziali non sono la soluzione
NORMATIVA
Codice Appalti, Ance: le procedure emergenziali non sono la soluzione
Vicepresidente per le opere pubbliche Schiavo: bisognerebbe agire sul ‘labirinto di autorizzazioni preventive’
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del 09/06/2023

01/02/2023 - Procedure emergenziali stabili e rischio di sottrarre un numero troppo elevato di gare al mercato, quando invece bisognerebbe agire sul complesso sistema delle autorizzazioni. Sono alcune delle contraddizioni presenti nel Codice Appalti, messe in luce dal vicepresidente per le opere pubbliche dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), Luigi Schiavo, intervenuto ieri in audizione presso la Commissione Lavori pubblici del Senato.
Schiavo ha affermato che il nuovo Codice taglia i tempi delle procedure di gara, ma “la maggior parte dei ritardi si annida nella fase a monte della gara, in tutto quel labirinto di atti di autorizzazioni preventive rimasto pressoché intatto” e ha ricordato che, “anche per la Commissione Europea, alcune delle nuove norme italiane, come le disposizioni sulle procedure negoziate senza gara d’appalto, non sono conformi alla legislazione dell’UE in materia di appalti pubblici”.
Si tratta del “nuovo regime di responsabilità erariale che - ha ricordato - incoraggia il fare, piuttosto che il non fare”.
Schiavo ha aggiunto che “la normativa sui pagamenti alle imprese, inspiegabilmente, non contiene più la previsione che consente all’esecutore di emettere fattura anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte del Rup. Norma, questa, che peraltro è stata introdotta per superare una procedura d’infrazione sul punto”.
“Sul tema delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, fondamentale per lo sviluppo dei centri urbani - ha continuato - la disciplina che consente ai privati di svolgere la funzione di stazione appaltante non è stata riprodotta in maniera chiara rispetto alle attuali norme del D.lgs. 50/2016, con il rischio di portare ad interpretazioni errate e tali da attribuire sempre al Comune il potere di indire la gara. È fondamentale pertanto apportare dei correttivi per esplicitare maggiormente che la possibilità prevista per l’amministrazione di indire la gara è “alternativa” all’ipotesi in cui il soggetto privato assume la funzione di stazione appaltante.
“Così facendo - ha spiegato - si reintroduce di fatto il massimo ribasso”.
Schiavo ha poi citato il subappalto a cascata: un istituto richiesto dall’UE, ma che deve essere limitato perché “una catena infinita di subappalti non è compatibile con un doveroso controllo di qualità e sicurezza”.
Sulla sicurezza, Schiavo ha giudicato in contrasto con il principio di tutela e sicurezza del lavoro la norma che consente di applicare altri contratti oltre a quello dell’edilizia.
Codice Appalti, il rischio per la concorrenza
Il vicepresidente Schiavo ha sottolineato che il nuovo Codice punta a stabilizzare le procedure emergenziali “rendendo possibile utilizzare le procedure ordinarie solo sopra 1 milione di euro e solo se tale scelta venga accompagnata da adeguata motivazione”. Secondo Schiavo, “si tratta di una soglia eccessivamente elevata che rischia di azzerare il mercato e che è in contraddizione con il principio di concorrenza e trasparenza”.Schiavo ha affermato che il nuovo Codice taglia i tempi delle procedure di gara, ma “la maggior parte dei ritardi si annida nella fase a monte della gara, in tutto quel labirinto di atti di autorizzazioni preventive rimasto pressoché intatto” e ha ricordato che, “anche per la Commissione Europea, alcune delle nuove norme italiane, come le disposizioni sulle procedure negoziate senza gara d’appalto, non sono conformi alla legislazione dell’UE in materia di appalti pubblici”.
Codice Appalti, le semplificazioni da salvare
Secondo Schiavo, il nuovo Codice fa dei passi indietro rispetto ad alcune disposizioni contenute nel Decreto Semplificazioni e nel Decreto Semplificazioni-bis, che andrebbero invece salvate.Si tratta del “nuovo regime di responsabilità erariale che - ha ricordato - incoraggia il fare, piuttosto che il non fare”.
Schiavo ha aggiunto che “la normativa sui pagamenti alle imprese, inspiegabilmente, non contiene più la previsione che consente all’esecutore di emettere fattura anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte del Rup. Norma, questa, che peraltro è stata introdotta per superare una procedura d’infrazione sul punto”.
Codice Appalti: varianti e opere a scomputo
Schiavo ha messo in risalto che sulle varianti, “la bozza riproduce il contenuto dell’articolo 106 del Codice 50, nonostante questo abbia determinato numerosi problemi operativi e di fatto bloccato l’operatività di tale istituto, in quanto recante una disciplina contradditoria, non coordinata e tecnicamente non adeguata”.“Sul tema delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, fondamentale per lo sviluppo dei centri urbani - ha continuato - la disciplina che consente ai privati di svolgere la funzione di stazione appaltante non è stata riprodotta in maniera chiara rispetto alle attuali norme del D.lgs. 50/2016, con il rischio di portare ad interpretazioni errate e tali da attribuire sempre al Comune il potere di indire la gara. È fondamentale pertanto apportare dei correttivi per esplicitare maggiormente che la possibilità prevista per l’amministrazione di indire la gara è “alternativa” all’ipotesi in cui il soggetto privato assume la funzione di stazione appaltante.
Codice Appalti. Ance: ‘reintroduce il massimo ribasso’
Schiavo ha affermato che, in base al principio del risultato “l’opera pubblica deve essere aggiudicata a chi è in grado di assicurare il miglior rapporto qualità-prezzo, ma ciò non si concilia con l’avvenuta eliminazione del tetto massimo al punteggio da attribuire al prezzo in sede di offerta economicamente più vantaggiosa”.“Così facendo - ha spiegato - si reintroduce di fatto il massimo ribasso”.
Revisione dei prezzi, subappalto e sicurezza sul lavoro
Durante l’audizione sul nuovo Codice Appalti, Schiavo ha evidenziato altre criticità che rischiano di bloccare il mercato, come la norma sulla revisione dei prezzi. Secondo Schiavo “prevede troppi limiti (alea e percentuale di riconoscimento delle variazioni) e meccanismi di funzionamento troppo complessi per essere efficace. Si perde così l’occasione di risolvere una volta per tutte un problema su cui si è dovuti intervenire finora con innumerevoli decreti d’urgenza e non si scongiura il rischio, in caso di aumento dei prezzi, di bloccare tutti i cantieri”.Schiavo ha poi citato il subappalto a cascata: un istituto richiesto dall’UE, ma che deve essere limitato perché “una catena infinita di subappalti non è compatibile con un doveroso controllo di qualità e sicurezza”.
Sulla sicurezza, Schiavo ha giudicato in contrasto con il principio di tutela e sicurezza del lavoro la norma che consente di applicare altri contratti oltre a quello dell’edilizia.