
Iva indetraibile, è una spesa agevolabile anche con ecobonus e bonus facciate
NORMATIVA
Iva indetraibile, è una spesa agevolabile anche con ecobonus e bonus facciate
Le spiegazioni per i committenti che ricevono fattura con reverse charge non valgono solo per il Superbonus

15/02/2023 - L’Iva indetraibile in edilizia, che il committente dei lavori deve versare all’Agenzia delle Entrate quando il fornitore emette fattura applicando il regime del reverse charge, è una spesa agevolabile con l’ecobonus, il bonus facciate e gli altri bonus edilizi e può essere oggetto di cessione del credito.
Con la risposta 212/2023, l’Agenzia delle Entrate ha esteso ai bonus edilizi “minori” le spiegazioni sull’Iva indetraibile già fornite in merito al Superbonus.
La società è il committente di lavori edili agevolati con l’ecobonus e il bonus facciate. L’impresa che ha realizzato i lavori ha emesso una fattura in regime di reverse charge, cioè senza indicare l’Iva (che per l'impresa rappresenta Iva non detraibile)
Al di fuori dei casi di Iva indetraibile, l’impresa indica in fattura il corrispettivo per i lavori e l’Iva. Il committente paga il totale dell’importo e l’impresa versa poi l’Iva all’Agenzia delle Entrate.
Con il reverse charge, l’impresa indica in fattura solo l’importo dei lavori (omettendo l'Iva non detraibile). Il committente paga separatamente i lavori all’impresa e versa l’Iva all’Agenzia delle Entrate.
Quando si applica il reverse charge, l’Iva indetraibile è quindi una componente di costo a carico del committente.
La società committente dei lavori ha quindi chiesto se può conteggiare l’iva indetraibile pagata nelle spese agevolabili con l’ecobonus e se può optare per la cessione del credito.
In base al Decreto Rilancio, l’Iva indetraibile deve essere considerata nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al Superbonus.
Con la circolare 23/E/2022, l’Agenzia ha affermato che la disposizione contenuta nel Decreto Rilancio si applica solo agli interventi agevolati con il Superbonus. Tuttavia, ha aggiunto con la risposta 212, se è vero che i chiarimenti della circolare su Iva non detraibile e agevolazioni sono circoscritti alla normativa sul Superbonus, al di fuori del Superbonus bisogna applicare le norme generali.
Le norme generali su Iva indetraibile e reddito di impresa, ha illustrato l'Agenzia delle Entrate, sono contenute nell’articolo 110 del Testo unico sulle imposte sui redditi.
In base al Tuir, l’Iva indetraibile è una componente di costo da considerare ai fini delle detrazioni spettanti.
Questo significa che l’impresa committente può conteggiare l’Iva indetraibile per determinare la spese su cui calcolare gli altri bonus edilizi (in questo caso l’ecobonus e il bonus facciate).
L’importo della detrazione, calcolato tenendo conto dell'Iva non detraibile, può infine essere oggetto di cessione del credito.
Con la risposta 212/2023, l’Agenzia delle Entrate ha esteso ai bonus edilizi “minori” le spiegazioni sull’Iva indetraibile già fornite in merito al Superbonus.
Iva indetraibile, ecobonus e bonus facciate: il caso
L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello proposto da una società in merito all’Iva indetraibile, cioè l’Iva pagata dal committente dei lavori e non dall’impresa che li realizza ed emette la fattura.La società è il committente di lavori edili agevolati con l’ecobonus e il bonus facciate. L’impresa che ha realizzato i lavori ha emesso una fattura in regime di reverse charge, cioè senza indicare l’Iva (che per l'impresa rappresenta Iva non detraibile)
Al di fuori dei casi di Iva indetraibile, l’impresa indica in fattura il corrispettivo per i lavori e l’Iva. Il committente paga il totale dell’importo e l’impresa versa poi l’Iva all’Agenzia delle Entrate.
Con il reverse charge, l’impresa indica in fattura solo l’importo dei lavori (omettendo l'Iva non detraibile). Il committente paga separatamente i lavori all’impresa e versa l’Iva all’Agenzia delle Entrate.
Quando si applica il reverse charge, l’Iva indetraibile è quindi una componente di costo a carico del committente.
La società committente dei lavori ha quindi chiesto se può conteggiare l’iva indetraibile pagata nelle spese agevolabili con l’ecobonus e se può optare per la cessione del credito.
Iva indetraibile agevolabile con ecobonus e bonus facciate
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 212/2023, ha messo a sistema la normativa sul Superbonus e quella contenuta nel Testo unico sulle imposte sui redditi (Dpr 917/1986).In base al Decreto Rilancio, l’Iva indetraibile deve essere considerata nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al Superbonus.
Con la circolare 23/E/2022, l’Agenzia ha affermato che la disposizione contenuta nel Decreto Rilancio si applica solo agli interventi agevolati con il Superbonus. Tuttavia, ha aggiunto con la risposta 212, se è vero che i chiarimenti della circolare su Iva non detraibile e agevolazioni sono circoscritti alla normativa sul Superbonus, al di fuori del Superbonus bisogna applicare le norme generali.
Le norme generali su Iva indetraibile e reddito di impresa, ha illustrato l'Agenzia delle Entrate, sono contenute nell’articolo 110 del Testo unico sulle imposte sui redditi.
In base al Tuir, l’Iva indetraibile è una componente di costo da considerare ai fini delle detrazioni spettanti.
Questo significa che l’impresa committente può conteggiare l’Iva indetraibile per determinare la spese su cui calcolare gli altri bonus edilizi (in questo caso l’ecobonus e il bonus facciate).
L’importo della detrazione, calcolato tenendo conto dell'Iva non detraibile, può infine essere oggetto di cessione del credito.