Add Impression
Network
Pubblica i tuoi prodotti
Pergotenda, il permesso di costruire è necessario?

Pergotenda, il permesso di costruire è necessario?

Può essere realizzata in regime di edilizia libera solo se consiste in una struttura leggera che sorregge una tenda retrattile

Vedi Aggiornamento del 28/02/2023
Pergotenda, il permesso di costruire è necessario? - Ph. ursula1964 © 123rf.com
di Rossella Calabrese
22/02/2023 - Perché si possa realizzare senza permesso di costruire, una pergotenda deve essere di fatto una struttura leggera destinata a sorreggere tende retrattili in materiale plastico. Se, invece, è stata realizzata in regime di edilizia libera ma è una struttura stabile e duratura destinata a rendere più vivibili terrazzi o giardini, è da considerarsi abusiva e deve essere demolita.
 
Lo ha stabilito il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia con una recente Sentenza.
 
Il caso riguarda il proprietario di una discoteca con ristorante situata in una Comune siciliano che nel 2016, per sfruttare meglio le potenzialità del locale, ha realizzato, nella corte del fabbricato, una copertura mediante una pergotenda delle dimensioni di 17 x 10,40 metri.
 
Lo ha fatto considerandola ‘attività edilizia libera’ quindi non soggetta ad alcuna autorizzazione; tuttavia, ha comunicato al Comune la volontà di realizzare la struttura, allegando alla richiesta una relazione tecnica e le tavole progettuali.
 
Nel 2020 i vigili urbani, con un sopralluogo, hanno rilevato che la struttura non aveva le caratteristiche di una pergotenda, e il Comune ne ha ordinato la demolizione.
 
L’ordine di demolizione è stato impugnato dal proprietario, il quale ritiene che l’opera realizzata abbia tutte le caratteristiche di una pergotenda, ai sensi dell’art. 3 della LR 16/2016, e non richiederebbe, quindi, alcun preventivo titolo abilitativo.
 
 

Pergotenda, il permesso di costruire è necessario? 

Secondo il Comune, invece, la struttura non è una pergotenda perché non è un’opera precaria non essendo agevolmente amovibile ma costituita da grossi pilastri di sostegno in acciaio infissi a terra, con copertura in acciaio, dotata di impianto di riscaldamento e di illuminazione; inoltre, la sua funzione di ristorante è durevole perché autonoma rispetto alla discoteca e modifica la destinazione d’uso del terreno sul quale insiste, che è accatastato come giardino.
 
I giudici siciliani condividono la posizione del Comune richiamando la giurisprudenza sul tema della pergotenda. Un manufatto - spiegano - si definisce pergotenda, installabile senza permessi ma in regime di edilizia libera, se costituito non da una struttura ma da una tenda, elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici; di conseguenza, la struttura è un mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.
 
Le precedenti sentenze hanno definito le pergotende strutture destinate a rendere più vivibili terrazzi o giardini, che non si connotano per la temporaneità della loro utilizzazione ma per costituire un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo.
 
Tuttavia, sotto il profilo giuridico, l’installazione delle pergotende non è soggetta a permessi. Questo vale a condizione che si tratti di una struttura leggera destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico.
 
Per poter configurare una struttura come pergotenda - prosegue la sentenza -, occorre che la componente principale sia la tenda, elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità, realizzata in un materiale retrattile, non paragonabile ad un componente edilizio di copertura o di tamponatura di una costruzione.
 
 

Pergotenda, permesso di costruire o edilizia libera?

Di conseguenza, la struttura di supporto deve essere solo un elemento accessorio, costituita da elementi leggeri di sezione esigua, eventualmente imbullonati al suolo, purché facilmente disancorabili, necessari al sostegno e all’estensione della tenda, grazie ai quali la copertura e la chiusura perimetrale non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza.
 
Nel caso oggetto della sentenza invece, la funzione della pergotenda è stata snaturata perché la struttura realizzata non ha le caratteristiche che la riconducano al novero degli interventi di edilizia tout court libera.
 
Il manufatto realizzato nel giardino della discoteca non è utilizzato per le finalità proprie della pergotenda (elemento di protezione dal sole, dagli agenti atmosferici, funzionale a una migliore fruizione dello spazio esterno di un immobile) ma amplia di fatto la superficie dell’attività commerciale, non è di agevole rimozione (è dotato di impianto di illuminazione e riscaldamento autonomo), è completamente arredato ed è confinante, sul lato est, con una parete chiusa da pannelli multistrato e con un’apertura a vetri che immette nell’area esterna.
 
Inoltre, la struttura della tenda non può essere qualificata come elemento accessorio essendo realizzata con pilastri in acciaio e copertura in acciaio, con tanto di certificato di idoneità sismica.
 
La struttura in questione - avendo una superficie superiore ai 50 mq ed essendo fissata al suolo con opere cementizie non rimovibili - non può godere nemmeno della deroga vigente in Sicilia (ex LR 4/2003) che consente, senza concessioni e/o autorizzazioni, la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie.
 
Per concludere, il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia ha confermato l’ordine di demolizione della pergotenda costruita senza permessi.
 
Imposta la nazione di spedizione

La scelta della nazione consente la corretta visualizzazione dei prezzi e dei costi di spedizione