Dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, è sufficiente che le imprese siano in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, di un contratto con uno degli organismi di attestazione, finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA superbonus.
Dal 1° luglio 2023, i lavori incentivati con il superbonus e gli altri bonus edilizi potranno essere svolti solo da imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, siano in possesso della qualificazione SOA superbonus.
Per il superbonus, la SOA è obbligatoria sia quando si usufruisce direttamente della detrazione in dichiarazione dei redditi sia quando si opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito; per gli altri bonus, l’obbligo di SOA sussiste solo se si opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
L’obbligo di SOA superbonus non si applica ai lavori già in corso al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della Legge 51/2022 di conversione del DL 21/2022) e ai contratti stipulati prima di questa data.
SOA superbonus, i Commercialisti chiedono chiarimenti
Ma come ci si deve regolare nel periodo transitorio? A chiedere un intervento interpretativo urgente è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Cndcec) con una lettera indirizzata al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, al Viceministro, Maurizio Leo, e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.“Il non perfetto coordinamento delle disposizioni in materia di obbligo di SOA per i lavori con bonus - spiega il Presidente del Cndcec, Elbano de Nuccio - ha ingenerato numerosi dubbi interpretativi che stanno determinando l’ennesimo stallo nelle procedure di acquisizione dei crediti da parte delle banche, in quanto gli advisor da queste incaricati di verificare la regolarità della documentazione a supporto dei crediti, in assenza di chiarimenti ufficiali sul predetto regime transitorio, stanno mantenendo, in via prudenziale, comportamenti cautelativi”.
“La problematica - prosegue de Nuccio - è particolarmente evidente per i contratti di appalto e subappalto sottoscritti dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 per i quali viene richiesta la sussistenza del requisito SOA sin dalla data di stipula del contratto, mentre l’infelice formulazione normativa ha ingenerato tra le imprese il legittimo affidamento che tale requisito potesse essere soddisfatto anche successivamente”.
“L’unica interpretazione ragionevole - evidenzia Salvatore Regalbuto, Tesoriere con delega all’area Fiscalità - è quella che per i contratti di appalto e subappalto stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 è sufficiente che il requisito SOA sia soddisfatto alla data del primo gennaio 2023 e non necessariamente alla data di sottoscrizione del contratto”.
“È indispensabile - conclude - che i chiarimenti richiesti pervengano quanto prima al fine di evitare che alle note difficoltà nella monetizzazione dei crediti, se ne aggiungano ulteriori e paradossali per le imprese che, pur avendo individuato una banca disposta ad acquistare il credito, non riescono a perfezionare l’operazione, in conseguenza del mancato rilascio del benestare da parte dell’advisor. E ciò, ancor più, in considerazione dell’approssimarsi del termine per l’invio delle comunicazioni di opzione per le spese sostenute nell’anno 2022”.
Il termine per l’invio delle comunicazioni di opzione, ricordiamo, è stato di recente prorogato dal 16 al 31 marzo 2023.