Un emendamento al DL 11/2023, approvato ieri in Commissione Finanze della Camera, ha risolto il problema della prova della data di inizio lavori che, per gli interventi di edilizia libera, non è indicata in alcun titolo abilitativo, dichiarazione o comunicazione.
Se i lavori di sostituzione di finestre, infissi o caldaie o di altro tipo edilizia libera non sono ancora stati realizzati, la data che dimostra che il lavoro è stato avviato entro il 16 febbraio 2023 potrà essere quella:
- del documento (bonifico) che dimostri che sono stati versati acconti entro il 16 febbraio 2023;
- dell’accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, se stipulato entro il 16 febbraio 2023;
- da una autocertificazione del cedente o committente e del cessionario o prestatore.
Questi documenti potranno quindi costituire una prova valida che i lavori sono stati iniziati entro il 16 febbraio 2023 e che il contribuente ha diritto a scegliere di fruire del corrispondente bonus anche nelle forme di sconto in fattura e cessione del credito, in alternativa alla sempre valida detrazione Irpef.
L’emendamento va ad integrare, con queste specifiche, non la disciplina dei lavori agevolati dal superbonus - che, ricordiamo, richiedono sempre la Cilas, quindi un documento datato - ma quella dei lavori agevolati dagli altri bonus perché è in quest’ambito che si trovano gli interventi di edilizia libera.
Bonus infissi e caldaie: torna lo sconto in fattura con autocertificazione
Esempi, che sono poi interventi molto diffusi, sono quelli della sostituzione degli infissi e della caldaia, agevolati con ecobonus 50% ma realizzabili in regime di edilizia libera, quindi senza titoli abilitativi, dichiarazioni o comunicazioni.L’impossibilità di dimostrare che l’intervento è iniziato prima del 17 febbraio 2023 sarà quindi superata con bonifici, accordi o autocertificazione che ne dimostrino la data.
Questo buco normativo - aver legato il diritto di optare per cessione del credito e sconto in fattura alla data di inizio di interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo - è stato immediatamente evidente all’indomani dell’entrata in vigore del DL 11/2023.
Tra i primi ad indicare una modalità per individuare e provare il momento di inizio dei lavori, sono stati Confindustria e Ance che hanno suggerito di considerare la data di acquisto dei materiali o l’emissione di una fattura di acconto. Ovviamente, per raccogliere il suggerimento è necessario modificare la norma, come si sta appunto facendo con la conversione in legge del DL 11/2023.
Nei giorni successivi il Ministro dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha espresso la disponibilità del Governo a valutare una disciplina transitoria a tutela degli interventi di edilizia libera non ancora realizzati ma per i quali risultassero accordi vincolanti di fornitura stipulati entro 16 febbraio 2023 e ha indicato una possibile soluzione: prendere in considerazione la data del bonifico o le autocertificazioni dell’acquirente e del venditore sulla data del contratto.
Queste ipotesi sono state messe nero su bianco nell’emendamento approvato ieri dalla Commissione Finanze della Camera. Il voto sugli altri emendamenti è rinviato a lunedì 27 marzo.