La canna fumaria serve a convogliare verso l’esterno i fumi derivanti da un impianto di riscaldamento. Sapere quale procedura edilizia bisogna seguire per installare o rinnovare una canna fumaria è essenziale per evitare di incorrere in sanzioni.
Il Tar Lazio, con la sentenza 3214/2023, ha spiegato come si qualifica l’intervento e quale titolo abilitativo è richiesto.
Canna fumaria in condominio, il caso
I giudici si sono pronunciati sul caso di un condominio che ha eseguito opere di restauro e risanamento conservativo consistenti nella collocazione di una nuova canna fumaria a servizio della centrale termica condominiale.La canna fumaria è stata collocata in aderenza alla facciata prospiciente il giardino interno e sovrapposta alla vecchia canna fumaria in eternit.
Il Comune ritiene che il condominio, contestualmente all’avvio dei lavori per il rifacimento della canna fumaria, avrebbe dovuto presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e ha imposto il pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 25mila euro.
Il condominio ha presentato ricorso lamentando che l’installazione di una canna fumaria a servizio di un impianto tecnologico preesistente non è una nuova installazione, quindi non altera il volume o la superficie dell’edificio. Per questo, a suo avviso l’intervento rientra tra gli interventi di manutenzione ordinaria e può essere eseguito in regime di edilizia libera o presentando una Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).
Canna fumaria, necessaria la Scia
Di parere opposto i giudici, secondo i quali l’intervento sulla canna fumari rientra nella categoria dei lavori di manutenzione straordinaria e/o di restauro e risanamento conservativo.Il Tar ha riconosciuto che la nuova canna fumaria non altera la volumetria dell’edificio e non genera un mutamento urbanisticamente rilevante, tale da incrementare il carico urbanistico.
Tuttavia, hanno osservato i giudici con la sentenza 3214/2023, per realizzare e integrare i servizi tecnologici, e garantirne il funzionamento, è stata costruita una struttura e sono state condotte attività di ripristino e rinnovo degli impianti per cui è richiesta la Scia.
I giudici hanno aggiunto che, come previsto dall’articolo 3, comma 1, lett. c) del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/201), tra gli interventi di restauro e di risanamento conservativo ci sono anche quelli volti a garantire la funzionalità degli impianti, mediante il loro rinnovo e ripristino e non già soltanto quelli finalizzati a realizzarli ex novo.
A ciò si aggiunge, hanno sottolineato, che la nuova canna fumaria è stata realizzata non in sostituzione, ma in aggiunta di quella preesistente.
I giudici hanno quindi concluso che per l’installazione della canna fumaria sarebbe stata necessaria la Scia e hanno confermato la sanzione.