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Silenzio assenso in edilizia, come si forma il permesso di costruire?
di Redazione Edilportale

Silenzio assenso in edilizia, come si forma il permesso di costruire?

Il CdS spiega le differenze tra diniego tardivo e annullamento in autotutela in caso di istanze incomplete o non veritiere

Vedi Aggiornamento del 03/04/2024
Silenzio assenso in edilizia - Andriy Popov123RF.com
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di Redazione Edilportale
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19/04/2023 - Il silenzio assenso in edilizia consente la formazione di un titolo abilitativo dopo il decorso dei termini per l’inerzia dell’Amministrazione.
 
Ma quali sono i requisiti del silenzio assenso in edilizia?
 
È sufficiente il decorso dei termini o è necessario che l’istanza sia completa e veritiera, cioè che contenga tutta la documentazione e i presupposti previsti dalla legge?
 
A questo interrogativo ha dato risposta la sentenza 2661/2023 del Consiglio di Stato anche se, bisogna sottolinearlo, la giurisprudenza non è unanime sull'argomento.
 

Silenzio assenso in edilizia, il caso

I giudici hanno esaminato il caso del proprietario di un terreno, cui il Comune ha imposto la demolizione delle opere eseguite.
 
Nel terreno è collocato un fabbricato interrato di circa 400 metri quadri, adibito in passato a deposito di materiali. Il proprietario nel 2003 ha ottenuto un permesso di costruire per la realizzazione di opere di risanamento conservativo e nel 2004 ha presentato una Dia (oggi Scia) in variante.
 
Dopo il sopralluogo, il Comune ha ordinato la sospensione dei lavori per accertare la conformità urbanistica ed edilizia delle opere. Al termine delle verifiche, è emerso che il proprietario ha realizzato il cambio di destinazione d’uso dell’immobile, vietate dal Piano particolareggiato. Il Comune ha quindi confermato il blocco dei lavori e la demolizione delle opere illegittime.
 
Il proprietario ha presentato ricorso sostenendo, tra le altre motivazioni, che il Comune ha comunicato il diniego dopo due anni dalla presentazione della Dia e dopo 10 mesi dall’ultima integrazione documentale presentata.
 

Le regole del silenzio assenso in edilizia

Il Tar, in primo grado, ha respinto il ricorso, spiegando che la Dia, presentata in variante del permesso di costruire, non è idonea dal momento che le opere si classificano come variazioni essenziali e renderebbero necessaria la richiesta di un altro permesso, senza il quale ci si trova in presenza di un abuso edilizio.
 
Secondo il Tar, inoltre, il Comune può sempre sanzionare un abuso, senza dover dare un preavviso o rispettare dei limiti di tempo.
 
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2661/2023, ha ribaltato la situazione. I giudici di secondo grado da una parte hanno contestato la qualificazione dell’intervento edilizio fatta dal Tar e dall’altra hanno affermato che non si può ritenere legittima un’azione amministrativa non tempestiva.
 
Secondo il CdS, il Comune avrebbe dovuto rispettare i termini previsti dall’articolo 21-nonies della Legge sul procedimento amministrativo (Legge 241/1990). L’articolo regola l’annullamento d’ufficio, che deve avvenire per ragioni di interesse pubblico “entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 12 mesi” e la formazione del silenzio assenso.
 
Secondo i giudici del CdS, il silenzio assenso opera anche quando l’istanza (in questo caso la Dia) è incompleta o non veritiera.
 
Il CdS ha chiarito che “ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge”.
 
Decorsi i termini, quindi:
- non è consentito il diniego tardivo;
- il titolo abilitativo si forma per silenzio assenso anche se l’istanza è incompleta;
- il Comune può solo intervenire in autotutela.
 
Sulla base di questi motivi, il CdS ha accolto il ricorso del proprietario e annullato il provvedimento di diniego e l’ordine di demolizione.
 

Cosa pensa la giurisprudenza del silenzio assenso in edilizia

Non è la prima volta che il Consiglio di Stato stabilisce che il permesso di costruire si forma per silenzio assenso anche se la domanda è incompleta.
 
Lo scorso settembre, infatti, i giudici hanno stabilito che per la formazione del silenzio assenso in edilizia è sufficiente il decorso dei termini, mentre non è rilevante la presenza di tutti i requisiti di legge.
 
La giurisprudenza inizia a discostarsi dall’orientamento fino ad ora dominante, in base al quale per la formazione del silenzio assenso è necessario:
- il decorso dei termini senza che l’Amministrazione abbia chiesto integrazioni o ulteriori istruttorie;
- la presenza di tutti i requisiti di legge.
 
Appartiene invece all’orientamento dominante la pronuncia con cui il Tar Lazio, lo scorso gennaio, ha affermato che il silenzio assenso in edilizia ha come scopo la semplificazione amministrativa e non la liberalizzazione edilizia. Motivo per cui ha affermato che il silenzio assenso in edilizia si forma solo se la documentazione che correda l’istanza è corretta e completa.
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