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Appalti pubblici, Anac: i bandi non possono favorire le imprese locali

Appalti pubblici, Anac: i bandi non possono favorire le imprese locali

Imporre restrizioni territoriali per le imprese vìola i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento

Appalti pubblici, Anac: i bandi non possono favorire le imprese locali - Ph. sede Anac google.com/maps
di Rossella Calabrese
16/05/2023 - Una Regione non può inserire nei bandi di gara clausole finalizzate a favorire le imprese con sede legale nel proprio territorio.
 
Lo afferma l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) censurando la gara per il restauro conservativo dei dipinti delle facciate del cortile d’ingresso del Castello di Issogne, in valle d’Aosta (importi di lavori a base di gara pari a 2 milioni e mezzo).
 
Nell’avviso di manifestazione d’interesse, la Regione Autonoma Valle d’Aosta aveva evidenziato che, nel caso in cui gli operatori economici interessati fossero stati più di dieci, la selezione sarebbe avvenuta con estrazione a sorteggio pubblico, tenendo conto della dislocazione territoriale: sarebbero stati privilegiati cinque operatori economici con sede legale in valle d’Aosta, e cinque con sede legale nel resto d’Italia e d’Europa.
 
A seguito di una segnalazione che evidenziava l’anomalia della previsione contenuta nell’avviso pubblico di manifestazione d’interesse, l’Autorità ha avviato un’azione di vigilanza, che si è conclusa contestando alla Regione Valle d’Aosta l’operato.
 
Una clausola di questo tipo - ha spigato l’Anac - vìola i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, oltre che di buon andamento dell’amministrazione pubblica, ed è in contrasto con il Codice degli Appalti e con le normative di settore.
 
 

Appalti pubblici, Anac: i bandi non possono favorire le imprese locali

“L’utilizzo del solo criterio formale della sede legale, con conseguente esclusione delle ditte aventi sede operativa nella Regione Valle d’Aosta” - scrive il Presidente di Anac Giuseppe Busìa - “poco risponde al criterio della presenza sul territorio indicato dal legislatore e comunque risulta immotivato”.
 
“Il criterio della diversa dislocazione territoriale lascia una ampia discrezionalità alla stazione appaltante di scegliere il perimetro ritenuto sufficientemente ampio rispetto al luogo dei lavori. Detto criterio, dunque, assegna alle stazioni appaltanti il compito di individuare, motivandolo, un equilibrio nella modalità di diversificazione territoriale che dovrà garantire il rispetto del principio comunitario di non discriminazione”.
 
Nel confermare i profili di anomalia e la non conformità alla normativa di settore, Anac ribadisce che la stazione appaltante “non deve essere discriminante per gli operatori economici né condurre ad improprie ed ingiustificate restrizioni per la concorrenza”.
 
“La scelta di limitare la partecipazione alla procedura negoziata ai soli operatori aventi sede legale nella Regione Valle d’Aosta è riferibile ad una scelta discrezionale della Stazione appaltante; tale scelta, tuttavia, in base ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa sanciti dall’articolo 97 Costituzione, avrebbe dovuto essere specificamente motivata ed adeguatamente esplicitata nell’Avviso di manifestazione di interesse”.
 
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