L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni dubbi sulla possibilità che il proprietario di un’abitazione, che ha sottoscritto l’assicurazione sulla casa, mantenga il diritto alla detrazione anche se non è più in possesso dell’immobile.
Assicurazione sulla casa, il dubbio
Un contribuente si è rivolto alla Posta di Fisco Oggi per sapere se, dopo aver stipulato un’assicurazione sulla casa che comprende i rischi contro gli eventi calamitosi, e aver donato la casa al figlio, può continuare a usufruire della detrazione Irpef sul premio assicurativo anche se non è più proprietario della casa.Come funziona l’assicurazione sulla casa
L’Agenzia ha risposto in modo affermativo: la detrazione Irpef del 19% spetta al contraente dell’assicurazione sulla casa, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile. L’agevolazione è infatti riferita al bene e non alla persona.L’Agenzia ha ricordato alcune condizioni per l’assicurazione sulla casa:
- la detrazione spetta per intero se si possiede un reddito complessivo non superiore a 120mila euro. Oltre questo limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240mila euro;
- la spesa deve essere sostenuta con versamento bancario o postale, o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili;
- la detrazione spetta per le polizze stipulate a partire dal 1° gennaio 2018;
- in caso di polizze multirischio, la detrazione spetta solo per la componente del premio riferita alla copertura degli eventi calamitosi.
Assicurazione sulla casa, la normativa
La detrazione Irpef del 19% per l’assicurazione sulla casa è prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera f-bis) del Testo Unico sulle imposte sui redditi (DPR 917/1986).La norma è stata introdotta con la Legge di Bilancio per il 2018 ed agevola le assicurazioni sulla casa stipulate a partire dal 1° gennaio 2018.
Come spiegato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 24/2022, la detrazione Irpef del 19% spetta se l’assicurazione sulla casa copre il rischio di eventi calamitosi che possono colpire sia le unità immobiliari residenziali sia le pertinenze, ma non se l’assicurazione copre solo le pertinenze.
Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche quelle di rinnovo del contratto preesistente, che deve essere successivo al 1° gennaio 2018.
Beneficiano della detrazione Irpef anche le polizze sottoscritte dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze. Nel caso in cui il condominio comprenda anche unità immobiliari diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze.