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Gazebo, non sempre rientra nell’edilizia libera

Gazebo, non sempre rientra nell’edilizia libera

Dal CdS un focus sulle norme paesaggistiche e edilizie da rispettare per non creare un abuso edilizio

Vedi Aggiornamento del 12/07/2024
Gazebo - Ron Zmiri123RF.com
Gazebo - Ron Zmiri123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 12/07/2024
19/05/2023 - Il gazebo è una struttura mobile, che può essere montata sia in aree private sia nei luoghi pubblici.
 
Di solito l’utilizzo del gazebo è temporaneo e le sue dimensioni sono ridotte. In alcuni casi, però, i gazebo possono avere dimensioni rilevanti ed essere utilizzati in modo permanente.
 
Da queste differenze, spiegate dal Consiglio di Stato con la sentenza 4667/2023, dipende se il gazebo rientra o no nel regime dell’edilizia libera.
 

Gazebo, il caso

I giudici hanno analizzato il caso di una società, che ha realizzato due gazebo alti 4 metri che, uniti tra loro, hanno una superficie di 200 metri quadri. I due gazebo hanno una copertura in pvc e chiusure perimetrali con pannelli coibentati, utilizzati anche per la suddivisione interna.
 
Il Comune ha imposto la rimozione delle opere, ma la società si è opposta, spiegando che i gazebo sono facilmente rimovibili e destinati ad un utilizzo temporaneo ed itinerante.
 
Il Tar ha respinto il ricorso spiegando che gli interventi hanno generato un’alterazione dell’aspetto dei luoghi in una zona paesaggisticamente vincolata.
 
Secondo i giudici del Tar, anche se le opere fossero considerate pertinenziali e precarie, quindi non soggette a permesso di costruire, dovrebbero comunque essere demolite perché prive dell’autorizzazione paesaggistica.
 
 

Gazebo, cosa dice la normativa edilizia

Ricordiamo che, secondo il glossario delle opere di edilizia libera, il gazebo non richiede alcun titolo abilitativo, ma è necessario il rispetto di alcune condizioni:
- deve avere limitate dimensioni;
- non deve essere stabilmente infisso al suolo;
- deve essere un’opera temporanea, cioè destinata a soddisfare esigenze contingenti, dopo le quali deve essere immediatamente rimossa.
 

Gazebo, quando non rientra nell’edilizia libera

Nonostante la parola gazebo compaia nel glossario dell’edilizia libera, questo non significa che un gazebo possa essere sempre realizzato in regime di edilizia libera.
 
Nel caso in esame, infatti, il Consiglio di Stato ha confermato il parere del Tar e respinto il ricorso della società che ha installato il gazebo senza permessi.
 
Il CdS ha sottolineato che, anche se i gazebo non sono ancorati al suolo e non hanno comportato la realizzazione di opere edili, a causa della loro dimensione alterano l’aspetto esteriore di una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
 
Secondo una consolidata giurisprudenza, ha spiegato il CdS, tutte le opere realizzate in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico hanno una rilevanza paesaggistica. Non fanno eccezione le pertinenze e i volumi tecnici.
 
Questo significa, hanno concluso i giudici, che le opere abusive realizzate in area vincolata, anche se pertinenziali o precarie, devono sempre essere demolite.
 
Dal punto di vista della normativa edilizia, ha aggiunto il CdS, un manufatto di dimensioni rilevanti, senza un nesso oggettivo con l’edificio principale, costituisce un nuovo volume e non può essere considerato come una pertinenza.
 
I giudici hanno infine rilevato che i gazebo, anche se facilmente amovibili, sono destinati ad un utilizzo permanente e non temporaneo.
 
Sulla base di questi elementi, il CdS ha confermato l’ordine di demolizione.
 
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