Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la Risposta 332 del 29 maggio 2023 relativa al caso di un soggetto che ha avviato - su un immobile di proprietà, accatastato come C/6 ma destinato ad essere trasformato in abitazione al termine dei lavori - un intervento di riduzione del rischio sismico dell’edificio per il quale beneficiare delle detrazioni del 110%, nel limite di 96mila euro.
Il proprietario si è avvalso di un ingegnere asseveratore, in possesso di idonea polizza assicurativa, il quale ha provveduto a predisporre e sottoscrivere digitalmente la documentazione richiesta dalle norme edilizie vigenti, trasmessa mediante l’applicativo informatico ‘OpenGenio’.
Alla comunicazione di inizio lavori presentata allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune, non è stata allegata né l’asseverazione di rischio sismico ante operam, di cui all’art. 3 del DM 58/2017, né la relazione illustrativa della classificazione sismica.
Ciononostante, considerato che la relazione della documentazione sismica dovuta al SUE del Comune risulta asseverata ed inviata al Genio Civile con firma digitale prima dell’inizio dei lavori, il proprietario ha chiesto se l’omissione possa essere assimilata ad una violazione meramente formale, che non pregiudichi la fruizione del superbonus.
Nella Risposta l’Agenzia premette che l’obbligo di depositare l’asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto è disposto dall’articolo 3, comma 3, del DM 58/2017, che prescrive che detto adempimento debba essere tempestivo ed attuato, comunque, prima dell’inizio dei lavori.
La Circolare 28/2022 specifica che la tardiva od omessa presentazione dell’asseverazione non consente l’accesso al beneficio fiscale; detta violazione non può, quindi, essere considerata ‘meramente’ formale perché può ostacolare l’attività di controllo.
E infatti, spiega l’Agenzia, per sanare questa violazione non è possibile ricorrere alla ‘tregua fiscale’ (articolo 1 commi da 166 a 173 legge di bilancio 2023), una ‘sanatoria’ che non si applica alle comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali.
Per queste, invece, il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis che consente ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile e pagando una sanzione.
Per avere diritto ad avvalersi della remissione in bonis, il proprietario deve:
- avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- pagare la sanzione di 250 euro;
- effettuare la comunicazione entro la prima dichiarazione utile.
Laddove il proprietario, per le spese sostenute nel 2022, abbia scelto la cessione del credito o lo sconto in fattura, la remissione in bonis per sanare la mancata allegazione dell’asseverazione andrà esercitata prima della presentazione della comunicazione dell’opzione, comunicazione che, a sua volta, ove non eseguita entro il 31 marzo 2023, potrà anch’essa essere sanata mediante la remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.
Il protagonista del caso in questione, che non ha depositato all’ente locale l’asseverazione prima dell’inizio dei lavori, può, quindi, sanare l’omissione e salvare il suo diritto a beneficiare del superbonus facendo ricorso alla remissione in bonis, sempreché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.