
Opera temporanea, ecco quando si trasforma in abuso edilizio
NORMATIVA
Opera temporanea, ecco quando si trasforma in abuso edilizio
Tar Emilia Romagna: la mancata rimozione è equiparabile alla costruzione di un edificio senza permesso di costruire e alla lottizzazione abusiva
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del 14/08/2024

04/05/2023 - Cosa succede se l’opera temporanea non viene rimossa nei termini prestabiliti?
Il Tar Emilia Romagna, con la sentenza 208/2023, è stato categorico e ha affermato che l’opera temporanea si trasforma in un abuso edilizio da demolire, soggetto a sanzioni penali.
Dagli accertamenti è emerso che, oltre ad opere legittimamente esistenti, perché dotate delle autorizzazioni richieste, sono stati realizzati, senza alcun permesso:
- due pergolati;
- una recinzione;
- attrezzature sportive e ludiche stagionali.
Questi manufatti, inizialmente considerati come opere di arredo, dovevano essere rimossi al termine della stagione estiva, ma i rilievi fotografici hanno mostrato la loro permanenza per diversi anni.
Secondo il Comune, la mancata rimozione dei manufatti al termine della stagione estiva determinato la trasformazione da opere stagionali a opere permanenti, in grado di modificare lo stato dei luoghi.
Il Comune ha affermato che, per la realizzazione delle opere, destinate a permanere in modo stabile sul suolo, sarebbe stato necessario il permesso di costruire. Dal momento che non è stata presentata alcuna istanza, la PA ha imposto la demolizione delle opere.
Per poter sostenere che un’opera è temporanea, si legge nella sentenza, bisogna comunicare al Comune i motivi dell’installazione, ma soprattutto rimuovere l’opera entro sei mesi.
Se l’opera non viene rimossa, si commette un illecito equiparabile alla costruzione di un edificio senza titolo edilizio.
Questo significa che, se l’opera non viene rimossa, scattano le stesse sanzioni, previste dall’articolo 44 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), per l’esecuzione dei lavori in assenza o totale difformità del permesso di costruire e per lottizzazione abusiva.
Le sanzioni consistono nell’arresto fino a due anni e nel pagamento di un’ammenda che può superare i 51mila euro.
Sulla base di questi motivi, i giudici hanno confermato l’ordine di demolizione emesso dal Comune.
Il Tar Emilia Romagna, con la sentenza 208/2023, è stato categorico e ha affermato che l’opera temporanea si trasforma in un abuso edilizio da demolire, soggetto a sanzioni penali.
Le opere amovibili rientrano sempre nell’edilizia libera?
Il caso esaminato riguarda il contenzioso sorto tra il titolare di uno stabilimento balneare e il Comune.Dagli accertamenti è emerso che, oltre ad opere legittimamente esistenti, perché dotate delle autorizzazioni richieste, sono stati realizzati, senza alcun permesso:
- due pergolati;
- una recinzione;
- attrezzature sportive e ludiche stagionali.
Questi manufatti, inizialmente considerati come opere di arredo, dovevano essere rimossi al termine della stagione estiva, ma i rilievi fotografici hanno mostrato la loro permanenza per diversi anni.
Secondo il Comune, la mancata rimozione dei manufatti al termine della stagione estiva determinato la trasformazione da opere stagionali a opere permanenti, in grado di modificare lo stato dei luoghi.
Il Comune ha affermato che, per la realizzazione delle opere, destinate a permanere in modo stabile sul suolo, sarebbe stato necessario il permesso di costruire. Dal momento che non è stata presentata alcuna istanza, la PA ha imposto la demolizione delle opere.
Quando le opere amovibili sono permanenti
I giudici, con la sentenza 208/2023, hanno dato ragione al Comune e ribadito quando un’opera può essere considerata temporanea ed essere realizzata in regime di edilizia libera.Per poter sostenere che un’opera è temporanea, si legge nella sentenza, bisogna comunicare al Comune i motivi dell’installazione, ma soprattutto rimuovere l’opera entro sei mesi.
Se l’opera non viene rimossa, si commette un illecito equiparabile alla costruzione di un edificio senza titolo edilizio.
Questo significa che, se l’opera non viene rimossa, scattano le stesse sanzioni, previste dall’articolo 44 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), per l’esecuzione dei lavori in assenza o totale difformità del permesso di costruire e per lottizzazione abusiva.
Le sanzioni consistono nell’arresto fino a due anni e nel pagamento di un’ammenda che può superare i 51mila euro.
Sulla base di questi motivi, i giudici hanno confermato l’ordine di demolizione emesso dal Comune.