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Piscina: serve il permesso di costruire, ma a volte è una pertinenza
di Redazione Edilportale

Piscina: serve il permesso di costruire, ma a volte è una pertinenza

Dimensioni, caratteristiche costruttive e complesso delle opere realizzate. Gli aspetti da considerare per scegliere la procedura corretta

Vedi Aggiornamento del 12/02/2025
Permessi per costruire una piscina - Aleksei Ivanov123RF.com
Permessi per costruire una piscina - Aleksei Ivanov123RF.com
di Redazione Edilportale
Vedi Aggiornamento del 12/02/2025
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22/05/2023 - Conoscere i permessi per costruire una piscina è fondamentale per evitare sanzioni e il blocco dei lavori.
 
Per capire quali permessi sono necessari per realizzare una piscina, bisogna prendere in considerazione diversi aspetti, come le dimensioni e le caratteristiche costruttive.
 
Alcune spiegazioni sui permessi e le procedure per costruire una piscina sono state fornite dalla giurisprudenza con due pronunce che hanno condotto a conclusioni opposte.
 

No al permesso di costruire per la piscina pertinenziale

Un altro caso ha avuto inizio con la presentazione di una Scia per la realizzazione di una piastra in cemento armato e di una piscina fissa e di una Cila per l’installazione di una piscina amovibile.
 
I vicini hanno inoltrato una segnalazione al Comune, che però non ha rilevato alcuna irregolarità. Sostenendo che l’intervento contrasta con lo strumento urbanistico e deve essere considerato come una nuova costruzione, da autorizzare con permesso di costruire, i vicini hanno quindi presentato ricorso al Tar.
 
Il Tar Basilicata, con la sentenza 268/2023, ha affermato che le piscine di piccole dimensioni, destinate ad esclusivo servizio del fabbricato principale, in quanto, non essendo suscettibili di un autonomo uso o sfruttamento, non aumentano il carico urbanistico.
 
Citando altre fonti della giurisprudenza, i giudici hanno spiegato che la realizzazione di una piscina può assumere i connotati di un intervento pertinenziale, qualora non abbia dimensioni rilevanti e sia destinata ad esclusivo servizio del manufatto principale cui accede.
 
I consulenti del tribunale hanno accertato il rispetto dell’articolo 3, comma 1, lettera e.6 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), in base al quale le pertinenze urbanistiche, per non essere considerati interventi di nuova costruzione, non devono avere una volumetria superiore al 20% del volume dell’edificio principale.
 
Dato che il fabbricato residenziale ha una volumetria di 378 metri cubi e la piscina di 36 metri cubi, i giudici hanno concluso che per la sua realizzazione non è necessario il permesso di costruire.
 

Permesso di costruire per la piscina

Uno dei casi analizzati dalla giurisprudenza, riguarda la realizzazione di una piscina prefabbricata poggiata su una base di cemento, di un vano tecnico accessorio e la sistemazione dell’area circostante.
 
Il responsabile dell’intervento ha chiesto il permesso di costruire in sanatoria affermando che la piscina è destinata a cure quotidiane di idroterapia domiciliare.
 
Il Comune ha rigettato la richiesta, spiegando che l’area su cui è stata costruita la piscina è ad esclusiva funzione agricola, soggetta a vincolo paesaggistico e a vincolo idrogeologico.
 
Il responsabile ha quindi fatto ricorso al Tar Toscana che, con la sentenza 408/2023 ha dato ragione al Comune.
 
I giudici hanno spiegato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, per valutare il reale impatto che un intervento edilizio produce sul territorio e sul paesaggio occorre valutare l’insieme delle opere realizzate.
 
Non bisogna quindi considerare solo la piscina, ma anche le altre opere realizzate, cioè il vano tecnico accessorio e la sistemazione dell’area circostante. Secondo il Tar si tratta di opere che, come correttamente affermato dal Comune, si qualificano come “trasformazione edilizia soggetta a permesso di costruire”.
 
Il tentativo di far sembrare la piscina una semplice vasca mira, secondo i giudici, a frazionare l’intervento complessivo per ridurre la sua rilevanza paesaggistica e edilizia.
 
I giudici hanno rilevato che l’intervento, per le sue caratteristiche costruttive e per i materiali utilizzati, non può ritenersi precario e temporaneo dal momento che comporta una trasformazione permanente del suolo inedificato.
 
Il Tar ha quindi confermato il diniego della sanatoria.
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