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Fotovoltaico sui tetti delle strutture turistiche installabile con Dila fino al 31 dicembre 2025

Fotovoltaico sui tetti delle strutture turistiche installabile con Dila fino al 31 dicembre 2025

Il Milleproroghe fa slittare di nuovo i termini della ‘semplificazione temporanea’ introdotta per la prima volta nel 2023

Aggiornato al 24/02/2025
Fotovoltaico sul tetto strutture turistiche - alexytrener123RF.com
Fotovoltaico sul tetto strutture turistiche - alexytrener123RF.com
di Paola Mammarella Aggiornato al
Installare il fotovoltaico sul tetto in una struttura turistica sarà più facile fino al 31 dicembre 2025. Il Milleproroghe ha allungato i termini della misura, scaduta il 31 dicembre 2024.
 

Fotovoltaico sul tetto delle strutture turistiche con Dila fino al 31 dicembre 2025

Fino al 31 dicembre 2025 nelle strutture turistiche e termali, gli impianti fotovoltaici collocati sulle coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW e destinati all’autoconsumo, possono essere realizzati con dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA).
 
Nei centri storici o nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la procedura semplificata per il fotovoltaico sul tetto è consentita a condizione che
- gli impianti non siano visibili dagli spazi esterni;
- i manti delle coperture non siano realizzati con prodotti e materiali della tradizione locale.
 

Fotovoltaico con Dila, le semplificazioni

L’utilizzo della Dila per installare il fotovoltaico sul tetto delle strutture turistiche è stato introdotto per la prima volta nel 2023 con il Decreto “Bollette” (Legge 56/2023), che aveva inizialmente fissato al 30 giugno 2024 il termine per avvalersi di questa semplificazione.
 
 
Il termine è stato poi spostato al 31 dicembre 2024 e il Milleproroghe lo ha nuovamente posticipato al 31 dicembre 2025.
 
Il Decreto “Bollette” si è posto in continuità con le semplificazioni iniziate nel 2022 per incentivare l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e far fronte ai rincari del prezzo dell’energia.
 
Il decreto “Aiuti” (Legge 91/2022) ha consentito l’utilizzo della Dila per gli impianti destinati all’autoconsumo, collocati al di fuori dei centri storici e delle aree tutelate ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.
 
Successivamente, il Decreto “Aiuti-bis” (Legge 142/2022) ha stabilito che si possono realizzare impianti fotovoltaici a terra nelle strutture turistiche e termali situate nei centri storici e nelle aree tutelate ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, a condizione che il progettista attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.
 
Il Decreto Bollette ha quindi chiuso il cerchio, consentendo l’utilizzo della Dila non solo per i moduli a terra, ma anche per il fotovoltaico sul tetto.
 
Il Decreto Bollette si è inoltre posto in continuità con le norme in materia di liberalizzazione del fotovoltaico sul tetto. Ricordiamo infatti che il Decreto “Energia” (Legge 34/2022) ha classificato come manutenzione ordinaria, non subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso:

- l’installazione degli impianti fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica;
- l’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo.
 
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