
Chi deve dimostrare la data di realizzazione di un immobile?
NORMATIVA
Chi deve dimostrare la data di realizzazione di un immobile?
Il Tar Lazio spiega le responsabilità e le procedure da seguire per capire se è stato realizzato un abuso edilizio
Vedi Aggiornamento
del 31/10/2024

09/06/2023 - Per escludere un abuso edilizio, la data di realizzazione di un immobile deve essere dimostrata dal privato o dal Comune?
Su questo rimpallo di responsabilità è intervenuto il Tar Lazio con la sentenza 5219/2023.
Sull’edificio originario, nel corso del 2012, sono stati realizzati altri interventi edilizi, come lo sbancamento del terreno, la realizzazione di un piano seminterrato, di un piano rialzato e di un portico.
Il Comune ha ordinato la demolizione del manufatto, considerato abusivo, ma il proprietario ha presentato ricorso basandosi su due argomenti:
- l’edificio originario ha destinazione agricola ed è stato realizzato prima dell’entrata in vigore della Legge 765/1967 (norma che ha esteso a tutte le zone l’obbligo della licenza edilizia, prima previsto solo per i centri urbani), quindi è legittimo;
- gli interventi realizzati sono riconducibili alla manutenzione straordinaria e al restauro e risanamento conservativo, non alterano la forma e il volume, quindi non richiedono alcun permesso.
Secondo il Tar, l’onere della prova della data di realizzazione dell’immobile non ricade in alcun modo sul Comune, che non è tenuto ad effettuare accertamenti sull’epoca di realizzazione di un manufatto prima di adottare un provvedimento sanzionatorio.
I giudici hanno inoltre spiegato che non ci sono prove sul volume e la sagoma originari del manufatto, quindi non è possibile affermare che le opere realizzate siano riconducibili alla manutenzione straordinaria e al restauro e risanamento conservativo.
Il Tar ha quindi respinto il ricorso e confermato l’ordine di demolizione dell’immobile.
Su questo rimpallo di responsabilità è intervenuto il Tar Lazio con la sentenza 5219/2023.
Data di realizzazione di un immobile e rischio di abuso edilizio, il caso
I giudici hanno esaminato il caso dell’acquisto di un fondo agricolo, avvenuto nel 1973, su cui era già presente un edificio.Sull’edificio originario, nel corso del 2012, sono stati realizzati altri interventi edilizi, come lo sbancamento del terreno, la realizzazione di un piano seminterrato, di un piano rialzato e di un portico.
Il Comune ha ordinato la demolizione del manufatto, considerato abusivo, ma il proprietario ha presentato ricorso basandosi su due argomenti:
- l’edificio originario ha destinazione agricola ed è stato realizzato prima dell’entrata in vigore della Legge 765/1967 (norma che ha esteso a tutte le zone l’obbligo della licenza edilizia, prima previsto solo per i centri urbani), quindi è legittimo;
- gli interventi realizzati sono riconducibili alla manutenzione straordinaria e al restauro e risanamento conservativo, non alterano la forma e il volume, quindi non richiedono alcun permesso.
Chi deve dimostrare la data di realizzazione di un immobile
I giudici hanno sottolineato che non esiste un documento che provi in modo certo la data di realizzazione dell’immobile e che l’onere di provare l’epoca di costruzione ricade sul proprietario dell’immobile.Secondo il Tar, l’onere della prova della data di realizzazione dell’immobile non ricade in alcun modo sul Comune, che non è tenuto ad effettuare accertamenti sull’epoca di realizzazione di un manufatto prima di adottare un provvedimento sanzionatorio.
I giudici hanno inoltre spiegato che non ci sono prove sul volume e la sagoma originari del manufatto, quindi non è possibile affermare che le opere realizzate siano riconducibili alla manutenzione straordinaria e al restauro e risanamento conservativo.
Il Tar ha quindi respinto il ricorso e confermato l’ordine di demolizione dell’immobile.