L’installazione dei pannelli sulle coperture degli edifici crea un impatto visivo, ma la normativa sta diventando sempre più tollerante, con l’introduzione di semplificazioni che puntano a incentivare la diffusione delle rinnovabili.
Anche i giudici, chiamati a dirimere controversie sull’impatto che il fotovoltaico sul tetto può causare al paesaggio, cercano di arginare le posizioni rigide delle Soprintendenze. È il caso del Tar Abruzzo che, con la sentenza 214/2023, ha spiegato che la tutela del paesaggio deve andare di pari passo con l’incremento della produzione di energia da fonti alternative.
Fotovoltaico sul tetto, il caso
Il caso del fotovoltaico sul tetto, esaminato dal Tar, inizia con una richiesta di autorizzazione paesaggistica per lavori di manutenzione straordinaria di un edificio condominiale, situato in una zona a vincolo paesaggistico.L’intervento comprende la realizzazione di 3 impianti fotovoltaici, ciascuno a servizio delle 3 unità abitative, da installare sulla falda unica rivolta verso Ovest che copre l’intero edificio. Gli impianti sarebbero in tutto composti da 60 pannelli fotovoltaici non riflettenti, allo stesso livello e dello stesso colore delle tegole.
La Soprintendenza dà parere positivo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ma a condizione che non sia realizzato il fotovoltaico sul tetto.
Sulla base del parere della Soprintendenza, il Comune rilascia l’autorizzazione paesaggistica solo per una parte dei lavori di manutenzione straordinaria, escludendo l’installazione degli impianti fotovoltaici sul tetto.
Il condominio ha quindi presentato ricorso al Tar perché, senza il fotovoltaico sul tetto, l’intervento non potrebbe beneficiare del Superbonus.
Fotovoltaico sul tetto nelle aree vincolate
I giudici sottolineano che, secondo la Soprintendenza, i laterizi su cui verrebbe installato il fotovoltaico sul tetto, devono essere tutelati perché espressione dei caratteri tradizionali e visibili.La Soprintendenza, ricorda il Tar, ha un ampio potere di discrezionalità tecnica che però, in alcuni casi, può essere contestata.
Il Tar ricorda che, per costante giurisprudenza, il diniego dell’autorizzazione paesaggistica deve essere giustificato: è quindi necessario indicare le ragioni per cui un manufatto non può inserirsi in un contesto e quali sono gli elementi da tutelare con cui contrasterebbe.
Il Tar aggiunge che gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono qualificati come opera di pubblica utilità. Questo significa che le motivazioni del diniego devono essere particolarmente stringenti.
L’installazione del fotovoltaico sul tetto, spiega il Tar, può essere vietata in modo assoluto solo nella “aree non idonee” individuate dalla Regione. Negli altri casi, la compatibilità dei pannelli fotovoltaici sul tetto deve essere esaminata caso per caso.
“Poiché il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale - afferma il Tar - non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni”.
Questo significa, spiega, che la presenza del fotovoltaico sul tetto non è più percepita come fattore di disturbo visivo, ma come un’evoluzione dello stile costruttivo, accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva.
L’attenzione deve quindi essere focalizzata, illustrano i giudici, sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante.
I giudici entrano inoltre nel merito delle scelte progettuali, sostenendo che la proposta contempera l’esigenza d tutelare il paesaggio con quella di incrementare l’utilizzo delle energie rinnovabili.
Il Tar conclude che il progetto minimizza l’impatto del fotovoltaico sul tetto, che si armonizzerebbe con il contesto circostante.
Sulla base di questi motivi, il Tar ha accolto il ricorso e annullato gli atti della Soprintendenza e del Comune.
Le semplificazioni per l’installazione del fotovoltaico sul tetto
Ricordiamo che alcune semplificazioni procedurali hanno coinvolto gli interventi di installazione del fotovoltaico sul tetto.Il Decreto Energia (Legge 34/2022) ha qualificato come manutenzione ordinaria, non soggetta a permessi, l’installazione del fotovoltaico sul tetto.
Nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo, il Decreto Energia ha liberalizzato l’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.
Il Decreto Bollette ha inoltre introdotto una semplificazione a tempo per il fotovoltaico sui tetti delle strutture turistiche e termali: fino al 30 giugno 2024 sarà sufficiente la DILA.