
Crediti dei bonus edilizi, quando serve il visto di conformità ‘ora per allora’
NORMATIVA
Crediti dei bonus edilizi, quando serve il visto di conformità ‘ora per allora’
L’Agenzia delle Entrate spiega le differenze rispetto al visto ordinario e la procedura per ottenerlo
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del 29/03/2024

07/06/2023 - Non esiste un solo visto di conformità, ma ce ne sono due tipi: uno è il visto di conformità ordinario, cioè uno dei presupposti che rende possibile lo sconto in fattura e la cessione dei crediti maturati grazie al superbonus e agli altri bonus edilizi; l’altro è il visto di conformità “ora per allora”, che limita la responsabilità solidale del cessionario, del quale ieri l’Agenzia delle Entrate ha chiarito finalità e requisiti.
L’Agenzia, con la faq, ha risposto che il visto di conformità “ora per allora”, diversamente dal visto di conformità ordinario, non rappresenta una condizione per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, ma è finalizzato a limitare la responsabilità solidale. Di conseguenza, non deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che il visto di conformità “ora per allora” deve essere acquisito dal fornitore che ha maturato il credito dopo aver praticato lo sconto in fattura e deve essere consegnato al cessionario che, ottenendo questo documento, evita di essere chiamato a rispondere in solido per dolo o colpa grave.
L'Agenzia ha spiegato che la forma del visto di conformità “ora per allora” è libera, ma prima del rilascio il professionista incaricato deve aver comunicato all’Agenzia delle Entrate una serie di dati anagrafici e societari dell'impresa che glielo ha richiesto, previsti dal DM 164/1999 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’Agenzia ha aggiunto che, nel visto di conformità “ora per allora” devono essere indicati:
- il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura;
- il codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;
- il codice fiscale del condominio (se applicabile);
- il codice fiscale del titolare della detrazione (primo cedente);
- il codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
- la tipologia di intervento agevolato;
- l’anno di sostenimento della spesa;
- l’ammontare della spesa sostenuta;
- l’ammontare del credito ceduto.
L’attestazione di rilascio del visto può essere inviata dal professionista incaricato al soggetto interessato tramite posta elettronica certificata.
L’introduzione dei due visti di conformità è il prodotto di una serie di norme, varate per arginare le frodi rilevate nell’ambito delle cessioni dei crediti corrispondenti ai bonus edilizi.
A novembre 2021, il decreto “Antifrode” ha stabilito che i beneficiari dei bonus edilizi, che intendessero avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito, dovessero acquisire l’asseverazione di un tecnico sulla congruità delle spese e il visto di conformità.
Si tratta del visto di conformità “ordinario”, rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio. Tale visto di conformità “ordinario” deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate perché è una condizione necessaria per optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Sono esenti dall’obbligo solo le operazioni relative ai lavori di edilizia libera o di importo inferiore a 10mila euro.
L’obbligo di acquisire e inviare all’Agenzia delle Entrate il visto di conformità ordinario è entrato in vigore il 12 novembre 2021. Le operazioni di sconto e cessione effettuate a partire da questa data sono state quindi messe al riparo dalle frodi.
I crediti sorti prima del 12 novembre 2021 sono invece rimasti in un clima di incertezza. La paura dei potenziali acquirenti di questi crediti fiscali di essere vittima di frodi, ha iniziato a bloccare il mercato e molte imprese, dopo aver praticato lo sconto in fattura, hanno acquisito un credito che non sono riuscite a rivendere. Questo perchè in caso di irregolarità, il secondo cessionario poteva essere chiamato a rispondere in solido con il beneficiario della detrazione o con l'impresa che aveva messo in atto il comportamento fraudolento.
Per far ripartire le cessioni e ridare fiducia ai potenziali acquirenti, a settembre 2022, il Decreto “Aiuti-bis” (Legge 142/2022) ha quindi introdotto dei limiti alla responsabilità solidale:
- per le cessioni effettuate dal 12 novembre 2021, la responsabilità solidale è stata limitata ai casi di dolo e colpa grave;
- per le cessioni precedenti al 12 novembre 2021, la responsabilità solidale è stata limitata ai casi di dolo e colpa grave a condizione che il cedente acquisisse, e consegnasse al cessionario, l’asseverazione di un tecnico attestante l’effettiva realizzazione del lavoro agevolato e un visto di conformità.
Si tratta, in quest’ultimo caso, del visto di conformità “ora per allora”, che può essere utilizzato se il cedente è un soggetto diverso da banche, istituti di credito e assicurazioni e coincide con il fornitore.
Ricordiamo infine che il Decreto “Blocca Cessioni” (Legge 38/2023 ha messo a punto l’elenco di documenti che consente di non ricadere nella responsabilità solidale del cessionario.
Visto di conformità ‘ora per allora’ e cessione del credito, il dubbio e la risposta
La spiegazione dell’Agenzia delle Entrate sul visto di conformità e il suo ruolo nella cessione del credito inizia da un dubbio: come deve essere rilasciato il visto di conformità “ora per allora” e se il rilascio di tale visto di conformità deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate.L’Agenzia, con la faq, ha risposto che il visto di conformità “ora per allora”, diversamente dal visto di conformità ordinario, non rappresenta una condizione per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, ma è finalizzato a limitare la responsabilità solidale. Di conseguenza, non deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che il visto di conformità “ora per allora” deve essere acquisito dal fornitore che ha maturato il credito dopo aver praticato lo sconto in fattura e deve essere consegnato al cessionario che, ottenendo questo documento, evita di essere chiamato a rispondere in solido per dolo o colpa grave.
L'Agenzia ha spiegato che la forma del visto di conformità “ora per allora” è libera, ma prima del rilascio il professionista incaricato deve aver comunicato all’Agenzia delle Entrate una serie di dati anagrafici e societari dell'impresa che glielo ha richiesto, previsti dal DM 164/1999 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’Agenzia ha aggiunto che, nel visto di conformità “ora per allora” devono essere indicati:
- il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura;
- il codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;
- il codice fiscale del condominio (se applicabile);
- il codice fiscale del titolare della detrazione (primo cedente);
- il codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
- la tipologia di intervento agevolato;
- l’anno di sostenimento della spesa;
- l’ammontare della spesa sostenuta;
- l’ammontare del credito ceduto.
L’attestazione di rilascio del visto può essere inviata dal professionista incaricato al soggetto interessato tramite posta elettronica certificata.
Cosa sono il visto di conformità ordinario e ‘ora per allora’
Per fare maggiore chiarezza, è il caso di ricordare la differenza tra visto di conformità ordinario e visto di conformità ‘ora per allora’.L’introduzione dei due visti di conformità è il prodotto di una serie di norme, varate per arginare le frodi rilevate nell’ambito delle cessioni dei crediti corrispondenti ai bonus edilizi.
A novembre 2021, il decreto “Antifrode” ha stabilito che i beneficiari dei bonus edilizi, che intendessero avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito, dovessero acquisire l’asseverazione di un tecnico sulla congruità delle spese e il visto di conformità.
Si tratta del visto di conformità “ordinario”, rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio. Tale visto di conformità “ordinario” deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate perché è una condizione necessaria per optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Sono esenti dall’obbligo solo le operazioni relative ai lavori di edilizia libera o di importo inferiore a 10mila euro.
L’obbligo di acquisire e inviare all’Agenzia delle Entrate il visto di conformità ordinario è entrato in vigore il 12 novembre 2021. Le operazioni di sconto e cessione effettuate a partire da questa data sono state quindi messe al riparo dalle frodi.
I crediti sorti prima del 12 novembre 2021 sono invece rimasti in un clima di incertezza. La paura dei potenziali acquirenti di questi crediti fiscali di essere vittima di frodi, ha iniziato a bloccare il mercato e molte imprese, dopo aver praticato lo sconto in fattura, hanno acquisito un credito che non sono riuscite a rivendere. Questo perchè in caso di irregolarità, il secondo cessionario poteva essere chiamato a rispondere in solido con il beneficiario della detrazione o con l'impresa che aveva messo in atto il comportamento fraudolento.
Per far ripartire le cessioni e ridare fiducia ai potenziali acquirenti, a settembre 2022, il Decreto “Aiuti-bis” (Legge 142/2022) ha quindi introdotto dei limiti alla responsabilità solidale:
- per le cessioni effettuate dal 12 novembre 2021, la responsabilità solidale è stata limitata ai casi di dolo e colpa grave;
- per le cessioni precedenti al 12 novembre 2021, la responsabilità solidale è stata limitata ai casi di dolo e colpa grave a condizione che il cedente acquisisse, e consegnasse al cessionario, l’asseverazione di un tecnico attestante l’effettiva realizzazione del lavoro agevolato e un visto di conformità.
Si tratta, in quest’ultimo caso, del visto di conformità “ora per allora”, che può essere utilizzato se il cedente è un soggetto diverso da banche, istituti di credito e assicurazioni e coincide con il fornitore.
Ricordiamo infine che il Decreto “Blocca Cessioni” (Legge 38/2023 ha messo a punto l’elenco di documenti che consente di non ricadere nella responsabilità solidale del cessionario.