Visto di conformità Superbonus, le regole per la dichiarazione dei redditi
NORMATIVA
Visto di conformità Superbonus, le regole per la dichiarazione dei redditi
L’Agenzia spiega quando il contribuente può far inviare la dichiarazione da un soggetto diverso da quello che ha rilasciato il visto

22/06/2023 - Il visto di conformità Superbonus è il documento che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio ai beneficiari della detrazione.
Per evitare frodi, la normativa obbliga il beneficiario della detrazione ad acquisire il visto conformità Superbonus sia quando usufruisce direttamente della detrazione sia quando opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Ci sono però dei casi in cui il visto di conformità Superbonus non è obbligatorio. Questi casi sono stati ricordati dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 14/E/2023, che insieme alla circolare 15/E/2023, fornisce una serie di indicazioni utili alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nell’ambito della dichiarazione dei redditi esiste poi, già dal 2014, il visto di conformità sull’intera dichiarazione, che è indipendente dalla circostanza di essere beneficiari del Superbonus o di altri bonus edilizi.
Con la Circolare 14/E, l’Agenzia ha spiegato in quali casi la dichiarazione dei redditi può essere inviata da un soggetto diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità Superbonus. Tra le condizioni da rispettare c'è anche il visto conformità sull'intera dichiarazione.
- intende usufruire direttamente del Superbonus come detrazione;
- non sussiste l’obbligo di apporre il visto di conformità sull’intera dichiarazione.
Ricordiamo che il visto di conformità sull’intera dichiarazione esiste già da tempo ed è indipendente dal visto di conformità Superbonus. Ai sensi della Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013, articolo 1 comma 574) è necessario apporre il visto di conformità all’intera dichiarazione se il contribuente risulta titolare di un credito di imposta superiore a 5mila euro.
L’Agenzia ha aggiunto che il contribuente è tenuto a conservare la documentazione sul visto di conformità Superbonus e ad esibirla in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Nel 2021 l’Agenzia ha spiegato che il visto di conformità Superbonus non è obbligatorio se:
- il contribuente invia in autonomia la precompilata;
- il contribuente invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta (nella maggior parte dei casi il datore di lavoro che opera le trattenute Irpef);
- sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione (perchè dalla dichiarazione è risultato un credito di imposta superiore a 5mila euro).
Quindi il visto di conformità è obbligatorio se:
- il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi attraverso un Caf;
- il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi attraverso un commercialista.
Per evitare frodi, la normativa obbliga il beneficiario della detrazione ad acquisire il visto conformità Superbonus sia quando usufruisce direttamente della detrazione sia quando opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Ci sono però dei casi in cui il visto di conformità Superbonus non è obbligatorio. Questi casi sono stati ricordati dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 14/E/2023, che insieme alla circolare 15/E/2023, fornisce una serie di indicazioni utili alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nell’ambito della dichiarazione dei redditi esiste poi, già dal 2014, il visto di conformità sull’intera dichiarazione, che è indipendente dalla circostanza di essere beneficiari del Superbonus o di altri bonus edilizi.
Con la Circolare 14/E, l’Agenzia ha spiegato in quali casi la dichiarazione dei redditi può essere inviata da un soggetto diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità Superbonus. Tra le condizioni da rispettare c'è anche il visto conformità sull'intera dichiarazione.
Dichiarazione dei redditi e visto di conformità Superbonus
L’Agenzia ha spiegato che il contribuente può far inviare la dichiarazione dei redditi da un soggetto diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità Superbonus se:- intende usufruire direttamente del Superbonus come detrazione;
- non sussiste l’obbligo di apporre il visto di conformità sull’intera dichiarazione.
Ricordiamo che il visto di conformità sull’intera dichiarazione esiste già da tempo ed è indipendente dal visto di conformità Superbonus. Ai sensi della Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013, articolo 1 comma 574) è necessario apporre il visto di conformità all’intera dichiarazione se il contribuente risulta titolare di un credito di imposta superiore a 5mila euro.
L’Agenzia ha aggiunto che il contribuente è tenuto a conservare la documentazione sul visto di conformità Superbonus e ad esibirla in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Quando il visto di conformità Superbonus non è obbligatorio
Il visto di conformità Superbonus è stato già oggetto di chiarimenti da parte del Fisco.Nel 2021 l’Agenzia ha spiegato che il visto di conformità Superbonus non è obbligatorio se:
- il contribuente invia in autonomia la precompilata;
- il contribuente invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta (nella maggior parte dei casi il datore di lavoro che opera le trattenute Irpef);
- sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione (perchè dalla dichiarazione è risultato un credito di imposta superiore a 5mila euro).
Quindi il visto di conformità è obbligatorio se:
- il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi attraverso un Caf;
- il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi attraverso un commercialista.