Finestre, porte e pavimenti: i lavori agevolati col bonus barriere architettoniche
NORMATIVA
Finestre, porte e pavimenti: i lavori agevolati col bonus barriere architettoniche
L’Agenzia delle Entrate chiarisce quali interventi possono beneficiare della detrazione 75%, ma anche di sconto in fattura e cessione del credito
12/07/2023 - Il bonus barriere architettoniche è una detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici esistenti.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sostituzione di pavimenti, finestre, porte e impianti può essere agevolata con il bonus barriere architettoniche a condizione che siano rispettati i requisiti tecnici della normativa di settore.
L’Agenzia delle Entrate è quindi intervenuta con una spiegazione ufficiale. La Circolare 17/E/2023 spiega che sono agevolabili diverse categorie di lavori, ad esempio la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
In caso di sostituzione degli impianti, sono agevolabili anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti.
La circolare cita, come altro esempio, la ristrutturazione del bagno che comporti anche l’ampliamento e sostituzione delle porte del vano. In questo caso, il bonus barriere architettoniche spetta a condizione che gli interventi rispettino le caratteristiche tecniche previste dal DM 236/1989. Il bonus barriere architettoniche spetta inoltre e per le opere di completamento di questi interventi, come la sistemazione della pavimentazione, l’adeguamento dell’impianto elettrico e la sostituzione dei sanitari.
Non era infatti chiaro se alcuni lavori, come ad esempio la sostituzione degli infissi e delle porte, potesse accedere al bonus barriere architettoniche. Interpretando la normativa in modo indiretto si poteva desumere che tali interventi fossero agevolabili a condizione che fossero rispettati i requisiti contenuti nel DM 236/1989.
Mancava però un’interpretazione formale, che è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate.
Il chiarimento è importante anche perchè, nell’ambito dei bonus edilizi, gli interventi agevolati con il bonus barriere architettoniche sono gli unici per i quali si può ancora scegliere lo sconto in fattura e la cessione del credito. Sapere che la sostituzione di infissi, porte e pavimenti dà diritto al bonus barriere architettoniche, significa che per questi interventi sono ancora in piedi tutte le opzioni per fruire dell’agevolazione e che i potenziali committenti potrebbero essere maggiormente stimolati ad avviare i lavori.
Porte di accesso, infissi esterni, balconi, terrazze, pavimenti e impianti devono garantire l’accessibilità, la manovrabilità e l’utilizzo in sicurezza degli ambienti. Per il raggiungimento di questi obiettivi, il DM 236/1989 fissa degli intervalli di misure degli spazi e degli elementi da installare.
L’Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei serramenti (Unicmi) ha elaborato un documento di sintesi per i suoi iscritti in cui sottolinea che, per ottenere il bonus barriere architettoniche è necessario sostituire un elemento che costituisce una barriera architettonica con un altro conforme al DM 236/1989. Se, invece, il vecchio elemento è già conforme ai requisiti del DM 236/1989, non è possibile ottenere il bonus barriere architettoniche.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sostituzione di pavimenti, finestre, porte e impianti può essere agevolata con il bonus barriere architettoniche a condizione che siano rispettati i requisiti tecnici della normativa di settore.
Bonus barriere architettoniche, gli interventi agevolati
Fino ad ora è mancato un elenco degli interventi agevolabili con il bonus barriere architettoniche. La normativa ha sempre rimandato ai requisiti previsti dal DM 236/1989 ‘Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche’.L’Agenzia delle Entrate è quindi intervenuta con una spiegazione ufficiale. La Circolare 17/E/2023 spiega che sono agevolabili diverse categorie di lavori, ad esempio la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
In caso di sostituzione degli impianti, sono agevolabili anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti.
La circolare cita, come altro esempio, la ristrutturazione del bagno che comporti anche l’ampliamento e sostituzione delle porte del vano. In questo caso, il bonus barriere architettoniche spetta a condizione che gli interventi rispettino le caratteristiche tecniche previste dal DM 236/1989. Il bonus barriere architettoniche spetta inoltre e per le opere di completamento di questi interventi, come la sistemazione della pavimentazione, l’adeguamento dell’impianto elettrico e la sostituzione dei sanitari.
Bonus barriere architettoniche, chiariti i dubbi
La circolare dell’Agenzia chiude il cerchio dei dubbi con cui gli operatori del settore si sono dovuti confrontare a causa di una normativa scritta in modo non esplicito.Non era infatti chiaro se alcuni lavori, come ad esempio la sostituzione degli infissi e delle porte, potesse accedere al bonus barriere architettoniche. Interpretando la normativa in modo indiretto si poteva desumere che tali interventi fossero agevolabili a condizione che fossero rispettati i requisiti contenuti nel DM 236/1989.
Mancava però un’interpretazione formale, che è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate.
Il chiarimento è importante anche perchè, nell’ambito dei bonus edilizi, gli interventi agevolati con il bonus barriere architettoniche sono gli unici per i quali si può ancora scegliere lo sconto in fattura e la cessione del credito. Sapere che la sostituzione di infissi, porte e pavimenti dà diritto al bonus barriere architettoniche, significa che per questi interventi sono ancora in piedi tutte le opzioni per fruire dell’agevolazione e che i potenziali committenti potrebbero essere maggiormente stimolati ad avviare i lavori.
I requisiti tecnici per ottenere il bonus barriere architettoniche
Una volta definiti gli interventi che possono ottenere il bonus barriere architettoniche 75%, per verificare i requisiti e i criteri progettuali da rispettare bisogna fare riferimento al DM 236/1989.Porte di accesso, infissi esterni, balconi, terrazze, pavimenti e impianti devono garantire l’accessibilità, la manovrabilità e l’utilizzo in sicurezza degli ambienti. Per il raggiungimento di questi obiettivi, il DM 236/1989 fissa degli intervalli di misure degli spazi e degli elementi da installare.
L’Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei serramenti (Unicmi) ha elaborato un documento di sintesi per i suoi iscritti in cui sottolinea che, per ottenere il bonus barriere architettoniche è necessario sostituire un elemento che costituisce una barriera architettonica con un altro conforme al DM 236/1989. Se, invece, il vecchio elemento è già conforme ai requisiti del DM 236/1989, non è possibile ottenere il bonus barriere architettoniche.