Appalti pubblici, in vigore il nuovo Codice dei contratti
NORMATIVA
Appalti pubblici, in vigore il nuovo Codice dei contratti
Elevate le soglie per gli affidamenti della progettazione e dei lavori, nessun limite per l’appalto integrato e il subappalto, spinta verso la digitalizzazione
03/07/2023 - Soglie più alte per l’affidamento diretto e per la procedura negoziata dei servizi di progettazione e dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche; nessun limite per l’appalto integrato e il subappalto; debuttano il dissenso costruttivo, la revisione automatica dei prezzi, la qualificazione delle Stazioni Appaltanti; digitalizzazione degli appalti e BIM.
Sono le principali novità del nuovo Codice Appalti (Dlgs 36/2023) entrato in vigore il 1° luglio 2023.
I servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo compreso tra 140mila euro e le soglie di rilevanza europea, invece, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L’appalto integrato, cioè l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e realizzazione dell’opera, e il subappalto non sono più limitati ma rientrano tra le modalità ordinarie di realizzazione dei lavori pubblici e non sono più considerati come procedure derogatorie, da utilizzare in casi ristretti previa motivazione.
Sono le principali novità del nuovo Codice Appalti (Dlgs 36/2023) entrato in vigore il 1° luglio 2023.
Progettazione: soglie più alte nel nuovo Codice Appalti
Al di sotto dei 140mila euro, i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione possono essere affidati con l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici.I servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo compreso tra 140mila euro e le soglie di rilevanza europea, invece, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.