
Silenzio diniego o silenzio assenso? Le differenze nelle pratiche edilizie
NORMATIVA
Silenzio diniego o silenzio assenso? Le differenze nelle pratiche edilizie
La situazione cambia a seconda che si tratti della richiesta di sanatoria o del permesso di costruire, ma anche la giurisprudenza si sta evolvendo
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del 24/05/2024

17/07/2023 - L’inerzia dell’Amministrazione equivale a silenzio diniego o silenzio assenso? La risposta non è univoca, ma dipende dai procedimenti, dalla natura dei documenti che l’Amministrazione deve valutare e dalle conseguenze per l’assetto del territorio.
Se la normativa sul rilascio del permesso di costruire è stata semplificata per garantire procedure più spedite, nel caso di interventi realizzati senza autorizzazioni sono necessari accertamenti ulteriori.
Di recente, la giurisprudenza ha trattato due casi: uno riguarda il silenzio su una domanda di accertamento di conformità, volta ad ottenere la sanatoria edilizia, l’altro il silenzio su una domanda di permesso di costruire.
In quest’ultimo caso è interessante sottolineare che l’esito dipende dalle norme vigenti al momento della richiesta del permesso di costruire, mentre oggi, alla luce delle semplificazioni, la conclusione sarebbe stata diversa non solo per le modifiche normative, ma anche per il diverso approccio seguito dai giudici.
Le opere consistono nella realizzazione di un manufatto costituito da due livelli: il primo seminterrato e destinato ad uso garage e il secondo destinato a civile abitazione e dotato di sottotetto termico. La struttura è inoltre dotata di infissi esterni e portoncino di accesso.
Secondo il Comune, l’organismo edilizio realizzato contrasta con la normativa urbanistica vigente e non può quindi essere sanato. Per questo motivo, ordina la demolizione del fabbricato.
Il responsabile dell’intervento presenta ricorso al Tar, spiegando di aver presentato una domanda di accertamento di conformità, su cui il Comune non si è pronunciato, e sostenendo che il Comune non abbia condotto un’istruttoria completa che spieghi perché le opere non possono essere sanate.
Il Tar ha respinto il ricorso e l’interessato è ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato.
I giudici hanno premesso che la realizzazione di un manufatto senza permesso di costruire giustifica l’ordine di demolizione emesso dal Comune, il quale non ha l’obbligo di condurre una ulteriore istruttoria.
Per quanto riguarda l’istanza di accertamento di conformità, i giudici hanno spiegato che essa arresta temporaneamente l’efficacia dell’ordine di demolizione, che però riacquista efficacia in caso di rigetto della sanatoria.
Il CdS ha aggiunto che il rigetto non deve essere necessariamente espresso. Nella sentenza si legge che, in questo caso, il silenzio dell’Amministrazione oltre il termine di 60 giorni ha natura di silenzio significativo e si traduce in un diniego tacito.
L’interessato, per far valere le proprie ragioni, può impugnare tale diniego.
Nel frattempo, il Comune emette un preavviso di diniego del permesso di costruire, perché l’intervento prevede una superficie coperta maggiore di quella consentita dallo strumento urbanistico, e chiede l’annullamento del provvedimento con cui si ritrova obbligato a rilasciare il permesso di costruire sostenendo che il Difensore Civico ha agito al di là delle sue competenze.
Il Tar Veneto, con la sentenza 828/2023, ha spiegato che il Comune non ha risposto alle osservazioni dell’interessato, tenendo un comportamento inerte non significativo, tale da far formare il silenzio rifiuto, che ha giustificato il ricorso al Difensore civico.
D’altra parte, l’adozione del provvedimento di preavviso di diniego ha interrotto l’inerzia dell’Amministrazione e ha fatto venir meno il potere di intervento del Difensore Civico.
Questa conclusione è valida solo perché i contenziosi devono essere risolti secondo la normativa vigente al momento dei fatti.
Ricordiamo infatti che la situazione ha iniziato a cambiare nel 2011, quando il Decreto Sviluppo (DL 70/2011) ha modificato la normativa sul rilascio del permesso di costruire introducendo il silenzio assenso.
La normativa sul permesso di costruire è stata modificata anche in seguito. La Legge Semplificazioni (Legge 120/2020) ha stabilito che sono inefficaci i provvedimenti di diniego adottati dopo la scadenza dei termini previsti. Il Decreto Governance PNRR e Semplificazioni (Legge 108/2021) ha poi rafforzato le misure sul silenzio assenso, consentendo anche l’autocertificazione.
Ma c’è di più, perché anche la giurisprudenza ha iniziato a cambiare approccio. Se negli anni passati i giudici hanno sempre affermato che il silenzio assenso si forma solo se la domanda è completa, nell’ultimo periodo ci sono stati casi in cui i Tribunali hanno concluso che, decorsi i termini di legge, si può ottenere il permesso di costruire con silenzio assenso anche se mancano i requisiti essenziali.
Se la normativa sul rilascio del permesso di costruire è stata semplificata per garantire procedure più spedite, nel caso di interventi realizzati senza autorizzazioni sono necessari accertamenti ulteriori.
Di recente, la giurisprudenza ha trattato due casi: uno riguarda il silenzio su una domanda di accertamento di conformità, volta ad ottenere la sanatoria edilizia, l’altro il silenzio su una domanda di permesso di costruire.
In quest’ultimo caso è interessante sottolineare che l’esito dipende dalle norme vigenti al momento della richiesta del permesso di costruire, mentre oggi, alla luce delle semplificazioni, la conclusione sarebbe stata diversa non solo per le modifiche normative, ma anche per il diverso approccio seguito dai giudici.
Abusi edilizi e silenzio della PA sulla domanda di accertamento di conformità
Il primo caso inizia con l’ordine di demolizione, emesso dal Comune nei confronti di un privato che ha realizzato una serie di opere, considerate abusive, all’interno della sua proprietà, in zona E (agricola di pregio).Le opere consistono nella realizzazione di un manufatto costituito da due livelli: il primo seminterrato e destinato ad uso garage e il secondo destinato a civile abitazione e dotato di sottotetto termico. La struttura è inoltre dotata di infissi esterni e portoncino di accesso.
Secondo il Comune, l’organismo edilizio realizzato contrasta con la normativa urbanistica vigente e non può quindi essere sanato. Per questo motivo, ordina la demolizione del fabbricato.
Il responsabile dell’intervento presenta ricorso al Tar, spiegando di aver presentato una domanda di accertamento di conformità, su cui il Comune non si è pronunciato, e sostenendo che il Comune non abbia condotto un’istruttoria completa che spieghi perché le opere non possono essere sanate.
Il Tar ha respinto il ricorso e l’interessato è ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato.
Abusi edilizi e sanatoria, il silenzio significativo della PA
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 5870/2023, ha confermato le conclusioni del Tar.I giudici hanno premesso che la realizzazione di un manufatto senza permesso di costruire giustifica l’ordine di demolizione emesso dal Comune, il quale non ha l’obbligo di condurre una ulteriore istruttoria.
Per quanto riguarda l’istanza di accertamento di conformità, i giudici hanno spiegato che essa arresta temporaneamente l’efficacia dell’ordine di demolizione, che però riacquista efficacia in caso di rigetto della sanatoria.
Il CdS ha aggiunto che il rigetto non deve essere necessariamente espresso. Nella sentenza si legge che, in questo caso, il silenzio dell’Amministrazione oltre il termine di 60 giorni ha natura di silenzio significativo e si traduce in un diniego tacito.
L’interessato, per far valere le proprie ragioni, può impugnare tale diniego.
Domanda di permesso di costruire e silenzio del Comune
L’altro caso riguarda invece una richiesta di permesso di costruire, presentata nel 2008. Il Comune inizialmente è inerte e l’interessato si rivolge al Difensore Civico, che obbliga il Comune a rilasciare il titolo abilitativo.Nel frattempo, il Comune emette un preavviso di diniego del permesso di costruire, perché l’intervento prevede una superficie coperta maggiore di quella consentita dallo strumento urbanistico, e chiede l’annullamento del provvedimento con cui si ritrova obbligato a rilasciare il permesso di costruire sostenendo che il Difensore Civico ha agito al di là delle sue competenze.
Il Tar Veneto, con la sentenza 828/2023, ha spiegato che il Comune non ha risposto alle osservazioni dell’interessato, tenendo un comportamento inerte non significativo, tale da far formare il silenzio rifiuto, che ha giustificato il ricorso al Difensore civico.
D’altra parte, l’adozione del provvedimento di preavviso di diniego ha interrotto l’inerzia dell’Amministrazione e ha fatto venir meno il potere di intervento del Difensore Civico.
Permesso di costruire con silenzio assenso
L’aspetto interessante di quest’ultima pronuncia non è tanto il potere di intervento del Difensore civico, quanto l’affermazione che l’inerzia del Comune implica la formazione del silenzio rifiuto sul permesso di costruire.Questa conclusione è valida solo perché i contenziosi devono essere risolti secondo la normativa vigente al momento dei fatti.
Ricordiamo infatti che la situazione ha iniziato a cambiare nel 2011, quando il Decreto Sviluppo (DL 70/2011) ha modificato la normativa sul rilascio del permesso di costruire introducendo il silenzio assenso.
La normativa sul permesso di costruire è stata modificata anche in seguito. La Legge Semplificazioni (Legge 120/2020) ha stabilito che sono inefficaci i provvedimenti di diniego adottati dopo la scadenza dei termini previsti. Il Decreto Governance PNRR e Semplificazioni (Legge 108/2021) ha poi rafforzato le misure sul silenzio assenso, consentendo anche l’autocertificazione.
Ma c’è di più, perché anche la giurisprudenza ha iniziato a cambiare approccio. Se negli anni passati i giudici hanno sempre affermato che il silenzio assenso si forma solo se la domanda è completa, nell’ultimo periodo ci sono stati casi in cui i Tribunali hanno concluso che, decorsi i termini di legge, si può ottenere il permesso di costruire con silenzio assenso anche se mancano i requisiti essenziali.